CAPITOLO VI.
RAGIONI DELL’ORIGINE, DELLA DURATA E DELLA FINE DEL _s. c. u._[348]
I.
Dei quattordici _s. c. u.ª_ meno dubbi della storia di Roma, uno solo fu votato in occasione di guerre estere[349]; tutti gli altri per questioni intestine, e, di essi, salvo uno, di cui non conosciamo gli antecedenti, tutti segnano il momento culminante di una lotta di classe. I dodici adunque, che ci rimangono, sia per il loro numero, come per la loro importanza, ci dànno il carattere della misura, la quale, lo ripetiamo,[350] originata forse da bisogni di difesa contro nemici esterni, divenne mezzo di vittoria di uno dei poteri politici, e, quindi, di una delle classi sociali su le avversarie.
II.
Nei secoli più fecondi di _s. c. u.ª_, la lotta tra patrizi e plebei era già esaurita.
Alla metà del sec. IVº, tutte le magistrature patrizie erano state aperte ai plebei: al 494 l’edilità, al 447 la questura, al 367 il consolato, al 366 la dittatura, al 351 la censura, al 337 la pretura. I _concilia plebis_ eleggevano gli altri magistrati minori ordinari e straordinari[351].
E, se così i plebei avevano conquistato ogni diritto alle venture conquiste politiche, essi ne avevano altresì raggiunto la pratica possibilità con le nuove disposizioni sui comizi elettorali e legislativi.
Non è ben certo se, anche durante la repubblica, il dritto di voto nei comizi curiati sia rimasto prerogativa patrizia[352]. Ma, se così fosse stato, la cosa avrebbe per noi poco o punto valore, tenuto conto della sempre più ristretta importanza, che ad essi toccò nell’età più vicina ai tempi, di cui ci occupiamo.
Non così accadde pei comizi centuriati, nei quali, dopo il 312, tutti i cittadini ebbero diritto al voto, purchè in possesso d’una fortuna determinata[353].
Nel senato, il quale, sin da ora, comincia ad assurgere ad onnipotente consiglio direttivo, i patrizi avevano accolto plebei sin dagli inizi dell’età republicana[354].
Al 367, si era aperto loro il collegio sacerdotale dei _X viri sacris faciundis_, e, con una legge Ogulnia del 300, i collegi dei pontefici e degli auguri[355].
Dal tempo delle leggi _de provocatione_ (509, 449, 300 etc.), della Alternia Tarpeia (454) e della legislazione decemvirale, la competenza nei _iudicia publica_, relativi ai cittadini, già passata ai comizi centuriati, era toccata anche ai plebei. Nè l’istituzione delle _quaestiones perpetuae_ menomò tale diritto, come quella che richiedeva giurati scelti fra i senatori[356]. Pei _iudicia privata_, i tribunali dei _centumviri_ e dei _recuperatores_ erano costituiti da cittadini, scelti dal pretore; l’altro dei _X viri litibus iudicandis_ veniva eletto nei comizi tributi[357].
E, se queste erano state le conquiste dei plebei nel campo civile e politico, poco prima, nell’economico, essi, con le leggi Cassia (466) e Metilia (416), si erano assicurato il diritto alle _occupationes_ e alle _assignationes_ dell’_ager publicus_, e, con le Licinie del 377, la pratica possibilità dell’attuazione del medesimo[358].
III.
La vittoria dei plebei poteva sembrare completa. Ma, allora stesso, per un processo già preparato, che si elaborava in quella parte dell’economia romana, che ne avea formato e ne formava la base principale, (l’agricoltura), e veniva mostruosamente affrettato dalla politica estera dello stato, si apriva il campo ad una nuova lotta di carattere più spiccatamente economico.
Quale sia stato codesto processo noi l’abbiamo visto, studiando le cause, che avevano, sin dai Gracchi, promosso in Roma una più intensa agitazione agraria Ma ciò che allora non dicemmo, ed è adesso indispensabile aggiungere, si è che la politica estera dei Romani, come avea promosso la catastrofe dell’agricoltura, avea del pari snaturato il carattere originario dell’economia nazionale. Le nuove conquiste e le immense ricchezze, che ne provenivano, crearono capitali indipendenti dai redditi della terra, come non era mai avvenuto per il passato, e aprirono innumerevoli e svariate fonti di speculazioni[359].
In questo nuovo campo di sfruttamento i più fortunati furono naturalmente i trionfatori della pressochè contemporanea crisi agraria[360], e, con essi, quelli, cui l’amministrazione romana poneva più agevolmente a contatto delle nuove fonti dell’oro.
Se non che, l’origine stessa del recente indirizzo economico era tale da non renderlo in nulla paragonabile, nella sua natura e nei suoi effetti, alla grande industria e al libero scambio della nostra età.
Sviluppatosi sovra un terreno di conquiste militari, esso non diede che un’economia di saccheggio e di bottino, una cuccagna per gli avventurieri dell’istante, senza che di tutto ciò potessero risentire beneficio alcuno gli strati inferiori della società[361].
I nuovi rapporti, che per tali processi dell’economia nazionale si venivano a stabilire fra suolo o proprietari e lavoratori, fra capitale o capitalisti e nullatenenti, determinarono le nuove classi sociali.
Da un lato i detentori della proprietà terriera, tutti latifondisti, insieme coi grossi speculatori (gli _optimates_); dall’altro, i proletari urbani e rurali (i _populares_) con[362] i popoli sottomessi a Roma, carichi di quasi tutti gli oneri e sforniti di quasi tutti i dritti dei veri cittadini, (i _peregrini_).
Le nuove classi mettevano capo, una o più di esse, a uno o più dei poteri costituiti.
Cominciamo dal senato.
Benchè, almeno sotto la republica, non occorresse, per legge un censo prestabilito, pure i senatori erano di regola scelti tra i cittadini, possidenti almeno il censo equestre del tempo: 400000 sesterzi[363].
Ne erano formalmente esclusi: 1) i _libertini_ e i loro figli[364], disposizione, che, tenuto conto del numero e della sorte dei debitori insolvibili, di cui abbiamo discorso, veniva ad eccettuare una porzione non dispregiabile della cittadinanza; 2) i _municipes sine suffragio_[365], costituiti dagli abitanti delle città latine o di altri comuni italici, a cui Roma avea concesso una cittadinanza incompleta; 3) gli _infames_[366], i colpevoli cioè di atti o professioni, ritenute disonoranti, e i condannati per determinati reati, civili o penali, privati o pubblici[367], od anche politici, tutte condizioni molto più facili a riscontrarsi fra le classi sociali meno abbienti; 4) i capitalisti speculatori, componenti l’altra frazione della classe dominante, che s’aggiungeva ai grossi proprietari di latifondi[368].
Il senato era quindi il rappresentante più schietto della più turchina aristocrazia del suolo, e, nei suoi atti, non avrebbe potuto se non difendere e sostenere gl’interessi della medesima.
I comizi centuriati, campo d’elezione dei magistrati maggiori, ordinari e straordinari, comprendevano diciotto centurie di _equites_ con un censo massimo, e ottanta, costituenti la prima classe della cittadinanza, con 100000 assi. Altre quattro classi, in 90 centurie, comprendevano i cittadini, possidenti da 75000 a 12500 assi di censo. Una sola centuria, non catalogata fra le classi comprendeva l’enorme moltitudine dei _capite censi_, di quelli cioè tra i proletari, i quali, tutt’altro che nulla-tenenti, possedevano un censo inferiore a 12500 assi, insieme coi _libertini_, gli artigiani (_opifices_ e _sellularii_); due, i fabbri in legno e in bronzo, votanti con la seconda classe; due, i _tubicines_ e i _cornicines_, votanti con la quarta[369].
La votazione, facendosi per centurie, gli è evidente come fossero le due prime classi quelle, che, in ogni caso, decidevano del risultato. E, quasi si volesse scongiurare la protesta delle possibili votazioni in contrario della minoranza, si procedeva gerarchicamente dagli _equites_ alle classi inferiori, sì che il voto si arrestava, appena le prime 97 centurie si fossero trovate d’accordo, numero, per cui bastavano gli _equites_ e le centurie della prima classe[370].
Al 241, la costituzione dei comizi centuriati subì una riforma, nella quale, benchè in gran parte, non siamo ridotti che a delle congetture, pare non venissero gran fatto modificate le condizioni dei cittadini meno abbienti.
Le cinque classi furono ripartite, ciascuna in 70 centurie, accanto alle quali persistettero immutate le 18 centurie dei cavalieri e l’unica dei _capite censi_. Il dritto del primo voto passò dai cavalieri ad una centuria, tratta a sorte fra i componenti della prima classe, dopo la quale avrebbero votato i cavalieri, e via di seguito, sì da aversi la maggioranza, appena arrivati alla terza classe, ai possessori, cioè, di 50000 assi, dopo i quali la votazione si sarebbe arrestata[371].
Ne segue che, non ostante le apparenze più liberali e democratiche, le decisioni dei comizi centuriati rappresentavano sempre la volontà e gli interessi di quelle classi, che avevano accesso al senato.
I comizi curiati avevano allora perduto ogni importanza politica[372].
Più degni di considerazione, sia per la maggiore indipendenza legislativa, sia per la democratica costituzione, erano i _comitia tributa_, campo d’elezione dei magistrati minori e dei _tribuni plebis_.
Essi erano costituiti dalle 35 tribù, formate, a lor volta, dai cittadini domiciliati nel territorio della tribù, e votavano _tributim_[373].
Ho detto «_cittadini_» per avere agio a notare come, anche in questa, che era la più democratica delle istituzioni dello stato, non trovavano rappresentanza gli interessi di una grandissima parte della popolazione, cui il governo non si facea scrupolo di addossare oneri in beneficio dei privilegiati.
Ne erano infatti esclusi, il che accadeva a maggior ragione pei comizi centuriati, i figli, anche maggiorenni, offerti dal padre in _mancipium_ per estinguere un debito o riparare un dato suo atto, gli _addicti_ e i _nexi_, (prigionieri per debiti), i _municipes sine suffragio_, gli _infames_ e i colpiti di _nota censoria_[374]. Irrisorio era l’_ius suffragii_, riserbato ai _libertini_, senza parlare degli esuli, dei deportati, e dei numerosissimi _peregrini_[375].
Ma inconveniente più grave era nei comizi tributi la sproporzione tra la popolazione della campagna e quella della città.
Le quattro tribù urbane votavano per le prime, le tribù rustiche, inscritte le ultime, raramente[376].
Il plebeo della campagna per recarsi al Foro dovea percorrere un cammino lungo e faticoso. Nei dintorni di Roma, si stendeva una vasta e sterile pianura, dove sorgevano le ville dei senatori, ma donde era scomparsa la popolazione agricola, che era andata ad abitare lungo il Liri, sui monti Volsci, a Fregelle etc., a una distanza di 30 leghe circa dalla capitale. Tale svantaggio era stato aggravato dalla legge Fufia del 136, dopo la quale gli abitatori della campagna non poterono più valersi della fortunata coincidenza dei giorni di mercato coi giorni comiziali.
Ma se contro tutto ciò poteva valere il compenso del numero maggiore delle tribù rustiche, la popolazione urbana riesciva di fatto ad ottenere un’enorme preponderanza, potendo, a preferenza della rimanente, agire ed imporsi in tutte quelle manifestazioni della vita pubblica, che preparano, e talvolta decisamente, il risultato delle votazioni. Senza occupazione, numerosa, e spesso selvaggia per miseria, essa si aggirava a squadre per la città, protestava nelle pubbliche riunioni, impediva l’accesso al luogo dei comizi, violentava i votanti, falsava i resultati delle urne. Per colmo di sventura, la plebe rustica, dalla quale si cavava il maggior contingente per l’esercito, decimata dalle guerre incessanti, avea cominciato a scemare sin dal giorno, in cui avea cessato di accrescersi. Gelosa dei conquistati diritti di cittadinanza, si era sempre negata a dare accesso a nuove popolazioni, lasciando che la direzione della politica della capitale restasse in mano dei residenti nella medesima[377].
Quasi tutte codeste restrizioni pesavano altresì sull’_ius honorum_, sul diritto cioè di aspirare alle pubbliche cariche col soprammercato dell’esclusione degli _opifices_, dei _sellularii_, dei _proletarii_, dei _capite censi_ e dei figli dei _libertini_[378], una bagattella, come è palese.
La nomina dei titolari dei collegi sacerdotali spettava ai membri del collegio[379], e chi pensa come la lotta per l’ammissione dei plebei ai medesimi non era stata di tutta la plebe contro i patrizi, ma solo dei più ricchi[380], e come la vita pubblica romana non contasse atto, nel quale la religione non venisse a portare una nota decisiva, intenderà come tali disposizioni sarebbero in avvenire venute a nuocere agli interessi delle classi sociali meno abbienti.
La giurisdizione civile e la criminale per reati privati era, in massima parte, in mano di tribunali costituiti dal pretore, e, in minima[381], dei _X viri_, eletti dai comizi tributi; la giurisdizione penale pei reati d’azione pubblica, in mano dell’ordine senatorio.
Chi rammenti adesso le competenze dei pubblici poteri, la cui costituzione noi abbiamo esposto, potrà prevederne lo svolgimento e le vicende.
Il senato non permetterà mai candidature o votazione di leggi, ledenti per poco gl’interessi dell’aristocrazia. I comizi centuriati metteranno in scacco le prime e respingeranno le seconde; nessuno dei magistrati maggiori presenterà di simili _rogationes_; gli auguri saranno sempre pronti ad interrompere le adunanze, sia elettorali che legislative, o a cassarne per vizio di forma le decisioni, nè mai i _populares_ otterranno giustizia dai giudici di una classe sociale con interessi opposti alla loro, in tutti quei casi, nei quali in ballo ci sarebbero stati per l’appunto codesti interessi medesimi.
La loro causa sarebbe apparsa disperata se le trascorse conquiste dei plebei non avessero inconsapevolmente, coi comizi tributi e col tribunato della plebe, preparato l’arme migliore ai danni dell’oligarchia dominante.
Così il conflitto tra le varie classi sociali si palesa nella vita politica segnatamente come conflitto fra il senato e il tribunato del popolo in alleanza coi comizi tributi.
IV.
E la lotta s’ingaggia su tutte le quistioni, cui dava adito il problema sociale del tempo. Cominciamo dall’economica.
Al 133, Tiberio Gracco propone e fa approvare dai comizi tributi una legge agraria. Il senato rifiuta lo stipendio ai triumviri incaricati dell’esecuzione, e, più tardi, col farli menomare del potere giudiziario, indispensabile all’opera loro, li costringe all’inazione.
Al 124, C. Gracco ripresenta la legge, ed il senato vi scatena contro la concorrenza demagogica di Livio Druso; il console Opimio è pronto a dare ascolto agli auguri, che giudicano la divinità contraria all’istituzione della principale colonia transmarina, Cartagine, ed entrambi, benchè approvata, non dànno esecuzione della legge.
Al 104, Lucio Marcio Filippo è costretto a ritirare la sua _rogatio_ agraria.
Al 100 Saturnino, contro la volontà del senato, fa votare una legge _frumentaria_ e una _coloniaria_, e questo le abroga l’una dopo l’altra.
Uguale sorte tocca alle leggi Tizia (99) e Livia (91).
Il console Cicerone, con la piena adesione del senato, mette in iscacco la nuova legge agraria di P. Servilio Rullo (64), costringendo il proponente a ritirarla, sorte uguale a quella che consoli, senato e aristocratici faranno toccare alla _Flavia_ del 60, finchè un’identica proposta non metterà Cesare in rottura col senato (59).
Di leggi agrarie, non contraddette nè abrogate dall’aristocrazia, non conosciamo se non quelle, che, a loro volta, annullavano qualcuna delle già votate negli interessi del popolo minuto: una del 121, la Thoria del 118 o 109, la Bebia del 111[382].
Non diversamente accade nel campo politico.
Tiberio Gracco si presenta al suo secondo tribunato, annunziando quel corpo di leggi, che condurrà in porto il fratello Caio, ed il senato si affretta a toglierlo di mezzo.
Caio ottiene l’abbreviamento del servizio militare, il divieto d’arrolamento dei cittadini inferiori a diciassette anni, l’indennità per le forniture militari, tutte riforme in pro dei _populares_. Rimaneggia sostanzialmente l’ordine della votazione nei comizi centuriati, togliendone, per quanto era possibile, l’originario spirito timocratico; fa stabilire per plebiscito che le riscossioni dei numerosi tributi asiatici si appaltassero in Roma, il che avrebbe fatto la fortuna degli speculatori della capitale, avversi all’ordine senatorio, ed il solito Opimio ne annulla durante la sua assenza le leggi. Propone la cittadinanza romana pei Latini, insieme con la latina per gli Italici, e l’aristocrazia, per bocca del console Caio Fannio e del tribuno Livio Druso, gliel’avversa dinnanzi ai comizi tributi, i quali, poichè adesso si trattava di gente che non vi era rappresentata, la respingono sdegnosamente, mal sopportando di dovere far parte anche ad altri dei propri dritti di cittadini. Senato e consoli terminano coll’assassinare il tribuno e sterminare con le armi ed i processi i componenti delle classi sociali, che quegli avea rappresentato[383].
M. Livio Druso il giovane ripropone al 91 la legge relativa alla cittadinanza dei confederati italici, e gli si oppone il console Filippo, feroce partigiano della supremazia dell’ordine equestre, che quegli è costretto ad imprigionare.
Il senato la permette, solo perchè con essa si accompagnava l’esca lusinghiera della restituzione del diritto di giudicare nei _iudicia publica_, già da Caio Gracco trasmesso ai cavalieri. Ciò non per tanto, fattasi tosto palese l’astuzia della concessione, il senato medesimo annullava la legge e Druso periva assassinato[384].
Tre anni dopo, Sulpicio Rufo propone che i nuovi cittadini, (gl’Italici, fedeli durante le ribellioni del 91 e dell’88, e quegli altri, che si erano allora sottomessi), fossero ripartiti in tutte le 35 tribù, anzichè in otto soltanto, come, sotto la minaccia del pericolo imminente, aveano stabilito le leggi Iulia del 90 e la Plautia Papiria dell’89, condizione necessaria per non rendere irrisoria la concessione; ed il senato induce i consoli a sospendere i comizi. Silla, uno dei medesimi, schiaccia con l’esercito l’agitazione, assassina Sulpicio, costringe Mario, uno dei più cospicui tra i democratici, a scampare dalla morte colla fuga, e condanna alla pena capitale dodici dei più noti loro amici politici, vietandone l’appello al popolo[385].
Silla stesso, all’88 e all’83[386], compieva nella costituzione repubblicana una riforma, ch’era agli antipodi di quella di Caio Gracco. Restituiva di bel nuovo in vigore l’ordine di votazione e l’assetto serviano dei comizi centuriati; stabiliva un censo per l’elezione dei consoli, pretori e censori, e vietava ai tribuni di convocare i comizi tributi, e di presentarvi proposte, che non avessero riscosso l’approvazione del senato[387].
L’iniziativa in materia di legge tornò così ai comizi centuriati, mentre, tra l’altro, s’elevavano i poteri del senato, ritogliendosi al popolo il diritto di prorogare annualmente l’_imperium_ dei governatori di province, i quali sarebbero rimasti in carica finchè il senato non ne avesse designato i successori, e sopprimendo il potere regolatore dei censori sul medesimo. Oltre alle proscrizioni, con cui il reazionario generale li aveva perseguitati, l’ultimo tracollo al ceto dei cavalieri fu offerto dalla soppressione degli appalti dei tributi asiatici[388].
La restaurazione sillana, come in parte l’esito delle precedenti agitazioni legali, riescirono di tremenda lezione alla democrazia, la quale, sin d’allora, cominciò a sperare soltanto nell’azione energica di un generale a capo d’esercito, speranza che avea concepita sin dai tempi di Mario, e che fu coronata dall’opera di Cesare.
La loro lotta politica smesse quindi l’antica tattica, e da agitazione legalitaria, assurse a rivoluzione extralegale.
Aprono il fuoco Sertorio in Spagna, Lepido in Etruria, ed il senato si libera dell’uno con l’invio di Pompeo (77-2)[389]; dell’altro, con quello di Pompeo medesimo e Q. Catulo[390]. (77)
Segue al 71-0 la coalizione dei generali, Pompeo e Crasso, con la democrazia, per mezzo dei quali s’impone al senato il silenzio e si abroga la costituzione Sillana[391].
Indi è la volta dei Catilinari in Etruria (63), dei quali il senato si sbarazza con l’invio di M. Antonio[392], e finalmente quella di Cesare, che, reduce dai trionfi gallici, la spunta coll’oligarchia republicana e inaugura la monarchia militare[393].
Poco meno accanita è la lotta nel campo giudiziario, nel quale i capi della democrazia ereditano dai Gracchi la tattica di insinuare la discordia tra i due ordini dell’aristocrazia: latifondisti (senatori) e capitalisti (cavalieri).
Caio Gracco conferisce al popolo il dritto di giudicare e condannare i magistrati, che avessero colpito qualche cittadino, non osservando le garanzie statutarie; impone per le condanne a morte l’obligatoria ratificazione dei comizi, e, nei tribunali penali per reati d’azione pubblica, sostituisce ai senatori i cavalieri[394] (123).
Una _rogatio_ Servilia del console Cepione ridona ai senatori l’esclusivo privilegio dei giudizi (106).
C. Servilio Glaucia ritorna all’ordinamento gracchiano (100-104). La legge _Plautia_, dell’89 permette a ciascuna tribù di eleggere nel proprio seno 15 giurati. Silla, all’81, per la legge Cornelia, abolisce di nuovo i tribunali dei cavalieri e ripristina i senatorii. Una legge Aurelia del 70, del periodo cioè della reazione democratica contro la restaurazione sillana, ripartisce l’amministrazione della giustizia penale tra senatori, cavalieri e _tribuni aerarii_, cittadini con un censo inferiore all’equestre, probabilmente di 300000 sesterzi[395]; finchè, al 58, Clodio fa votare un plebiscito, riproducente quello di Caio Gracco, per cui si autorizzava il popolo ad esiliare quei magistrati, che avessero condannato a morte dei cittadini senza aver provocato l’assenso dei comizi[396].
Così nel campo sacerdotale. Al 145, il tribuno Caio Licinio Crasso avea presentato un progetto di legge, tendente a sostituire alla cooptazione il suffragio dei comizi tributi nell’elezione dei titolari dei collegi sacerdotali. Combattuta dall’aristocrazia, la proposta abortì[397]. Al 104, il tribuno Domizio Enobarbo ne ripiglia il tentativo, che, non ostante le antiche ostilità, riesce a condurre in porto[398]. La legge Domizia viene abrogata da Silla[399], finchè al 63, con l’aiuto di Cesare, il tribuno T. Azio Labieno la rimette in vigore[400].
Le elezioni consolari, come del resto le tribunizie e le pretorie, sono, ogni anno, teatro di lotte accanite.
Scegliendo, per esempio, il decennio 65-53, troviamo al 64 Catilina e Antonio contro Cicerone, candidato dell’aristocrazia; al 63, Catilina stesso contro Silano e Murena, noti conservatori; al 61 e 60, Pupio Pisone e L. Afranio, imposti da Pompeo, allora rappresentante della democrazia, non ostante la viva opposizione del senato; al 59, G. Cesare con L. Lucceo contro il candidato dell’aristocrazia, L. Calpurnio Bibulo; al 58, A. Gabinio e C. Pisone Cesonino, l’uno ufficiale di Pompeo, l’altro, suocero di Cesare, imposti dai triumviri, Crasso, Cesare e Pompeo; al 55, Crasso stesso e Pompeo contro il nobile Domizio Enobarbo; al 54, Domizio Enobardo medesimo, vittorioso contro gli sforzi della coalizione democratico militare, capitanata da Crasso e Pompeo; al 53, Planco Ipseo con Metello Pio Scipione contro il feroce reazionario Milone.
E la classe dominante, per mezzo dei poteri, a cui metteva capo, non solo rivolgeva i suoi colpi contro i candidati dei _populares_, ma ne attaccava le associazioni politiche.
Rispetto alle medesime grava presso gli storici il tradizionale pregiudizio di considerarle quale covo impuro di raggiri elettorali, mentre un’interpetrazione più positiva della loro funzione politica e sociale, insieme con l’esame degli attacchi, a cui esse furono segno, basterebbe per riabilitarle.
Infatti al 68 o 64, un _s. c,_ sopprimeva le nuove associazioni di proletari, _che fossero ritenute contra rempublicam_.[401] Al 58, Clodio richiamava in vita le antiche, inaugurandone delle nuove[402]; ma, immediatamente dopo, un nuovo s. c. tornava a scioglierle (56), minacciandone i membri della pena _de vi_[403]. Non era dunque la corruzione elettorale, come gli storici han sempre mostrato di credere, ma l’organizzazione democratica, che il senato mirava ad infrangere, ed è un ben curioso, ma eloquente contrasto quello, che gli ultimi 150 anni della republica romana ci offrono tra i _s. c.ª de sodaliciis_, tendenti a prevenire le insurrezioni e le organizzazioni politiche, promossi tutti dagli _optimates_[404], e le leggi de _ambitu_, tendenti a reprimere il broglio elettorale, partite tutte dai _populares_[405].
Era ben prevedibile che la classe sociale, la quale godeva da parecchi secoli il privilegio, il potere e l’agiatezza, ed ora si ritrovava minacciata da avversari, che le davano battaglia sul terreno stesso della costituzione, escogitasse pel principale dei suoi organi politici, il senato, qualche nuovo mezzo di difesa e di offesa, qualche ripiego, per cui, in date circostanze, potesse fare a meno delle leggi.
Di antichi, non poteva rammentarne che uno solo, straordinario sì, ma non extra-legale: la dittatura _seditionis sedandae causa_. Salvochè quest’arme, spesso pericolosa, perchè a doppio taglio, avea finito con ispuntarsi.
V.
La nomina del dittatore[406] era infatti riescita, sotto molti aspetti, svantaggiosa al senato sin dal tempo, in cui codesta magistratura resisteva ancora all’azione dei partiti democratici.
Il dittatore, rispetto al senato, possiede un’indipendenza maggiore, che non i consoli. Non ostante la testimonianza di Zonara, tutto ci induce a credere che esso, per quanto concerneva il pubblico tesoro, fosse dispensato dall’autorizzazione senatoria[407].
Ma, se in ciò i suoi dritti non superavano gran fatto quelli dei consoli, residenti nella capitale, riescivano tali, quanto alla dispensa da ogni rendimento di conti al termine della gestione, grave lesione della strapotenza del senato nel dipartimento delle finanze.
D’altro canto, mentre il console in guerra non poteva, di regola, arrolare più di quattro legioni, il dittatore non conosceva limiti a tale suo diritto, come iniziata la campagna, i legati del senato venivano meno frequentemente ed intensamente a circoscriverne l’indipendenza[408].
Il posto più elevato, che al dittatore competeva, rispetto ai capi del potere esecutivo, avea gradatamente reso i consoli meno proclivi a tale nomina, che loro competeva di dritto[409]. E, se talvolta vi erano stati coattati dalle minacce dei tribuni, tal’altra aveano scelto contrariamente ai voleri del senato[410].
Questo secondo caso, che poteva ripetersi con esito peggiore, ogni qualvolta tra senato e consoli fosse esistita collisione di intendimenti rendeva, per quest’ultimo, parecchio pericoloso l’espediente della dittatura.
Peggio accadde, quando l’azione incessante dei partiti democratici fece sì che il popolo intervenisse più seriamente e più consuetamente a limitare, giusta gli obblighi della costituzione, i poteri dittatoriali. Già, al 356, i plebei avevano conquistato codesta magistratura; e, benchè le nuove lotte non si sarebbero più combattute fra patrizi e plebei, ma fra _optimates_ e _populares_, tornava pericoloso agli interessi dei primi l’affidarsi ad un magistrato, che, pur ieri, avea figurato tra le file del partito più liberale e democratico. Sembra che sia stato proprio quest’inconsapevole istinto di difesa a dirigere l’opposizione del senato contro gli atti del primo dittatore plebeo, C. Marcio Rutilo[411].
Ad una data non ben definibile, la dittatura, in origine esente dalla _provocatio_, terminò per esserne dichiarata passibile[412]. Lo stesso è a dirsi dell’_intercessio_ tribunizia[413]; e così la dittatura fu vista in seguito, nelle lotte che ebbe a sostenere contro i tribuni, vacillare e piegarvisi[414].
Già dispensato da ogni rendimento di conti, il dittatore fu ridotto a dover rispondere dei propri atti e a sottostare alle pene adeguate al pari di qualsiasi magistrato[415].
Peggio ancora gli toccò, quando, per plebiscito, i suoi poteri furono equiparati a quelli del _magister equitum_[416], il che era un insinuare il principio e le garanzie della collegialità, che destituiva la dittatura della sua ragion d’essere.
I comizi, che prima non partecipavano alla _dictio_ di codesto magistrato, v’intervennero di fatto più tardi, e si vide persino un dittatore, nominato per designazione dei _concilia plebis_[417], i quali, per colmo di misura, dietro la legge Hortensia del 286, acquistarono il diritto di legiferare indipendentemente dalla volontà e dai divieti dittatorii[418].
Così il magistrato in discorso, scelto tra i più cospicui cittadini, in un momento di crisi sociale, nè facea decadere le guarentigie costituzionali, nè escludeva una conciliazione delle lotte intestine col sottostare alla legge.
L’arme a due tagli si era spuntata; urgeva buttarla nel dimenticatoio. Ed ecco la mirabile coincidenza delle date.
Non si è sicuri nè della legge, nè dell’anno, in cui la dittatura fu sottoposta alla _provocatio_. Livio ce la fa sospettare tale al 439, 385, 363, 325, 314. Sembra però più ragionevole riportare l’innovazione alla terza legge Valeria de _provocatione_, la quale data dal 300[419]. Al 353, o, più sicuramente, al 209, essa comincia a sottostare all’_intercessio_[420]. Al 286 s’inaugura l’indipendenza e l’onnipotenza dei _concilia-plebis_; al 217 i poteri del _magister equitum_ sono equiparati a quelli del dittatore[421]; al 210 i _concilia plebis_ designano il primo dittatore[422]; e l’ultimo, nominato _seditionis sedandae causa_, non oltrepassa i primi del IIIº secolo a. Cristo[423].
VI.
Alla classe dominante occorreva dunque una nuova e più efficace misura, ed ecco, il senato, interpetre di tale necessità, ricorrere al _s. c. u._
Esso lo tenta al 133 contro i seguaci di Tiberio Gracco, lo vota al 121 contro Caio, al 100 contro Glaucia e Saturnino, forse al 77 contro Lepido, al 63 contro i Catilinari, al 62 contro il tribuno Nepote, al 52 contro il pretore Celio Rufo, al 47 contro il tribuno Dolabella, e al 43 contro due eredi della politica di G. Cesare, in altrettanti palesi conflitti fra _optimates_ e _populares_.
Nè nei due casi, che rimangono, il _s. c. u._ à perduto la sua fisonomia caratteristica.
Dell’ultimo del 40, contro Salvidieno Rufo, non si conoscono gli antecedenti; e quello dell’89, sotto le pressioni di un governo radicale, che si servì delle stesse armi dei propri avversari, fu votato contro un nobile da parte di un senato, colpito di terrore pei propri amoreggiamenti e le proprie timidezze verso i nemici del medesimo.
Oltre il 40, nessun _s. c. u._ E non poteva darsi altrimenti.
La nuova riforma della costituzione romana, la quale, in fatto, se non in dritto, s’inaugura, da Cesare, pur non risolvendo le antitesi di classe esistenti, avea soppresso la possibilità di quei conflitti politici, che avevano agitato gli ultimi due secoli della repubblica.
VII.
Cesare incarnava quell’ideale di democratico in armi da generale, cui l’esperienza di circa un secolo avea fatto intravedere ai partiti popolari come unico strumento di salvezza e di vittoria, e che essi da Mario a Sertorio, da Sertorio a Lepido, da Lepido a Catilina, aveano indarno inseguito[424].
Ma, pur troppo, nè il male era così rimediabile, come ai tempi di Caio Gracco, nè Cesare, preoccupato dei suoi sogni ambiziosi, tentò tutte le vie adatte e possibili di riforma.
La legge agraria del 59 è estranea alla sua dittatura _reipublicae constituendae_, durante la quale, il problema agrario non fu certo primo tra i suoi pensieri. Egli, del resto, trovava il demanio pressocchè esaurito, dopo che Silla ne avea dispensato la maggior parte fra i veterani, i quali, costretti al celibato[425], non aveano, alla loro morte, potuto impedire l’alienazione della propria _possessio_, e quindi la ricostituzione dei latifondi. Non avendo, anzi, avuto il coraggio di violare le proprietà, formatesi dopo tali ripartizioni, ne ripetè il metodo, e la sua legge riescì quasi del tutto a favore dei veterani dell’esercito suo e di Pompeo[426].
Se Cesare, da questo lato, contaminò la quistione economica con interessi d’ambizione personale, non estirpò dall’altro, e forse non lo poteva, la concorrenza, che gli schiavi facevano al lavoro libero.
Senza una simile misura non si sarebbe mai potuto procedere a risultati fruttuosi. I piccoli proprietari non avrebbero potuto reggere alla concorrenza dei latifondisti; nè, falliti, avrebbero trovato lavoro.
Rimaneva a Cesare il compito di far fiorire le industrie, inaugurare il sistema rappresentativo e romperla, una volta per sempre, con la funesta politica militarista[427]; ma era impresa troppo ardua per le sue forze: Cesare e i Cesari furono costretti a lasciare che il problema economico sociale di Roma venisse risolto dalle elemosine delle _frumentationes_ imperiali, dalle leggi restrittive e dalle invasioni barbariche[428].
La riforma Cesariana, eliminatrice dei conflitti politici, si esplica invece nel campo politico.
La nuova creazione è la monarchia militare[429].
Al di sopra del senato e dei magistrati, si inaugura una nuova magistratura: la magistratura imperiale. Il suo potere deriva dai comizi del popolo e dall’approvazione del senato, ma essa compendia in sè i dritti costituzionali dell’uno e dell’altro.
L’_imperator_ è pontefice massimo, tribuno, console, censore, proconsole, e, dal senato come dal popolo, à avuto trasmesso il diritto di decidere della pace e della guerra, di disporre degli eserciti, del pubblico tesoro, di nominare i proconsoli, parte degli impiegati municipali di Roma etc.
Se così i comizi, e quindi le classi meno elevate della cittadinanza, per avere trasmesso troppe delle loro competenze, cessano di partecipare direttamente alla vita pubblica, peggio accade, sotto Cesare, al senato, che cominciò allora a scontare i suoi torti, ridotto, quale dovea essere, a consiglio di stato.
Entro tali termini, codesto potere, il quale, sovrattutto, rappresentava gli interessi delle classi elevate, si trovò incapace d’inaugurare resistenza alcuna, venendo anzi assorbito dall’altro, sempre più invadente, della magistratura imperiale.
VIII.
La costituzione concepita da Cesare non fu, in tutti i suoi punti, patrimonio dell’impero.
Tuttavia le sue modificazioni non riescirono tali da permettere la risurrezione di quel conflitto di poteri, che avea dato luogo al _s. c. u._
Dopo Tiberio, il potere elettorale, giudiziario e legislativo fu trasferito al senato[430]; ma l’opera degli imperatori non consistè che nel defraudare delle proprie competenze i comizi in pro del senato, per defraudarne poi questo in pro di sè medesimi.
L’imperatore riassunse in sè tutte le cariche civili, militari e religiose. I suoi editti ebbero valore di leggi[431]; e Augusto compiè ciò che G. Cesare aveva appena concepito: l’imperiale tribunale d’appello, come completazione dell’imperiale giudizio in prima istanza, inaugurato dal padre[432].
Così à fine il _s. c. u._
Non lo sospende un principio astratto di equità o di giustizia, non una visione della realtà storica, la quale constati, come ogni profonda agitazione sociale, pericolosa alle vigenti istituzioni, non può mai essere effetto di delinquenza o di degenerazione, fenomeni puramente individuali, ma indice imperioso di nuove condizioni sviluppate sotto il vecchio regime.
Nemmeno Roma comprese, che, se in tali casi, una politica conservatrice è assurda, lo dovrà esser con più ragione una reazionaria, e che in essi, specialmente, occorre agire entro quelle garanzie costituzionali, vane del resto nei giorni lieti, ma necessarie nei tristi a salvaguardare la soluzione di tutti i possibili problemi sociali. Ed anche in Roma — vecchia istoria — si corse a rintracciare una misura eccezionale; che trovò la sua fine prima ancora che fossero risolti quei problemi, i quali l’avevano indirettamente provocata.
NOTE:
[1] Lehrbuch der historichen Methode — Cfr. p. 13-32. — Leipzig. 1894.
[2] Int. _senatus-consulta ultima_.
[3] Queste, come le successive datazioni, saranno tutte _a. C. n._
[4] Ab urbe condita libri III, 4 — erklärt von W. Weissenborn. Fünfte Auflage, besorgt von H. I. Müller — 1886 — Berlin.
[5] Dionisi — Antiquit. rom. IX, 63, ed Kiessling e Prou — Parigi.
[6] I Romani distinguevano una dictatura _rei gerundae causa_ (per pericoli militari esterni) e una _seditionis causa_.
[7] Hist. rom. II, p. 135. 1830. Parigi.
[8] Les instit. politiques des R. I, p. 28 — 1882.
[9] Handbuch der röm. Alterthümer — 2, 1. pag. 135. 1843 — 67. Leipzig.
[10] Le droit public rom. VI. p, 1. p, 73 e segg. trad. par Girard — 1889 — Paris.
[11] Le Senat de la rep. romaine — I, p. 15 — 1883 — Bonn.
[12] Sull’origine e la condizione degli _aerarii_ cfr. Becker — Op. cit. II, 1 p. 188-93 — Lange — Römische Alterthümer. I, 406-7, 439-40 — 1863. Pardon. De aerariis — 1853. Willems — Droit p. r. 93-5 — 1872. Mommsen — D. p. r. IV, 71, e n. 2 e 3, p. 72 e n. 1.
[13] Mommsen — D. p. r. VI, p. 257.
[14] Id. IV, p. 73.
[15] D. p. r. VI, p. 1, p. 257.
[16] Mommsen — L’organisation financière chez les Romains, p. 115-7 — Trad. par. A. Vigie — 1888 — Paris.
[17] Niebuhr — Op. cit. IV, p. 174.
[18] De Ruggiero — «Agrariae leges» (in «Encicl. giuridica» § 2 e segg.).
[19] Troplong — De la contrainte par corps — Prèface — X — 1848. Bruxelles.
[20] Niebuhur — Op. cit. IV, p. 369 e segg. Voigt — Die XII Taffeln II, § 122 e I, § 63 e 65 — 1883. Padelletti — Storia del dritto romano — § XXI, p. 162 — 31; XXVI, p. 194, e XXVII, n. 2 — 1878. Troplong — Op. cit. «Préface» — Id. — St. del prestito a interesse — 1845 — Modena. Huschke — Das Recht des Nexum und das altrömische Schuldrecht. Leipzig. 1846. Savigny — Über des altrömische Schuldrecht. Abhandl. der Berl. Akad. von I. 1833.
[21] Liv. VI, 11 20.
[22] VI, 11 — Niebuhur. Op. cit. IV, p. 385.
[23] Appiano — De rebus italicis — IX — ed. Didot. 1840 — Parigi.
[24] «thesauros gallici auri occultari a patribus... nec iam possidendis publicis agris contentos esse, nisi pecuniam quoque publicam avertant» [Liv. VI, 14].
[25] Op. cit. I, p. 184.
[26] D. p. r. II, p. 373, n. 1.
[27] Le sénat etc. II, p. 248, n. 2.
[28] VI, 18.
[29] VI, 20.
[30] Mommsen. D. p. r. III, 183.
[31] Cfr. Zonara [Annali, VII, 34], che in codesto passo ha presenti Livio e Dione.
[32] VI, 6.
[33] Camillo. XXXIX.
[34] Plut. Ibid. XXXVII. Il racconto di Plutarco è però erroneo perchè troppo sommario. Egli addebita a Quinzio Capitolino il primo arresto di Manlio, ma il trasporto dell’assemblea giudiziaria a Camillo, di cui non menziona la carica. Camillo era allora, secondo Livio (VI, 18), _trib. milit. c. p._ L’intervallo di tempo tra i due fatti oltrepassa la durata consueta della carica dittatoriale, come possiamo scorgere da Livio; onde, se potè forse un dittatore imporre l’arresto di Manlio, non potè più il medesimo presiederne l’ultimo processo. Allora era _trib. c. p._ M. Furio Camillo, ed è ben strano, che, con un tal uomo, si fosse pensato a un dittatore (Cfr. Liv. VI, 6.).
[35] Vite — Camillo — XXXVI.
[36] Zonara — l. c. e Dio. LXIII LXIV [Framm. I I-XXXVI].
[37] Bibliothecae historicae quae supersunt — XV, 35, 3 — 1898. Parisiis.
[38] Excerpta — XIV, 4 ed. Kissling e Prou — Parigi.
[39] Hist. rom. II, p. 64.
[40] Op. cit. II, p. 588, n. 629. Cfr. anche Ihne — Römische Geschichte I, 256-7 — Leipzig — 1868. Peter — Geschichte Roms — I, 206 — Halle 1871. Zumpt — Das Criminalrecht der röm. Rep. I, 2, 379-86 — 1875.
[41] Ibid. p. 409.
[42] Lo Zumpt infatti, (Das Criminalrecht der römischen Republik. I, 2 p. 401) non tiene in alcun conto gli scrupoli succitati contro l’autenticità dei prec. _s. c. uª_.
[43] Plut. Vite. «Tiberio Gracco». Appiano — Guerra civile. I, VI-XVII. Liv. Epit. Dec. VI, lib. VIII. Dureau de la Malle — Les lois agraires — [in Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles lettres. 29 febbraio 1828]. Giraud — Recherches sur le droit de propriété chez les Romains — 1838. Laboulaye — Histoire du droit de propriété foncière en Occident, p. 804. 1839 — Laboulaye — Des lois agraires chez les Romains — Revue de législation II, 3. Paris. 1846. Macé — Des lois agraires chez les Romains — 1846. De Ruggiero — l. c. § 22-9. Dureau de la Malle — Économie politique des Romains — II, Cap. XXI-XXIII — 1840. Humbert — Sur la condition des ouvriers libres chez les Romains. [in Recueil de l’Académie de legislation de Toulouse. 1868]. Wallon — Histoire de l’ésclavage dans l’antiquité V. 2º p. 280-301; 337-66. Paris. 1879. Mommsen — Storia romana — II, 189-91; trad. it. del Sandrini — 1865. Ihne — Römische Geschichte — V. 24-55 — 1879. Leipzig. Lange — Römische Alterthümer — III, 1-16. Peter. G. R. III, 7-18 — Sörgel — De Tiberio et C. Gracchis commentatio I, II, III — 1860 — 66. Gerlach — Tiberius und C. Gracchus — 1843 — in Historische Studien — II, p. 89 e segg. 1847. Lau — Die Gracchen und ihre Zeit. Hamburg — 1854. Klimke — Beiträge zur Geschichte der Gracchen — Sagau — 1892.
[44] Ihne — R. G. V, p. 11-20.
[45] Marquardt — L’organisation militaire chez les Romains — trad. par Brissaud. p. 9. 1891.
[46] De officiis. II, 23, 71.
[47] Per gli schiavi infatti non occorrevano tutti quei riguardi, dalla legge richiesti pei liberi.
[48] Ciccotti — Il tramonto della schiavitù, p. 167 — 9, 170 — 4, 181 — 2. 1899.
[49] Id. 174-8.
[50] Cfr. De Ruggiero — Op. cit. 800-1.
[51] Il Mommsen [D. p. r. II, p. 373] qualifica d’incostituzionale codesta ripresentazione di candidatura tribunizia. Ma egli è costretto a confessare frequentissime le iterazioni di tale carica. Gli storici più autorevoli dell’antichità lo accusano infatti soltanto di «_pessimum exemplum_» [Liv. III, 35]. Le magistrature inferiori patrizie, come tutte le plebee, per l’appunto inferiori, le ammettevano; e il tribunato, se mai, rientrerebbe tra quest’ultime. [Mommsen. D. p. r. II, 175 e 177]. Ma era esso davvero una magistratura?
[52] Valerio Massimo, [III, 2, § 17] segna a questo momento la votazione di un _s. c. u._ È desso uno dei più dubbi. Anzitutto per alcune considerazioni dialettiche: 1) è presumibile che i senatori avessero votato il conferimento dei poteri eccezionali ad un console (Muzio Scevola), punto intenzionato ad usarne, come già essi sapevano [Plut. Vite — T. G. XVIII], e come realmente avvenne? 2) Dopo il rifiuto del medesimo, come spiegare l’astensione dei senatori dal conferire l’incarico al collega o ai pretori? 3) Se _s. c. u._ ci fu, perchè si attesero i consoli dell’anno seguente per l’inizio dei processi a carico degli imputati, [Val. Max. — IV, 7 § 1]?
Alle dialettiche sono da aggiungere le ragioni storiche. Valerio Massimo — tra gli svariati storici di codesto avvenimento — è il solo a farci menzione di tale _s. c. u._, e, non in una narrazione redatta ordinariamente, ma, così, di sbieco, in una raccolta di sentenze morali. Plutarco distinguerà una doppia petizione al console, perchè, dietro un _s. c. u._, volesse assumere il comando della repressione, dopo l’insuccesso della quale, senza votazione alcuna, P. Scipione Nasica invitò i colleghi a seguirlo.
Plutarco è molto più attendibile di Massimo, ne è posteriore, scrive di storia _ex professo_, e mostra di non avere ricevuto alcuna notizia della votazione di codesto _s. c. u._
Dal confronto dei passi dei due A. si deduce quindi che il romano, riferendo sommariamente, abbia confuso l’intenzione colla votazione di un _s. c. u._
[53] Le elezioni tribunizie, nel VII sec., aveano, di regola, luogo nel luglio. [Mommsen — D. p. r. II, p. 250].
[54] Val. Max. IV, 7, 1 ed. Kemf. 1888. Cicerone — De amicitia. II, 36. Löscher 1894. Sall. Iug. XXXI, 7.
[55] Plut. — Vite. C. Gracco. App. B. C. I, 21-7. Liv. Epit. Dec. VI, lib. X; Dec. VII, lib. Iº. De Ruggiero — Op. cit. II, 30-3. Mommsen — St. rom. II, p. 92-115. Ihne — R. G. V, 77-107. Macé — Op. cit. p. 346-54. Lange — Op. cit. III, 29-45. Peter. G. R. III, 29-41.
[56] V.i Cap. VI, § 3 del pres. lav.
[57] Sallustio — De rep. ordin. II, 8. [in «Opera» ed. Bournouf. 1827].
[58] Cic. Phil. VIII, 4, 14; Cat. I, 2, 4. Plut. C. G. XVII, 2.
[59] Cic. — De domo sua. XXXVIII, 102. App. B. C. I, XXVII.
[60] Plut. C. G. XVII.
[61] App. l. c. Sall. Iug. XXXI, 7.
[62] Liv. Epit. Dec. VII, Lib. IX. De viris illustribus. 73, 1. App. B. C. I, 28-33. Val. Max. — III, II, § 18 — Plut. — C. Mario — XXIX-XXX. Florus — Epitome rer. roman. III, 16, § 6. Orosio — Histor. adversus Paganos — V, 17, 1889. De Ruggiero — Op. cit. § 41-44. Mommsen — St. rom. II. 183-91. Ihne — R. G. V, 219-41. Macé — Op. cit., p. 365. Peter — G. R. III, 29-41.
[63] La prima volta era stata al 103.
[64] De Ruggiero — Op. cit., p. 832.
[65] Momms. — St. rom. II, 177 e segg.
[66] Il De Ruggiero, [Op. cit., § 43], ritiene che alcune delle clausole dell’ultima legge costituivano quasi un’introduzione a qualche proposta di conferimento di cittadinanza ai _socii italici_.
[67] Val. Max. III, 2, 18. Cic. p. Rab. perd. VII, § 20; Cat. I, § 4; Phil. VIII, § 15.
[68] Il luglio era il mese destinato alle elezioni dei magistrati patrizi [Mommsen, D. p. r. II, 249 e n. 3], e Glaucia avea testè concorso al consolato.
[69] Cic. p. Rab. perd. l. c.
[70] Ibid. — Plut. C. Mario XXX. App. B. C. I, 32.
[71] Val. Max. VI, 3, 1.
[72] Il Wilems, [Le Sénat, etc. II, 250, n. 5], ritiene che durante le guerre civili tra Mario e Silla dell’88, il _s. c. u._ sia stato votato per ben due volte. Il tribuno Sulplicio aveva allora proposto alcune leggi ostili agli interessi e alla politica della nobiltà. Erano consoli Silla e Q. Pompeo. Per impedirne la votazione bandirono delle feste, colle quali si sospendevano tutti gli affari in corso, privati e pubblici, il che, secondo il W., costituiva un’ordinanza di _iustitium_. Sulplicio rispose con una rivolta popolare; Q. Pompeo fu ucciso: Silla trovò scampo nella fuga. Ma, tornato con l’esercito, confiscatene le sostanze, fece dal Senato dichiarare _hostes publici_, dodici fra gli avversari, e quindi condannarli alla pena capitale. [Plut. — Silla VIII-X, C. Mario XXXV. Liv. Epit. Dec. VIII, lib. VII. Sallustio — Op. p. 507-8]. Il W. ritiene che l’ordinanza del _iustitium_, come la dichiarazione di _hostes publici_, presuppongano rispettivamente un decreto di _tumultus_, e questo, la votazione di un _s. c. u._, teoria inaccettabile per le ragioni che svolgeremo nel Cap. III, § 2. del pres. lavoro.
[73] C. Sallustii — Opera I. p. 511 «Iulii Exuperantii — Opusculum de Marii, Lepidi ac Sertorii bellis civilibus» ed. Bournouf. 1827.
[74] Plut. — Silla 27-8. Liv. — Epit. Dec. IX, L. IV. — App. B. C. 82-6. C. Sallustii — Op. l. c. — Mommsen — St. rom. II, 230-5 — Ihne — R. G. V, 374-7.
[75] C. Sallustii — Op. l. c.
[76] App. — B. C. I, 86.
[77] Le Senat etc. II, 251.
[78] Liv. — Epit. Dec. IX, lib. X. App. B. C. I, 107, Sallustii — Historiarum reliquiae — Fasc. II, p. 36 — ed. Maurenbrecher. Lipsiae — 1893. Florus — III, XXIII. Granii Liciniani — Annales — p. 23 ed. Pertz. Mommsen — St. rom. III, 25-8. Ihne — R. G. VI, 7-13.
[79] Sallustii — l. c.
[80] Plut. — Pomp. XVI.
[81] Florus — III, XXIII, § 6-7.
[82] Cat. II, 18-23.
[83] Sall. — Cat. XX. Loescher, 1885.
[84] Senza che il debito per _nexum_ potesse dirsi teoricamente o praticamente eliminato, rimanevano invariate le condizioni dell’_addictio_ (V.i p. 4-5 del pres, lav.), toltane forse l’esecuzione e la vendita del debitore. [Troplong — Sur la contrainte etc. Pref. p. XXXVI e segg.]. La legge _Poetelia_, non si sa bene se del 355 o del 323, non avea punto estirpato la consuetudine del pegno del proprio corpo (Ibid. p. XX e segg.) o di quello dei figli, come garanzia del saldo del debito (Ibid. XXV e segg.).
[85] Benchè la legge le avesse mitigate, vigeva la contraddizione più stridente fra il diritto e la consuetudine. Un pretore, Asellio, era stato assassinato per aver fatto giustizia ai debitori taglieggiati dalle usure, e, al 51, un _s. c. u._ terminerà per stabilirvi come minimum il 12%! [Troplong — St. del prestito a interesse — p. 41-2, trad. it. 1845. Modena].
[86] Sall. — Cat. XX e XXXIII.
[87] Cfr. Cap. II, § 1, del pres. lav.
[88] Sall. Cat. XXXIII.
[89] Ibid. — LVIII.
[90] Ibid. Sallustio non solo tace sulle relazioni di Catilina col partito democratico, capitanato da Cesare, ma vuole additarci la congiura come un monumento d’infamia per l’aristocrazia. Se fosse stato meno retore ed ipocrita, dall’orazione, che mette in bocca a Catilina in quella prima riunione elettorale, da lui scambiata per un conciliabolo sedizioso, avremmo potuto conoscere il programma politico, con cui il suo protagonista si presentava.
Tuttavia le relazioni del medesimo coi democratici debbono ritenersi come un fatto storicamente provato. Cfr. Mommsen — St. R. III, p. 158 e segg.; Wirz — Catilinas und Ciceros Bewerbung um dem Consulat für das Iahr 63, p. 21, n. 4, 1884. Tarantino — la Congiura Catilinaria p. 34-8, 44-5. È noto altresì come, pei moderni, Catilina non soggiaccia alla fama esecranda che presso gli antichi. Cfr. oltre ai citati: Hagen — Untersuchungen üb. röm. Geschichte. Par. Iª «Catilina» 1854: e Backmund — Catilina und Parteikämpfe d. Iahres 63. Progr. von Munnerstad. 1869-70. Würburg, 1870.
[91] Cic. — Pro Murena, 51.
[92] Non segno la data del giorno della votazione perchè nulla ce ne garentisce la sicurezza. Per fissarla definitivamente occorrerebbe stabilire la cronologia della prima catilinaria e l’intervallo decorso dal _s. c. u._ alla medesima, di _venti_ giorni, secondo Cicerone [Cat. I, 84] e di _diciotto_, secondo Asconio, [In Pisonianam p. 6 (in Cic. Op. V, p. 2ª, ed. Orelli e Banter)], rettifica, non superiore ad ogni sospetto, dovendosi dubitarla creata allo scopo di far coincidere la data della votazione del _s. c. u._ col 21 ottobre, giorno in cui Cicerone ricorda di aver svelate le trame di Catilina (Cat. I, 7-8). Cfr. sulla questione: Hachtmann. Programma del ginnasio di Seehausen, Stendal 1877. Ogóreck. Programma del ginnasio di Rudolfswerth. 1877-8. Hermes, I, fasc. III, 1866 — Madvig. Opuscula Academica, p. 194 e segg. Hauniae 1834. Halm. Introd. alle Oraz. scelte di Cic., ed XI, collez. Weidmann, n. 51. Drumann — Geschichte Roms. V, 456. Iahrbüsher für class. Phil. 1876. Lilie. — De coniuratione catilinaria, p. 8-9. Peter — St. rom. II, 198 — Halle 1891. Pasdera — Introd. alle Catilinarie § 14, Appendice I, p. 119 e segg. — 1885 e «Sull’attentato alla vita del console Cicerone» [in «Riviste di filologia classica» 1884, ann. XIII — 1]. Hageh. Untersuchungen üb. r. Ges. Par. 1, p. 219 e segg. 1854. Ihne — R. G. VI, 256-7. Dione — ed Gros. III. Eclaircissements p. 486. Tarantino, La congiura catilinaria. App. I e II. 1898. Se ricorriamo alle altre fonti, le incertezze si moltiplicano. Sallustio, [Cat. XXIX], pone il _s. c. u._ come posteriore a un’adunanza in casa di M. Leca, che tutt’al più precede di 24 ore la prima Catilinaria (Cic. Cat. I, 8); Plutarco [Cicerone, § XV], come anteriore.
[93] Cic. — Cat. I, 3.
[94] Sall. Cat. XXX; App. B. C. II, 3; Cic. — Cat. I, § 1, Cat. II, § 26. Dione [XXXVII, 31] lo fa precedere al _s. c. u._
[95] Cic. — Cat. II, 1 e Dio XXXVII, 33.
[96] Sall. — Cat. XXXVI.
[97] Sall.-Cat. XXXVI.
[98] Cic. — Cat. III, 14-15.
[99] Plut. Cic. XXII.
[100] Sall. Cat. LIX-LX.
[101] Dio — XXXVII, 36. Mommsen — St. rom. III, 182-4.
[102] Dio — XXXVII. 41-2.
[103] Dio — XXXVII, 42.
[104] Dio — XL. 49-50. App. B. C. II, XX-XXI, Liv. Epit. Dec. XI, L. VII. Asconio. «Argumentum» dell’orazione «pro Milone» di Cic., p. 37-42. Meneghini — Introd. alla Miloniana di Cic. XVIII-XXIII. Löscher 1889. Mommsen — St. rom. III, 308-10. Ihne. R. G. VI, 452-5.
[105] Dio — XL, 49. Asconio l. c. p. 35. Cic., Pro Mil. § 70. Il Gros, editore di Dione Cassio, interpreta il passo in discorso come se i pieni poteri fossero stati conferiti a Milone, e ciò, sia per una poco precisa designazione pronominale dello scrittore (ἔχεννον per un τὸνδε o τοῦτον), come per non aver notato che tutto il passo è chiuso fra parentesi, nè può quindi connettersi con la proposizione, che lo precede. Se poi queste ragioni linguistiche non bastassero, si potrebbero osservare: 1) come codesto sia l’unico caso di affidamento di pieni poteri ad un privato; 2) come l’essere stato Milone, in forza della sua nomina, creato collega di Pompeo per poi terminare coll’esserne processato, è un caso tanto strano da recar meraviglia come nessuna fonte l’abbia fatto risaltare; 3) come infine il confronto della testimonianza di Dione con l’elenco dei plenipotenziari, datoci da Asconio, non dà certo ragione all’interpretazione del traduttore.
[106] Clodio fu ucciso il 20 gennaio (Asc. Op. cit., p. 32). La dimane il suo cadavere fu portato nel foro, e di là nella curia del senato. Nove giorni dopo era decretato il _s. c. u._ (Dio XL, 49). Calcolando, se ne ricava la data del 30 gennaio.
[107] Dio l. c. e Cic. Pro Mil. § 61 e 70.
[108] C. Giulio Ces. I Comentari _de bello civili_. I, 1-6. Plut. Pomp. LVIII-LXI; C. Giulio Ces. XXX-XXXII. Antonio, V. Dio — XLI, 1-3. Liv. Epit. XI, IX. App. B. C. II, 30-4. Svetonio — Op. V. I. C. Giulio Cesare 29-31. 1823 ed. Baumgarten. Mommsen. St. rom. III, 335-613. Ihne. R. G. VI, 530-561.
[109] Mommsen. Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat — 1857. Hoffmann. De origine belli civilis Caesariani — Berlin. 1857. Drumann. Geschichte Roms in seinem Ubergange von der rep. zur. Monarch. Verfassung — III, pp. 240, 283, 374, 390. Könisberg 1837. P. Guirand. Le différend entre César et le Sénat — Paris 1878, Iournal des Savants a. 1879, p. 438-9 [Fustel de Coulanges. La question de droit entre César et le Sénat]. Séances de l’Académie de sciences mor. et pol. Nouv. Série. Febbraio-marzo 1880. [Duruy — Le différend entre César et le Sénat — p. 185-216 e 457-98] Rivista storica it. Fasc. III, 1885. [Gentile «Il conflitto fra Cesare e il Senato»].
[110] Plut. — Ces. § 31.
[111] III, 164.
[112] De Ruggiero — Op. cit. § 56.
[113] Caes. B. C. I, 2.
[114] Dio — XLI, 3. Plut. Caes. XXX, Pomp. LIX.
[115] Caes. B. C. I, 5. Cic., Ad fam. XVI, 11; Pro rege Deiotaro, § 11. Liv. Epit. l. c. e Dio, XLI, 3.
[116] Dio — XLI, 3 — Plut. Caes. XXX; Pomp. LXI.
[117] Caes. l. c.
[118] R. G. VII, 27 e segg.
[119] Dio — XLII, 22-5. Vell. Pat. II, 68. Caes. B. C. III, 20-1. Liv. Dec. XII, L. 1. Mommsen. St. Rom. III, 439-40. Ihne. R. G. l. c.
[120] Dio — XLII, 25.
[121] Dio — XLII, 29-33. Liv. Epit. Dec. XII, L. III. Plut. Ant. IX. Mommsen. St. rom. III, 440. Ihne, R. G. VII, 119-21.
[122] Dio — XLII, 29 cfr. XLVI, 16.
[123] App. B. C. III, 1-63. Dio — XLIV-23. XLVI-31. Liv. Ep., Dec. XII, L. VII-IX. Plut. Ant. XVI-XVII. Ihne. R. G. VII, Kap. I-IV. Schiller — Geschichte der römischen Kaiserzeit — I, 1, p. 7-37. [in Handbuch der alten Geschichte III, 1883].
[124] Sui centurioni cfr. Marquardt. L’organisation militaire des Romains, (in Mommsen. D. p. r. XI, p. 36).
[125] Cic. Phil. 1, VIII-IX.
[126] Cic. Phil. VI, III.
[127] App. B. C. III, 61 e Dio — XLVI, 29.
[128] Erano i membri della commissione già incaricata per l’esenzione della succitata legge agraria.
[129] Monumentum Ancyrarum — I. 1 § 5-6 (in Mommsen — Res gestae Divi Augusti — p. LXXX. 1883). Cic. Phil. XI, § 20 — Svet. Aug. 10. Vell. Pat. II, 61.
[130] Certo dopo il 7 gennaio perchè Ottaviano compare già rivestito dell’_imperium_, (Mon. Anc. l. c.), che solo in tal giorno gli era stato concesso. (Orelli — Inscriptionum Latinarum collectio — III, 5359 ed. Henzen 1861).
[131] Cic. Phil. VIII, § 2. Dione, (XLVI, 29), pone erroneamente il _tumultus_ come anteriore alla risposta di Antonio, il che è negato dalla testimonianza di Cic. (l. c.). Codesto passo di Dione è altresì inesatto, quando fa menzione di un ordine del senato ingiungente a Lepido e Munazio Planco di aiutare i consoli contro Antonio, che è invece posteriore alla prima battaglia. (App. B. C. III, 74).
[132] App. B. C. III, 50-1.
[133] Dio — XLVI, 41. Liv. Epit. Dec. XII, L. IX.
[134] Dio — XLVI, 39. Liv. l. c.
[135] App. B. C. III, 74; 80-91. Dio — XLI, 39-44. Svet. Aug. 26. Ihne — R. G. VII, Kap. V. Schiller — Op. cit. I, 1 p. 48-57.
[136] Cic. Ad fam. X, 23.
[137] Dio — XLVI, 44 e App. B. C. III, 91.
[138] Dio — l. c.
[139] Siccome, quando Ottaviano entrerà in Roma, il suo arrivo coinciderà con le elezioni consolari (App. B. C. III, 94), che ebbero luogo il 19 agosto (Dio — LVI, 30), così il _s. c. u._ in discorso deve allogarsi tra il 29 maggio, data del raccozzamento di Antonio con Lepido e il 19 agosto 43. Se, come opinano l’Ihne (R. G. VIII, 453) e lo Schiller (Op. cit. I, 1, p. 56), l’epistola X del L. 24 delle «_Ad Familiares_» di Cicerone, in data del 25 luglio, nella quale si accenna alle pretese di Augusto al consolato, potesse segnare la data dell’ambasceria militare al senato, il nostro _s. c. u._ potrebbe fissarsi fra la seconda metà del luglio e la prima dell’agosto susseguente.
Il Willems ravvisa entro lo stesso anno un nuovo _s. c. u._ nel «_farsi affidare la custodia della città_» di cui ci parla Dione (XLVI, 47). Ma ciò è sicuramente escluso dal contesto del racconto, dove non esiste che un’enumerazione degli onori, di cui fu insignito Ottaviano dopo l’elezione al consolato, tra cui si nota l’affidamento della custodia della città ὥστε πὰνθ’δσα βούλοιτο χαὶ ἐχ τῶν νόμων ποιεἶν ἔχειν, una frase generica, con cui si indica uno dei tanti affidamenti di poteri, che in realtà corrispondevano ad una vera e propria _dictatura reipublicae costituendae_.
[140] Dio — XLVIII, 33. Liv. Epit. Dec. XIII, VII. Vell. Pat. II, 76.
[141] Dio — l. c.
[142] Dio — l. c. e Liv. l. c.
[143] D. p. r. II, 374, n. 2.
[144] Dio — LIV, 10. Un semplice φρούραν bisognerebbe mutarlo in un [τὴν] φ [τῆς πόλεως] (Cfr. ed. Gros e Boissée. l. c., n. 8).
[145] Il pres. capitolo presuppone in ogni suo punto i due precedenti dei cui passi — in generale — ci risparmieremo la citazione.
[146] Caes. — B. C. I, 5. Cic. Cat. I, 4.
[147] Willems — Le sénat etc. II, 204-23.
[148] Id. — Op. cit. II, 204.
[149] Willems — Op. cit. II, 204.
[150] Quali P. Scipione Nasica (Plut. T. G. 13), Cornelio Lentulo (Val. Max. III, 2 e Cic. Phil. VIII, 14) e M. Emilio Scauro. (De viris illustribus — 72. Cic. pro Rab. perd. VII, 21).
[151] Willems — Op. cit. II, 147-8.
[152] Dio — XLII, 23.
[153] Così avvenne al 52 [Dio — XL, 49], così dovette avvenire pel _s. c. u._ contro Catilina (Cfr. Madvig — Opuscula accademica. I, 195. 1834), e, secondo Dionigi (IX, 63), per quello del 464.
[154] Tralascio le formule meno fedeli, che gli storici greci ci dànno, rifacendo o traducendo le latine.
[155] XXXVII, 31; XLVI, 31.
[156] Poichè siamo negli ultimi secoli della repubblica, è agevole capire come non si tratti più di un _magister_ equitum aggregato all’antico dittatore rei _gerundae_ o _seditionis sedandae causa_, sibbene ai più tardi dittatori _imminuto iure_, tra i quali rientra G. Cesare, investito di tale carica dal 48 al 44.
[157] Dio — XL, 49.
[158] Il conferimento dei pieni poteri era egualmente valido nel caso di assenza o di morte di uno dei consoli. Queste anzi sono le costanti ragioni, per cui spesso il _s. c. u._ ci apparisce intestato solo ad uno dei medesimi. [Zumpt — Das Criminalrecht der röm. Rep. I, 2, 402].
[159] Cic. — p. Rab. perd. § 20.
[160] Dio — XL, 51.
[161] Willems — Le sénat etc. II, 223 e segg.
[162] V.i Cap. II, § II, del pres. lav.
[163] V.i Cap. II, § VI. del pres. lavoro.
[164] Cic. ad Fam. XII, 10.
[165] App. B. C. III, 61. Dio — XLI, 3; XLI, 29.
[166] Cic. Phil. XI, 29.
[167] Le Sénat etc. II, p. 250, n. 5 e p. 753. Noterò _en passant_, che il W. cade in una lieve contraddizione, quando, a p. 253, n. 1, ammette che il senato procede alla dichiarazione di _h. p. solo_ nel caso che il cittadino ribelle, si trovi alla testa di un esercito.
[168] Dio — XLVI, 51. Cic. Ad fam. XII, X, 1.
[169] App. B. C. III, 61; IV, 58; Cic. Phil. XI, 29.
[170] Come accadde per Cesare al 49 e per gli eserciti di Lepido e di Ottaviano al 43.
[171] App. B. C. III, 95, 96. Dio — XLVI, 52.
[172] Willems — Op. cit. II, 246, n. 1.
[173] Ibid. p. 249 e 250, n. 5.
[174] Vell. Pat. II, 16, § 4. Orosio. Op. cit. V, 18.
[175] Dio — XLVI, 29.
[176] Dio — XXXVII, 31.
[177] Plut. C. Mario. XXX.
[178] Bouché-Leclerq. Manuél des institutions romaines p. 272. Paris 1886.
[179] Bouché-Leclerq — l. c.
[180] Mommsen — D. p. r. II, 379-80, 379, n. 2 e 380, n. 1.
[181] È questa la definizione, che ne dà il Willems (Op. cit. II, 244), ma è ben difficile enunciarne alcuna sicura. Il Nissen, [Das Iustitium, p. 98 e segg. Leipzig. 1877], lo interpetra come una sospensione del _ius_ e la proclamazione del potere assoluto dei magistrati; il Mommsen [D. p. r. I, 296-9] crede che esso possa mirare ad altri scopi estranei alla facilitazione dell’arrolamento; che siano _iustitia_ anche i divieti tribunizi, per cui si sospende ogni affare fino al giorno della votazione di una data legge, o le indizioni di feste mobili (_conceptivae_) o straordinarie (_imperativae_), per cui i magistrati, insieme con i pontefici, potevano rendere _nefasti_ i giorni feriali (Cfr. Willems — Droit public romain. 304-5. Louvain. 1872), e che, fin’anco ai tempi dell’impero, se ne siano decretati per imporre il lutto alla cittadinanza.
[182] Dionigi — IX, 63. Cic. (Phil. VIII, 2-6) esclude che per il decreto di bellum occorra la dichiarazione _hostis publicus_, ritenuta necessaria dal Willems (Le sénat etc. II, 253).
[183] Dio — XLI, 3.
[184] Tali sono le note caratteristiche, che nei loro effetti possono presentare codesti provvedimenti particolari. Trattandosi però di misure eccezionali, è bene confessare come non si possa stabilirle con precisione, e che talvolta agli effetti del _s. c. u._ si è pervenuto con il decreto di _tumultus_, di _iustitium_, la _declaratio_ d’_hostis publicus_, e così reciprocamente.
[185] Dio — XXXVII, 43. XLI, 3. Plut. Pomp. LIX. Caes. XXX.
[186] Dionigi — IX, 63.
[187] Willems — Le Sénat. etc. II, 585 e n.e 3, 4.
[188] Sall. Cat. 30. App. B. C. III, 74, 76, 80. Dio — XLVI, 40.
[189] Cic. Phil. X, 25-6; XI, 30. App. B. C. III, 63, IV, 58.
[190] Caes. B. C. I, 6.
[191] Dio — XLVI, 44.
[192] Cic. Phil. X, § 25-6; XI, 30. App. — B. C. III, 63.
[193] Vell. Pat. II, 63. Plut. Mario — XXX.
[194] Era codesta la formula tanto del _tumultus_ come dell’_evocatio_ (Mommsen — D. p. r. II, 380, n. 1).
[195] Dio — XL, 40.
[196] Plut. C. G. XVII.
[197] App. B. C. I, 32.
[198] Val. Max. VI, 3, 1.
[199] Cic. p. Rab. perd. XI.
[200] Liv. VI, 19-20.
[201] _Prodicere diem_ equivaleva a dilazionare il processo.
[202] Cicerone — De domo sua, ed. Orelli, § 101-2.
[203] Tutto ciò, seguendo la narrazione di Livio, ricorretta in quei punti in cui è possibile correggerla. Se poi Manlio fu giudicato dai _duoviri_ con o senza _provocatio_, o se, come insinuano Dione (Fr. LXIII) e Gellio (Noctes Atticae — XVII, 21, 24 ed. Hertz. Lipsia 1886), gli fu anche negata quest’ultima via di salvezza, la procedura dovette senza dubbio riescire ben differente.
[204] Ascon. — In Milon. Argum. 37-42. Zumpt. Das römische Criminalrecht. II, 2, cap. 13, 14, 15, 16. Menghini — Introduz. all’Oraz. «Pro Milone» di Cic., p. 21 e segg. Gentile — Clodio e Cicerone. Cap. XII e XIII. 1876.
[205] Cic. Pro Mil. § 14.
[206] Laboulaye — Essais sur les lois criminelles des Romains — L. II, Sect. II, Cap. XX. 1845.
[207] Padelletti — Manuale di storia del diritto romano, p. 295, n. 3.
[208] Laboulaye — Op. cit. L. II, Sect. IIª, Cap. XIX.
[209] Plut. Cic. XIX e Dio XXXVII, 34.
[210] Rivestendo questo, anzi tutto e sovra tutto, un carattere politico, è naturale come la sua serie di atti d’ordine giudiziario non possa perciò rimanere vergine di altri, che più strettamente si connettono allo spirito del consesso. Così avviene, per esempio nella dispensa dei premi agli schiavi delatori, pei quali era ammessa l’emancipazione, e nella destituzione dei magistrati sotto giudizio.
[211] Sall. Cat. XXIII, XLI, XLVIII. Plut. Cic. XV.
[212] Cic. Cat. III, § 8.
[213] Cic. Cat. III, § 5 e Sall. Cat. XLV.
[214] Sall. Cat. XLVI, XLVII, XLVIII.
[215] Sall. Cat. XLVIII. L’unica infirmata di falso, durante il processo di Catilina, comprometteva M. Crasso.
[216] Cic. Cat. IV, 5 e Sall. Cat. XLVII.
[217] Cic. Cat. III, 14-15. Dio — XXXVII, 36.
[218] Plut. Cat. min. XXIII. Cic. Pro Sulla — XLI.
[219] Plut. Cic. XX e Willems — Op. cit. II, p. 180-1.
[220] Sall. Cat. LI e LII.
[221] Cesare stesso, proponendo la reclusione a vita dei Catilinari, presupponeva codesto diritto interdetto anche per l’avvenire.
[222] Sall. Cat. XXXI e Scol. Bobb. in Vatinium p. 320 (ed. Orelli).
[223] La procedura del giudizio senatorio, seguita contro Salvidieno Rufo, accusato, a quanto pare, di congiura, è da Dione, (XLVIII, 33) riferita così sommariamente da non potersene cavare alcuna norma attendibile.
[224] Cic. Pro Mil. § 14. Asconio — p. 29. Menghini — Op. cit. p. XXXVI-XXXVII e p. XXXVII, n. 1. Il senato era propenso a decidere: 1. Che i fatti in questione fossero dichiarati _contra rempublicam_; 2. Che fossero giudicati con le leggi esistenti, salvo a concedervi la precedenza sui giudizi pendenti. Ma Q. Fufio Caleno, indetto dal tribuno Munazio Planco, chiese ed ottenne una votazione distinta per ciascuna delle due parti della proposta; i tribuni Planco e Sallustio posero il veto alla seconda, e la procedura del giudizio restò così in facoltà del console, che la sottrasse alle norme ordinarie.
[225] Caes. B. C. I, 2.
[226] App. B. C. III, 50-1.
[227] Plut. Cic. XXI.
[228] Lo Zumpt [Op. cit. I, 2, 404] ritiene che i tribuni del popolo non vengano dal _s. c. u._ minimamente lesi nei loro diritti; e ciò, fondandosi sul precedente del 381, come su quegli altri, in cui la difesa della republica fu affidata anche ai tribuni. Ma tali esempi, oltre a costituire una stonatura così grave alla pratica ordinaria da indurre per ciò stesso il Mommsen a negare, come vedemmo, ogni fede al _s. c. u._ del 381, ci mostrano d’altro canto i tribuni del popolo in una costante e umiliante dipendenza rispetto al senato.
[229] Non ostante Dione (XXXVII, 29), che pone i comizi prima del _s. c. u._, e l’Iohn, [Annali di filologia classica — Suppl. VIII. 1886, p. 777], il quale ne condivide l’opinione, essi dovettero tenersi dopo il 21 ottobre, e probabilmente anche dopo il 28 dello stesso mese, [Mommsen, in Hermes I, 434], mentre il _s. c. u._ può, benchè difficilmente, essere solo di un giorno posteriore alla prima di codeste date.
[230] Così al 52, Q. Scipione, che Pompeo si era scelto a collega nel consolato, avea abrogato la legge di Clodio sui censori, a cui questi avea restituito l’antico diritto di espellere dall’ordine equestre e senatorio i membri che se ne fossero resi indegni, senza la garenzia di un pubblico giudizio.
[231] Dio — XXXVII, 41.
[232] Dio — XXXVII, 41.
[233] Dio — XXXVII, 42.
[234] In data di codesto mese, Catilina fu sbaragliato presso Pistoia (Dio — XXXVII, 39. Pasdera — Introd. alle Catil. p. XLI, 1885). Alla ricezione della notizia, il senato decretò la cessazione dello stato di guerra, deponendo il _sagum_ (Dio — XXXVII, 40).
[235] Il 31 marzo Cesare arrivava in Roma [Ramorino — Introd. al «_De bello civili_», p. XVI, ed. cit.], ove, dalle casse dello stato, spillava i fondi per proseguire la guerra contro Pompeo (Mommsen — St. rom. III, 359-60).
[236] Appena appresa la notizia della sconfitta di Antonio [27 aprile (Bonino — Introd. alla IIª Filippica di Cic. p. XXXVII)], il senato avea ripreso le vesti dei tempi normali (Dio — XLVI, 39).
[237] Plut. C. G. XVII.
[238] Menn — De accusatione magistratuum romanorum — p. 2 1795.
[239] V.i Cap. seg., § III.
[240] Cfr. Cap. II, § IX del pres. lav.
[241] V.i ultimo Cap., § IV, del pres. lav.
[242] Plut. T. G. XIX.
[243] Plut. C. G. IV.
[244] Liv. Epit. Dec. VII, lib. 1. Cic. Pro Sest. 140. Brutus §, 128 e p. 296 e 351, Löscher. 1891.
[245] Dio — XXXVII, 26-8. Cic. p. Rab. perd. Svet. Caes. 12. Drumann — Op. cit. III, 159-64.
[246] Plut. Cic. XXIII-IV.
[247] Dio — XXXVIII, 14. Vell. Pat. II, 41. Gentile — Clodio e Cicerone. Cap. VI, 140 e segg.
[248] Cic. De dom. XVIII, 47 e Scol. bobb. p. 309 (ed. Orelli). Plut. Cic. XXXII. Cfr. Zumpt. Das Criminalrecht d. r. R. I, 2, p. 427 e segg.
[249] Cic. Pro Mil. § 14.
[250] Ascon. p. 37.
[251] I, 5-7.
[252] Cic. p. Rab. perd. § 12. Scol. Gronov. (in Cic. Op. ed. Orelli, p. 412-3). Dio — XXXVII, 42. Sall. Cat. LI.
[253] Pseud. Sallustii. In M. Tullium Ciceronem declamatio, § 5. Sulle medesime Cfr. Zumpt. Das Criminalrecht etc. I, 2, 48-69 e Lange — De legibus Porciis libertatis civium vindicibus. 1862-3.
[254] Willems — D. p. r. 171-2.
[255] Liv. Epit. VII, lib. I. Plut. — C. G. IV.
[256] B. C. I, 5.
[257] Willems — D. p. r. II, lib. II, Cap. I, § 1 e lib. III, Cap. V, § 5.
[258] Cfr. Cap. III, § 1, del pres. lavoro.
[259] Willems — Le sénat etc. II, p. 199 e segg.
[260] Dio — XL, 49. Ascon. p. 35.
[261] Mommsen — D. p. r. III, 313-82.
[262] Willems — Op. cit. II, 30-31.
[263] Willems — D. p. r. p. 166.
[264] Mommsen — D. p. r. I, 71-75.
[265] Come avvenne al 49, ledendo la _lex pompeia de provinciis ordinandis_, che prescriveva pel governo delle province i consoli e i pretori di cinque anni prima coll’obbligo che i comizi riconfermassero loro l’_imperium_ (Willems — Le sénat etc. II, 589-90).
[266] Dio — XL, 55.
[267] Dio — XL, 56.
[268] Cic. Phil. VIII, § 2-6.
[269] Mommsen — D. p. r. VI, 156 e 374, n. 1, 2, 3. Willems — Le sénat etc. II, 366-7.
[270] Willems — D. p. r. p. 170 e segg.
[271] Liv. VI, 20.
[272] Willems — Le sénat etc. II, 116 e 119. D. p. r. p. 306 e segg. e p. 170 e segg.
[273] Willems — Le sénat II, Cap. VI, § 1, art. 6 e Caes. B. C. I, 5-7.
[274] Mommsen — D. p. r. I, 294.
[275] Così avevano implicitamente riconosciuto la legge Sempronia del 124 (V. p. 19 del pres. lav.) e la legge Cassia del 104. («quem populo damnasset, _cuive imperium abrogasset_, in senatu non esset» Asc. p. 78).
[276] Willems — D. p. r. p. 209.
[277] Cfr. Bouché Leclerq — Op. cit. 68, n. 1 e Mommsen — D. p. r. III, 347-352.
[278] «Credo di poter concludere», scrive un critico recente, «che le _leges sacratae_ fossero plebisciti riconosciuti dallo stato patrizio e dal senato, probabilmente, o forse anche per mezzo di un’apposita legge centuriata, _sacrata_, ma, tranne della parte riguardante l’inviolabilità, che _certo_ ebbe riconoscimento e conferma piena ed intera... nel 305» (449 a. C.). [Garofalo — Le _leges sacratae_ dal 260 U. C. p. 37-1891].
[279] Willems — Le Sénat etc., II, p. 217.
[280] Plut. Cic. XX-XXI e Willems, Op. cit. II, p. 180.
[281] L’_ius sententiae dicendae_ era tassativamente vietato ai magistrati in funzione (Mommsen, O. p. r. II, 239).
[282] Bouché Leclerq — Manuél des institutions rom., p. 271-2.
[283] Il Nissen, nel suo «Das Iustitium», fa precedere alla trattazione speciale dell’argomento alcune sue teorie sulle competenze del Senato. Crede, per esempio, che, oltre al _consultum_, esso abbia diritto al _decretum_, il quale, rispetto ai magistrati, doveva possedere un valore coercitivo (§. 2); che possa dichiarare _hostis p._ qualsiasi cittadino romano ne creda degno (§. 3); che, nei momenti difficili, in grazia dell’alta sorveglianza, che il Senato esercita sullo stato, possa concedere ai magistrati poteri illimitati (§. 3), e via di seguito, sino a sospendere l’_ius_ per mezzo del _iustitium_ (§. 7). Tali conclusioni presupporrebbero uno studio coscienzioso sulle competenze del Senato, che il Nissen non può vantare. Ma poichè il Willems, il quale si trova per l’appunto in tali fortunate condizioni, ne à fatto il giudizio, che meritavano, (Cfr. Le Sénat etc., II, 244, n. 4; 257, n. 4; 216, n. 2) il lettore non si aspetti da me una seconda confutazione.
[284] Vell. Pat. — Op. cit., II, 4.
[285] Cat. IV, 24. Di uguale tenore è la requisitoria Catoniana contro i Catilinari, riferitaci da Sallustio (Cat. LII).
[286] Cic. Pro Mil., § 8.
[287] Cat. IV, § 10.
[288] § 73.
[289] De oratore II, 106, 130, 165. In Pison. 14. De Partitione oratoria, 106.
[290] De or. § 165.
[291] III, 38.
[292] § 33.
[293] § 73.
[294] Cic. Cat. I, § 3-4. Pro Rab. perd. § 20-1. Pro Mil. § 83.
[295] Karlowa — Römische Rechtsgeschichte, p. 448 5.
[296] Cfr. Arch. giuridico XXIV, p. 420 e segg. 1880 e citazioni ibid.
[297] De legibus, § 8. De oratore II, 106, curato dal Cima. Löscher, 1886.
[298] Le Sénat etc., II, 256.
[299] Cic. — In Pis. 14; Phil. II, § 18; p. Rab. r. perd., VII e segg., etc.
[300] Willems — Le sénat etc. II, p. 225.
[301] Op. cit. II, 69.
[302] Op. cit. II, 74-5.
[303] Ascon. p. 58 — «_Neve quis, cum solutus esset_ (ex s. c.), _intercederet, quum de ea re ad populum ferretur_».
[304] Mommsen — D. p. r. II, 313 e n. 1; I, 28 e n. 3.
[305] E ciò in grazia della _coercitio_ (Mommsen — D. p. r, I, 161-2).
[306] Willems — Le sénat etc. II, L. III, Cap. VI.
[307] Op. cit. II, L. III, Cap. 1, § 5.
[308] Op. cit. II, L. II, Cap. 2.
[309] App. B. C. I, 65. Vell. Pat. II, 20 § 3.
[310] Svet. Caes. 16.
[311] Willems — Le sénat, L. III, Cap. VI, § 4.
[312] Id. II, 229.
[313] Willems — Op. cit. II, 258-9.
[314] Id. II, 230, 202, e n. 2. App. B. C. II, 35. Caes. B. C. I, 5.
[315] Dio — XL, 45.
[316] Svet. Caes. 16.
[317] Mommsen — D. p. r. III, 161 e segg. Willems — Op. cit. II, 240 e segg.
[318] III, 3, § 9 — «_si senatus creverit_».
[319] Liv. IV, 26.
[320] Caes. B. C. I, 6.
[321] Liv. — XXVI, 10; XLII, 10. Cfr. Willems — Op. cit. II, 557-9.
[322] Liv. Epit. Dec. IX, L. IX. Plut. — Pomp. XI. Zonara — X, 1-2.
[323] Liv. Epit. Dec. X, L. I. App. B. C. I, 105. Cic. Phil. XI, 18. Cfr. Willems — II, 584.
[324] Cfr. p. 28-29 del pres. lav.
[325] App. B. C. II, 23.
[326] Mommsen — D. p. r. IV, 381-2. Ascon. p. 46 e Sall. Iug. XL.
[327] Liv. — XLII, 21-2. Cic. de fin. II, § 54. Ascon. p. 24. Cfr. Mommsen — D. p. r. III, 126.
[328] Due notevoli delegazioni dei propri poteri giudiziari da parte dei comizi centuriati erano state quella del 317 nel processo contro i Satricani (Liv. XXVI, 33. Cfr. Liv. IX, 12, 16) e l’altra del 210 contro i Campani, al pari dei primi in istato di ribellione, (Liv. XXVI, 33), per le quali due _rogationes_ tribunicie fecero i senatori giudici dei reati di quei due popoli, già partecipi della cittadinanza romana. Se non che, trattandosi di genti, rese tali solo in età tarda, i comizi sentivano punto o poco l’enormità dell’atto che compievano, strappandole ai loro giudici naturali.
[329] Willems — D. p. r. 175.
[330] Polibio — Historia, I, 7. Lipsiae. 1866. Dionigi. XX, 4-5 Val. Max. II, 7, § 15.
[331] Il Willems [Le sénat etc. II, 286, n. 2] giustifica il fatto col ritenere i ribelli già _capites deminuti_, il che è arbitrario, perchè estraneo al dritto pubblico romano, che fornì allora stesso a un tribuno del popolo gli elementi per una protesta.
[332] Willems — Le sénat etc. II, 296-7.
[333] Queste non erano salvoguardate dall’_ius provocationis_. [Willems — Op. cit. II, 287].
[334] Willems — Op. cit. II, 283-5 e segg.
[335] Mommsen — III, 263.
[336] Willems — D. p. r. p. 308-9.
[337] Willems Le sénat. II, 286-7, n. 2.
[338] Ibid. II, p. 731.
[339] Val. Max. IV, 7. 1, Cic. De amicitia, § 36.
[340] Plut. T. G. XX.
[341] Willems — Le sénat etc. II, p. 74 e segg.
[342] Cic. De leg. II, 14.
[343] Ibid. — 14, 31.
[344] Ibid. — 14.
[345] Dio — XXXVI, 42.
[346] Willems — Le sénat etc. II, 117-8.
[347] Cic. ad Att. V, 21, § 12; VI, 2, § 7. Circa la concessione di deroghe da leggi cfr. Willems — Op. cit. II, 19-20.
[348] Oltre alle opere che via via citeremo, ci sono state necessarie per lo svolgimento del presente capitolo: Naudet — De la noblesse et des récompenses d’honneur chez les Romains. 1863. Marquardt — Historiae equitum romanorum. 1840. Schvarcz. Die Demokratie, II, 1, 2. 1891. Dureau de la Malle. Économie politique des Romains. V.i 2. 1840. Mayr — Lehrbuch der Handelsgeschichte. Kap. III, § 14-15. Wien. 1894.
[349] Cap. I, § 1, del pres. lav.
[350] Cap. I, § 4, del pres. lav.
[351] Willems — D. p. r. L. II. sect. III, Cap. II.
[352] Mommsen — D. p. r. VI, 1, 101 e segg. Herzog [in Philologus — XXIV, 306-10].
[353] Mommsen — D. p. r. VI, P. Iª, p. 305.
[354] Willems — Le sénat etc. I. p. 49 e segg.
[355] Willems — D. p. r., p. 267.
[356] Willems — D. p. r. 306-8.
[357] Id. 819-20.
[358] De Ruggiero. «Agrariae leges» [in Op. cit.] Cap. Iº e IIº.
[359] Ciccotti — Il processo di Verre, p. 33-7. Milano. 1895.
[360] Ai tempi di Cicerone, le grandi operazioni commerciali, non ostante il divieto della legge Claudia del 219 o 220, erano, in realtà, divenute tutt’altro che incompatibili con la dignità senatoria dei grandi latifondisti. (Willems — Le sénat etc. I, 200-2).
[361] F. Mengotti — Del Commercio de’ Romani dalla prima guerra punica a Costantino, (in Economisti classici italiani. V.e 36 — 1804), p. 12-3.
[362] Cic. Pro Sestio, § 96 e segg.
[363] Willems — Le sénat etc. I, p. 189 e segg.
[364] Willems — Le sénat etc. I, 182 e segg.
[365] Willems — Op. cit. I, 175 e segg.
[366] Willems — D. p. r. p. 184.
[367] Come l’_iniuria_, la _calumnia_ e la _praevaricatio_, o quell’_infamia_, nella quale s’incorreva nei casi previsti dalla _lex Cassia_ del 104, citata a p. 89, n. 1 del pres. lavoro.
[368] Willems — Le sénat etc. I, 201 e segg.
[369] Willems — D. p. r. 51-8. Seguo le indicazioni di Dionigi, in questo luogo più attendibili di quelle di Livio.
[370] Willems — D. p. r. 159.
[371] Willems — D. p. r. 160-2.
[372] Willems — D. p. r., p. 154-6.
[373] Willems — D. p. r. p. 50 e 165.
[374] Willems — D. p. r. 87-96. Quest’ultima, motivata da ragioni indiscutibili e inappellabili, implicava la rimozione da tutte le tribù.
[375] Willems — D. p. r. 98-9; 109-10, 123.
[376] Bélot — Histoire des chevaliers. I, 88 e 91. 1866.
[377] Bélot — Op. cit. I, 89-93.
[378] Willems — II, 88-92, 93-6, 99.
[379] Willems — D. p. r. 268-9.
[380] Gentile — Le elezioni e il broglio nella republica romana, p. 67. Milano, 1879.
[381] Willems — D. p. r. 319-20.
[382] De Ruggiero — Op. cit. Cap. III e segg. Non sappiamo nulla della sorte della _Plotia_ del 70.
[383] V.i Cap. II, § 2-3 del pres. lav.
[384] Mommsen — St. romana II, 195-200. Ihne — R. G. V, 242-52. Bélot — Histoire des chevaliers romains. II, 254 e segg.
[385] Mommsen — Op. cit. II, 230-37. Ihne. R. G. — V, 242-52.
[386] Mommsen — Op. cit. II, 237-40 e L. IV, Cap. X. Ihne — R. G. — V, 405-30.
[387] Willems — D. p. r. 253-4. Lo Zumpt ritiene altresì che, sotto Silla, i _comitia tributa_ siano stati soppressi. [Das Criminalrecht — II, 1, 433. n. 150].
[388] Déloume — Les manieurs d’argent à Rome — p. 328-9. Paris. 1890.
[389] Mommsen — Op. cit. III, p. 20 e segg. Ihne — R. G. VI, 48-55.
[390] V.i Cap. IIº, § VI del pres. lav.
[391] Mommsen — Op. cit. III, 93-7. Ihne — R. G. VI, Cap. 7.
[392] V.i Cap. II, § VII del pres. lav.
[393] Mommsen — Op. cit. III, L. V, Cap. X-XI.
[394] Zumpt — Das Criminalrecht etc. II, 1, 57-89. Laboulaye — Essais sur les lois criminelles des Romains — p. 216-27. 1845. Bélot. Histoire des chevaliers romains — II, 231-4. 1866.
[395] Willems — D. p. r. 309. Zumpt — Op. cit. II, 1, 188-96; 264 e segg.; II, 2, 179 e segg. Laboulaye — Op. cit. p. 231 e segg. Bélot — Op. cit. II, 267-72; 276-93.
[396] Gentile — Cicerone e Clodio, p. 126 e segg.
[397] Bouché-Leclerq — Les Pontifes de l’ancienne Rome, p. 327-8, 1871.
[398] Ibid. p. 329-30.
[399] Ibid. p. 331.
[400] Ibid. p. 334-5.
[401] Daremberg e Saglio — Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Fasc. 16, p. 1296. Liebenam — Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens. p. 20-4, 1890.
[402] Liebenam — Op. cit. p. 24-5 e Gentile — Clodio e Cicerone, p. 118-9.
[403] Liebenam — Op. cit. 25-6.
[404] La legge _Licinia de sodaliciis_, presentata al 55 dal console Crasso, un democratico, è legge de _ambitu_, e non _de vi_. [Laboulaye — Op. cit. p. 293-4].
[405] Gentile — Le elezioni e il broglio etc. 221-304. Laboulaye — Op. cit. lib. II, sect. IIª, cap. XIX. La legge Calpurnia, d’iniziativa del senato, à la sua spiegazione in una nuova concorrenza demagogica, che esso volle tentare contro la legge _de ambitu_ del tribuno Calpurnio (Laboulaye — Op. cit. p. 287); il _s. c._, che precesse e preparò l’analoga _lex Tullia_, fu votato sotto il terrore delle candidature di Antonio e di Catilina, e, (vedi irrisione!), contemplava reati _de vi_ (Laboulaye — Op. cit. p. 289); la legge Aufidia, infine, del 71, caldeggiata dal senato, era diretta contro Pompeo, allora coalizzato coi democratici. (Laboulaye — Op. cit. p. 290).
[406] Servais — La dictacture. Paris. Dupond — De dictatura et magisteriis equitum — 1875. Mommsen — D. p. r. III, 161-97.
[407] Mommsen — D. p. r. III, 191 e Willems — Le sénat etc. II, 336-7.
[408] Mommsen — l. c.
[409] Liv. IV, 26.
[410] Liv. VIII, 22; XXIII, 12.
[411] Liv. VII, 17.
[412] Mommsen — D. p. r. III, 187-9. Servais — Op. cit. 21-32.
[413] Mommsen — D. p. r. III, 189.
[414] Servais — Op. cit. 18-21.
[415] Servais — Op. cit. 32-33.
[416] Mommsen — D. p. r. III, 169.
[417] Mommsen — D. p. r. III, 171.
[418] Willems — Le sénat etc. II, 79-86.
[419] Mommsen — D. p. r. III, 188-9.
[420] Id. — D. p. r. III, 189, n. 4.
[421] Id. — D. p. r. III, 169.
[422] Mommsen — D. p. r. III, 171.
[423] Willems — Le sénat etc. II, 242. Quanto alla dictatura _rei gerundae causa_, di natura affatto diversa, le ragioni della sua fine si debbono ricercare nelle necessità stesse della tattica militare, richiesta dalle nuove grandiose guerre estere degli ultimi secoli della republica. (Cfr. Mommsen — D. p. r. III, 193).
[424] Mommsen — St. rom. III, 188.
[425] Dureau de la Malle — Économie politique etc. II, 252-3.
[426] De Ruggiero — Op. cit. § 58-62.
[427] Ferrero — Il Militarismo, p. 174 e segg. Milano 1898. Bélot — Op. cit. II, p. 419-25. Dureau de la Malle — Économie politique des Romains — II, Cap. XXII, XXV, p. 495-6. — Montesquieu — Grandeur et décadence des Romains, p. 62 e 65. Paris, 1842.
[428] Papencordt — Geschichte der Vandalischen Herrschaft in Afrika. L. III. Berlino. 1837.
[429] Mommsen — St. rom. III, 430-532.
[430] Bouché-Leclerq — Manuél des instit. rom. 142-4.
[431] Ibid. 147-150. Mommsen — D. p. r. V.
[432] Mommsen — St. rom. III, 462-3.
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.