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CAPITOLO I.

DUE _s. c. uª_[2] DEI SECOLI Vº e IVº a. C.

I.

La più semplice e cauta definizione di _s. c. u._ è quella di misura eccezionale di salute pubblica, per cui il Senato delega poteri ugualmente eccezionali ai consoli, o, insieme con essi, ai tribuni e ad altri magistrati rivestiti d’imperium, mediante la formula più usitata: «_Videant consules ne quid respublica detrimenti capiat_».

I due primi _s. c. uª_ ci vengono ricordati da Livio, l’uno, come del 464 o 63, l’altro, come del 381 a. C.[3]

Narra egli[4] che al 464 erano consoli A. Postumio Albo e Spurio Furio Fuso. A quest’ultimo toccò di guerreggiare contro gli Equi. Fu data battaglia, mentre costoro saccheggiavano le terre degli Ernici: l’esercito romano fu sconfitto e circondato insieme col console. Gli Ernici portarono a Roma la triste notizia, e misero il Senato in tanto spavento, che fu commesso all’altro console «_videre ne quid respublica detrimenti capiat», «quae forma senatus consulti ultimas semper necessitatis habita est_».

Fu allora ingiunto al console residente in Roma di recarsi, quanto più celeremente potesse, in aiuto del collega; ma poscia si reputò più opportuno farlo rimanere per l’arrolamento di tutti coloro «_qui arma ferre possent_», e inviare in sua vece T. Quinzio, che l’anno precedente avea guerreggiato contro gli Equi. Fatte le leve, Postumio si recò al campo.[5]

Sarebbe questo — per dir così — un _s. c. u. rei gerundae causa_.[6] Il secondo invece fu votato _seditionis causa_; e costituì uno degli atti posteriori all’agitazione plebea del 382, capitanata da M. Manlio Capitolino, il memorando salvatore del Campidoglio.

II.

M. Manlio è una delle figure più simpatiche della storia civile di Roma, quantunque la sua biografia ci sia stata tramandata con una certa ampiezza solo attraverso l’ostile narrazione di Livio.

I plebei, sia che si accetti l’opinione del Niebuhr,[7] del Mispoulet[8] e del Becker,[9] che li considerano come i vinti di Roma, sia quella del Mommsen[10] e del Willems,[11] per cui essi non sarebbero se non una trasformazione della clientela, gli è chiaro che nei rispetti economici debbano in ogni modo essere ritenuti come una classe inferiore alla patrizia, la quale, per la limitazione dei diritti civili, in cui era costretta, si trovava impotente a migliorare la propria condizione.

Alla metà del sec. V., persino gli _aerarii_[12] erano stati sottoposti all’obbligo del _tributum_ e del servizio militare.[13] Cosicchè, mentre prima non erano tassati che i possessori di proprietà fondiaria, ora l’imposta gravava su ogni forma di possessione.[14] Pare anzi verisimile che quella degli _aerarii_ fosse ancora più grave che non pel rimanente dei cittadini.[15] L’indennità personale, che, dopo la guerra di Veio (406), veniva concessa alla fanteria, formata in massima parte di plebei, subiva la detrazione delle spese per le forniture,[16] e se l’introito dell’erario non era sufficiente, il _deficit_ veniva tosto colmato da un’imposta sui medesimi.[17]

La ripartizione delle terre conquistate, unico beneficio che la romana politica militaresca avrebbe potuto loro procurare, non era, nè in dritto nè in fatto, uguale pei patrizi e pei plebei[18].

Al termine di ogni guerra essi ritrovavano i campi mal coltivati, i fitti arretrati, l’azienda domestica in rovina, seppure — (allora le guerre si combattevano in regioni limitrofe alla capitale) — i loro beni non avessero patito saccheggi e devastazioni.

Così le lunghe campagne degli ultimi anni, la ricostruzione di Roma in seguito all’invasione dei Galli, l’assenza d’ogni commercio aveano sempre più imposto la necessità di contrarre debiti.

Per la classe governante questo era il mezzo migliore d’assoggettamento della plebe, venendosi con le sue conseguenze alla espropriazione e all’asservimento di metà dei cittadini.[19]

Troviamo infatti nelle XII tavole una legislazione severissima contro i debitori. Il debitore insolvibile veniva, dietro sentenza del magistrato competente (_manus iniectio_) messo nel dominio quiritario del proprio creditore (_addictio_). Per dare agio al pagamento gli si accordavano trenta giorni, trascorsi i quali, il creditore era in facoltà di portare il debitore a casa sua, imprigionarlo, legarlo a una gogna (_nervum_), tenervelo per il collo o pei piedi, caricarlo di catene, e, per due mesi, cibarlo con una libbra di biada al giorno. Poscia lo esponeva nel _comitium_ del foro per tre mercati consecutivi; e, se nessuno avesse pagato, l’infelice soggiaceva alla vendita o all’uccisione. Se i creditori erano più d’uno, potevano spartirsene le membra in proporzione del loro credito.

Ma la forma di contratto, che troviamo allora più usitata, il debito per _nexum_, dispensava dalla succennata procedura. Era desso un surrogato della sentenza: il debitore s’impegnava come schiavo nel caso d’insolvibilità, garanzia vivente del saldo della propria obbligazione.

Gli effetti penali del contratto si estendevano ai componenti la famiglia del debitore. E, quando si riflette che negli ultimi tempi le sentenze giudiziarie aveano reso suscettibili delle pene specifiche pei debitori i reati per indennità o ammende non pagate, si capisce facilmente quanto fosse divenuta penosa la condizione dei plebei.[20]

III.

Manlio,[21] un patrizio passato alla classe opposta, cominciò a ricercare la coscienza della plebe, proponendo o la generale estinzione dei debiti esistenti, oppure, se non una riforma delle leggi agrarie, come dichiara Livio,[22] una vendita del demanio pubblico ancora indiviso, allo scopo di scaricare i plebei del saldo dei loro debiti col ricavo della medesima.[23]

L’agitazione impose la nomina di un dittatore, il quale si volle far credere necessario per la guerra coi Volsci. Partito a tale scopo da Roma, fu richiamato in fretta dal campo, e, pigliando occasione di un’accusa, messa fuori da Manlio contro i patrizi, per dell’oro pattuito con i Galli e sufficiente a liberare la plebe dai debiti,[24] la dimane, dopo aver convocato il senato, citò in piena assemblea centuriata il patrizio sobillatore perchè si scolpasse dal sospetto di calunnia. Ne seguì l’arresto. I plebei tacquero; ma i più di loro furono visti, di lì a pochi giorni, vestiti a bruno aggirarsi numerosi intorno alle mura della prigione. Fu necessità rilasciare Manlio, il che fornì un duce all’agitazione.

Il Senato decise «d’incaricare i _magistrati_ perchè provvedessero a che la republica non patisse alcun danno». E qui, narra Livio, avvenne un fatto abbastanza strano.

I _tribuni militares consulari potestate_ e gli stessi tribuni plebei accusarono Manlio dinnanzi ai comizi di avere aspirato alla restaurazione della monarchia.

L’assemblea, dal campo di Marte, donde si scorgeva il Campidoglio, monumento della gloria dell’imputato, venne trasferita nel bosco Petelino.

Colpito da condanna capitale, Manlio fu dai tribuni precipitato dalla rupe Tarpea.

IV.

Si è dubitato di ambedue i precedenti _s. c. uª_ e per varie ragioni.

Il Mispoulet[25] vi sospetta un’invenzione aristocratica di tempi posteriori, intesa a consolidare con la tradizione la legittimità di una misura non riconosciuta mai come legale dai partiti democratici.

Il Mommsen[26] e il Willems[27] li ritengono un procronismo, 1) perchè debolmente connessi col resto del racconto, 2) perchè, nell’un caso, l’indizione delle leve, nell’altro, l’accusa tribunicia vengono, cosa insolita, introdotti da un _s. c. u._

Non è male ripigliare in esame la questione, e, sopratutto, distinguere il primo caso dal secondo.

Quanto al primo è a notare, come abbiamo fatto, che esso è l’unico che sia stato suscitato da una guerra all’estero, cosa che però non deve indurci in sospetto. Un provvedimento, che servì in origine a un determinato scopo, può, per nuove condizioni sopraggiunte, venire usato ad intendimenti opposti.

La dittatura implicava una perdita di tempo pericolosa. Occorreva che il Senato proponesse ai consoli, spesso assenti, la sua decisione, che questi designassero il candidato, e che i comizi ne ratificassero i poteri.

In vista della salvezza della patria era senza confronto più agevole trasmettere direttamente i pieni poteri al console rimasto in città.

Livio, d’altronde, è troppo preciso ed esplicito, non subisce contraddizioni nè sospetti di tendenziosità, ed è noto come ciò che più l’onora, quale storico, è l’incapacità di dire il falso sapendolo falso. A chi poi osservasse che anche Dionigi narra il fatto, ma senza accenni ad alcun _s. c. u._, si dovrebbe rispondere che Dionigi non conosce _s. c. u.ª_

V.

Meno evidente apparisce l’attendibilità della seconda menzione liviana.

1. Livio per l’anno precedente ci à fatto parola di un dittatore, il cui ufficio, di regola semestrale[28], pare sia dovuto scadere parecchio tempo prima del giorno della condanna di Manlio[29]. Ma Livio stesso menziona, come avvenuta quest’anno, la nomina di un _magister equitum_, C. Servilio,[30] che precede di poco la morte di Manlio. Un _magister equitum_ presuppone un dittatore, il che esclude la possibilità di un _s. c. u._

Sull’esistenza di un dittatore insiste Dione Cassio,[31] il quale ricorda come tale Camillo, dittatore per la _quarta_ volta. Dione è contraddetto da Livio, per cui la quarta dittatura di Camillo sarebbe anteriore di parecchi anni[32]. Ma Plutarco, che adesso ricorda Camillo come _tribunus militaris c. p._, e che, contrariamente a Livio, ne riferisce la quarta dittatura come posteriore alla sedizione manliana,[33] pone in suo luogo dittatore uno dei due Quinzii Capitolini![34].

2. Nel liviano processo di Manlio pare non si sia venuto mai meno alla concessione del dritto di _provocatio_, l’appello al popolo, che è escluso recisamente dalla procedura giudiziaria esistente sotto l’impero del _s. c. u._

Ma se da Livio, il solo a parlarci di tale concessione, passiamo alle versioni, che, del giudizio e della fine di Manlio, ci dànno Plutarco,[35] Dione,[36] Diodoro Siculo[37] e Dionigi,[38] siamo costretti a dubitare gravemente dell’ammirata legalità.

Già Livio stesso ci avverte che, secondo alcuni annalisti, la condanna sarebbe stata pronunziata dai _duoviri perduellionis_. Ma dalle altre fonti si ricava altresì come i differimenti della sentenza siano stati più di uno, e tutti, non già nello specioso intento di scansare la vista del Campidoglio, (sarebbe bastato uno solo), ma allo scopo di strappare ai giudici la condanna dell’imputato.

E il Niebuhur, sorpreso di ciò, fa, sulla dizione di Livio, un’osservazione gravida di conseguenze. — Visti, dice Livio, gli ostacoli, che alla condanna porgeva il primo consesso «cum _centuriatim_ populus citaretur», Manlio fu portato dinnanzi al «concilium populi». — Ma — osserva il Niebuhur — _concilium_ non è che la riunione di una parte sola della nazione, non già di tutta la nazione, come avviene pei comizi centuriati,[39] che «_nessun annalista avrebbe_» così «denominati».[40] «Non vi è dubbio che le centurie» «abbiano prosciolto» l’accusato; «e, se ci si dice che il giudizio fu differito, non è che per soggiungere che il tribunale che lo condannò fu sempre lo stesso».[41]

L’ultimo giudizio di Manlio dovette invece essere tenuto nell’assemblea delle curie.

Poteva tutto ciò darsi senza provvedimenti eccezionali?

Nè durante i secoli dell’impero, nè tanto meno sotto la republica, avevano i comizi curiati posseduto alcuna competenza giudiziaria. Nè, se dittatore ci fosse stato, avrebbero i patrizi subito la necessità di ricorrervi.[42]