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CAPITOLO IV.

L’INCOSTITUZIONALITÀ DEL _s. c. u._

I.

Si può dire non essersi data in Roma votazione di _s. c. u._, a cui non sia seguita una reazione dei partiti democratici, i quali, non che levare platoniche proteste, mirarono a colpire, colla legge alla mano, gli esecutori del medesimo.

La prima accusa di illegalità è anteriore a votazione alcuna. Il console Muzio Scevola, a cui il senato intimava di servirsi dei pieni poteri, che gli avrebbe conferiti contro la vita di Tiberio Gracco e dei seguaci del medesimo, rispose che non avrebbe mai ucciso alcun cittadino, che non fosse stato prima condannato con regolare giudizio[242].

Peggio toccò a Popilio, che, nella qualità di console avea dovuto partecipare all’opera dei tribunali eccezionali del 31, il quale fu fatto esiliare da Caio Gracco perchè avea condannato dei cittadini, senza che vi precedesse un regolare giudizio[243].

Dopo l’uccisione di Caio, il console Opimio corse il rischio di una sorte eguale. Sostenne l’accusa presso i comizi, ma invano, il tribuno Q. Decio[244].

Seguì la strage di Glaucia e di Saturnino, e, trentasette anni dopo, Caio Rabirio, presunto uccisore di quest’ultimo, fu accusato come reo _perduellionis_, dal tribuno T. Labieno. Condannato dai _duoviri perduellionis_, Q. Cesare e C. Cesare, si appellò al popolo; ma, mentre questo stava per ratificare la condanna, il pretore Q. Metello, fece sì che i comizi si sciogliessero e C. Rabirio fosse salvo[245].

Suo difensore era stato M. Tullio Cicerone, il quale, l’anno stesso, in qualità di console, ordinava la morte dei Catilinari.

Ed ecco, a repressione finita, i tribuni Metello Nepote e Calpurnio Bestia, insieme con Cesare, designato pretore, il quale, nella discussione in senato, avea messo in rilievo l’incostituzionalità della condanna, inaugurare una tattica ostruzionista, coll’impedire a Cicerone di parlare in pubblico, salvo che per dichiararsi pronto a deporre la carica.

Minacciarono altresì di far richiamare Pompeo dal campo e Cicerone fu ridotto a non potere intervenire in senato, nei comizi o in giudizio alcuno, senza sentirsi risonare alle orecchie l’accusa di assassino di Lentulo e di Catilina[246].

Ma il colpo più grave contro il senato e Cicerone fu portato il 58 dalla legge Clodia, la quale puniva con l’esilio il magistrato, che condannasse o avesse condannato a morte un cittadino senza il voto preventivo dei comizi[247].

Il valore retroattivo della medesima veniva a colpire Cicerone, il quale, la notte precedente al giorno fissato per la votazione, abbandonò Roma. Immediatamente dopo, Clodio presentò al popolo e fece approvare la sua _lex de exilio Ciceronis_[248], per cui questi veniva confinato in perpetuo a quattrocento miglia da Roma, con la minaccia della morte, in caso di trasgressione; e l’esilio, la confisca dei beni e peggio a chi avesse ardito ricoverarlo.

Una clausola vietava l’abrogazione della legge, mentre, come reo _perduellionis_, Cicerone subiva altresì la confisca dei beni.

Ma, se fino ad ora la legalità delle procedure straordinarie era stata contestata solo dai _populares_, così non avvenne al 52, quando per bocca di Ortensio, fu formulata l’opinione del senato che i fatti da giudicare lo fossero alla stregua delle leggi esistenti[249]; ed i tribuni, partigiani di Milone, ebbero a sostenere, dinnanzi al popolo, che i tribunali eccezionali, proposti da Pompeo, venivano a costituire un _privilegium_, miravano cioè a colpire un solo cittadino[250].

Così arriviamo ai «_Comentarii de bello civili_» di C. Cesare, nei quali l’A., che aveva notato le violazioni della logica, se non della costituzione, nelle pompeiane leggi eccezionali del 52, tesse una nuova e più grave critica degli atti seguiti al _s. c. u._ del 49[251].

II.

Tutte queste accuse di illegalità si possono riassumere nelle seguenti:

1. Principale e costante si è quella contro le condanne a morte di cittadini romani prive della concessione dell’appello al popolo[252], violazioni, come abbiamo accennato, delle leggi _de provocatione_ e delle Porciae[253], nonchè di quella «_de capite civium_» di C. Gracco, del 123[254].

2. Segue l’altra contro le condanne di cittadini, non tradotti in giudizio, «_indemnati_»[255].

3. Terza è quella che ritiene i tribunali straordinari un _privilegium_, tutto a danno dei presunti colpevoli.

4. Finchè Cesare non ne farà notare una accessoria, quella cioè di permettere il conferimento delle province consolari o pretorie a dei privati[256].

Ma tutte le precedenti, benchè, come vedremo, inconfutabili, salvo la terza, la quale non teneva conto del diritto del potere legislativo di istituire tribunali di privilegio, non sono che una parte minima di quelle, a cui dava luogo il _s. c. u._

In tutti i suoi effetti, esso segna un costante strappo alla costituzione.

III.

1. Ogni decisione senatoria non avea per se stessa alcun valore imperativo sui capi del potere esecutivo[257]. Or bene, l’abbiamo notato, tutta la serie dei _s. c. u.ª_ sta a provarcele come fornite di tale prerogativa.

2. Ma, se ciò costituiva indubbiamente un’illegalità, essa appariva molto più enorme, quando il senato giungeva fino a permettere che si facesse a meno del potere esecutivo per l’attuazione delle misure, che il _s. c. u._ portava seco. Così avvenne al 43, quando il senato ardì trasmettere i suoi ordini alle milizie della capitale; così tutte le volte che le sue convocazioni furono promosse ed indette non già dai magistrati investiti dell’_ius agendi cum patribus_, ma da persone estranee al collegio dei medesimi[258].

3. Il _s. c. u._ escludeva _a priori_ il dritto di _intercessio_, senza la quale non si potevano dare _s. c.ª_[259].

4. Come il senato esorbitava dai suoi poteri di consesso consultivo, così facea esorbitare quelli dei magistrati, a cui commetteva la difesa della republica. Questa fu affidata talvolta ai tribuni[260], venendosi con ciò ad imporre loro tutti quegli atti, che noi abbiamo passato in rassegna, perfettamente estranei ai poteri dei medesimi[261]. Ma, se ciò è spiegabile, se non giustificabile, trattandosi di magistrati, o quasi, di cui è nota la potenza, che vennero via via acquistando negli ultimi anni della republica, riesce un’aperta violazione della legge ogni qualvolta codesto affidamento viene a cadere in persona degli _interreges_, le cui attribuzioni, dal giorno, in cui i tribuni ottennero l’_ius agendi cum patribus_ insieme col dritto di amministrare lo stato nella vacanza del potere esecutivo, furono limitate alla convocazione dei comizi centuriati consolari[262].

4. Tutti i magistrati dell’età republicana erano eletti nei comizi del popolo[263] e occupavano magistrature collegiali[264].

Or bene, dopo il _s. c. u._, il senato si arrogava il diritto di conferire esso medesimo dei proconsolati illegali[265] o dei consolati non collegiali, lasciando libero il nuovo magistrato di scegliersi o meno un collega. Così avvenne per Pompeo al 52.

5. I magistrati incaricati della difesa della republica potevano esentarsi o esentare dagli effetti delle leggi o disposizioni emanate chi più loro talentasse. Così, al 52, Pompeo, il quale nei processi, avea vietato le _laudationes_, fu il primo a indirizzarne ai giudici una per Planco, imputato _de vi_[266]. Non ostante un _s. c._, che consentiva il proconsolato solo dopo cinque anni dall’esercizio della magistratura, egli accettò subito il governo quinquennale della Spagna; e, contro una sua legge elettorale, promosse un _s. c._, per cui gli assenti avrebbero potuto domandar cariche, purchè nominalmente e formalmente autorizzati[267].

6. Su quali prerogative si fondava il senato per giudicare un cittadino _hostis publicus_, e poscia muovergli guerra, sia pure dietro le ipocrite apparenze di un decreto di _tumultus_[268]? Dichiarare un cittadino _hostis_ importava: 1) averlo privato dei suoi dritti di cittadinanza, per i quali, qualunque atto politico egli avesse compiuto, ve ne aveva il dritto, in qualità di comproprietario dello stato, 2) avergli mosso dichiarazione di guerra. Ma ambedue erano diritti peculiari del popolo[269], non già del senato.

7. Non potendo questo fare dei cittadini _hostes publici_, agiva altresì illegalmente, quando negava loro l’_ius provocationis_[270], o lo concedeva dinnanzi ad assemblee popolari, che non vi avevano competenza alcuna[271].

E ciò, (il che era una doppia incostituzionalità), non solo per quelli, che, a dritto o a torto, aveva dichiarato _hostes_, ma per molti altri, che tali non avea fatto.

8. Nè l’_ius provocationis_ chiudeva la serie delle garanzie cittadine abrogate. Pei colpiti dal _s. c. u._, si potea fare a meno del giudizio preventivo alla condanna.

9. Ma, se talvolta tutto poteva spiegarsi con l’esistenza di un grave capo d’accusa, non così poteva darsi per la uccisione o la confisca dei beni o la privazione dei dritti civili nella persona dei congiunti dei condannati, solo perchè tali.

10. Illegale era nel maggior numero dei casi l’istituzione dei tribunali eccezionali. Una legge avea creato gli ordinari, e solo una nuova legge poteva sospenderli e accompagnarvene dei nuovi[272].

Così è che, se noi possiamo ritenere legali i pompeiani tribunali del 52, istituiti dopo il voto dei comizi, non altrettanto potrà dirsi, ad esempio, di quello per la congiura Catilinaria, costituito dall’intero corpo senatorio e dal console che lo presiedette.

Nè ad esso, nè ai consoli nei secoli, in cui riscontriamo l’uso della nostra misura, spettava competenza alcuna nei processi penali. La pratica straordinaria contraddisse in tutti questi casi alle leggi fondamentali dello Stato.

11. Non meno illegali erano per alcuni cittadini le forme del giudizio dei medesimi, escludendovisi il discarico e la difesa.

12. Il senato decretava il proconsolato a dei privati contro altre disposizioni di leggi esistenti[273].

13. Destituiva i magistrati in carica, invadendo al tempo stesso i poteri dei comizi e dei magistrati superiori; dappoichè questi soltanto potevano sospendere gli inferiori[274], come toccava solo ai comizi ritogliere i diritti, di cui erano capaci, ai magistrati, che essi avevano eletto[275].

Gli aristocratici, che tanto perseguitarono Tiberio Gracco per la deposizione del collega Ottavio, fatta precedere dal voto popolare, avrebbero dovuto essere più scrupolosi sul proprio conto.

14. Ma, appunto per questa sua incompetenza a destituire i magistrati, il senato non isfugge neanche all’accusa di illegalità, per le condanne, che egli infliggeva ai medesimi. Eletti dal popolo, i magistrati ne partecipavano alla _maiestas_; violarla, era cadere in un reato _minutae maiestatis_[276].

15. Peggio ancora, quando i colpiti erano dei tribuni, il cui massacro fu, più volte, oltre che dal senato e dai capi del potere esecutivo, compiuto da semplici privati.

Non ostante l’incertezza, attraverso la quale ci è stato tramandato il vero carattere legale dell’inviolabilità tribunicia (_sacrosanta potestas_), per cui si è dubitato se sia stata realmente sancita dal concorso dei feciali in un patto tra il patriziato e la plebe o da qualche legge centuriata[277], troppe volte essa era stata riconosciuta di fatto, e ritenute legali le condanne nei processi che ne seguirono, perchè, all’ultimo momento, le si debba negare ogni dritto, allo scopo di giustificare una misura, che in tutti i suoi atti porta l’impronta della incostituzionalità[278].

16. Finalmente, il senato non avea il dritto di sostituirsi ai poteri legislativi ed elettorali dei comizi.

IV.

A queste incostituzionalità principali seguono le accessorie.

1. Nessun _s. c._ poteva divenire esecutorio, se non dopo il suo deposito all’_aerarium Saturni_[279]; il _s. c. u._ invece lo diveniva sin dall’istante della sua votazione.

2. Nella discussione in Senato sulle condanne da applicare, cosa non mai usata, era ammessa la replica[280] e concessa la parola persino al magistrato presidente[281], il che falsava l’indole del consesso, la cui azione non doveva consistere se non in una serie di semplici ed oggettivi consigli da richiedersi dal relatore.

3. Nessun arrolamento legale poteva darsi senza le norme richieste dal _dilectus_[282], delle quali faceva a meno il _tumultus_ o l’_evocatio_.

V.[283]

Quali erano le giustificazioni di tante illegalità?

Se non la più ovvia, certo la più infelice è una calunnia: colpevoli di aspirare alla tirannide,[284] i presunti rei possono soggiacere a qualsiasi condanna.

Che cosa i Romani intendessero per aspirazione alla tirannide, non è ben chiaro. Se la violazione delle elementari libertà civili, conferite dalla costituzione, il rimedio adottato dal Senato non se ne rendeva meno colpevole; se il ripristinamento della monarchia, coloro che accusavano o erano degli illusi in buona fede, o mentivano, sapendo di mentire. In ambedue i casi, nessuna legge contro codesto attentato alle istituzioni republicane giustificava quelle tali pene o procedure, di cui dietro il _s. c. u._, usava o faceva usare il Senato.

Le altre giustificazioni ci vengono a tutt’andare ripetute, specialmente da Cicerone, l’avvocato di ufficio della reazione, dal «_Pro Rabirio reo perduellionis_» alle Catilinarie, dalle Catilinarie alla Miloniana, dalle orazioni ai libri retorici.

Ma esse, più che serie giustificazioni giuridiche, non sono se non deboli, volgari argomentazioni, incastonate entro una sentimentale difesa del _s. c. u._, che piglia le mosse dagli effetti immaginari dell’opera degli avversari del senato,[285] (criterio, del resto, al quale non iscampa la succennata), e tutte s’infrangono contro la constatazione dell’incostituzionalità di tale misura, che noi abbiamo premesso.

1. Per opera di chiunque, privato, senatore o magistrato, è lecito «_sceleratos viri interfici_»[286];

2. tanto più, se questi siano da lui ritenuti nemici della republica.

Ma in ogni stato, retto, come tale, da leggi costituite, codesta indagazione della scelleratezza dei suoi componenti, come della loro ostilità al medesimo, è sottratta all’arbitrio individuale ed affidata a qualcuno dei suoi poteri dirigenti. E così accadeva in Roma, dove i delinquenti venivano rimandati ai tribunali criminali ordinari, ed i nemici di Roma venivano dichiarati tali nei comizi del popolo. Il che è confermato da Cicerone medesimo, il quale, se, nella discussione sulla pena da applicare ai Catilinari, avea sostenuto la legalità della uccisione dei cittadini romani, dappoichè «_qui... reipublicae sit hostis, eum civem nullo modo esse potest_»[287], sentenzierà nel Pro Sestio «_non posse quemquam de civitate tolli sine iudicio, ne iudicari quidem posse nisi comitiis centuriatis_»[288].

Oltre a ciò, la seconda parte della giustificazione è manchevole, in quanto — l’abbiamo notato — gli autori e gli esecutori del _s. c. u._ non avevano in ogni caso avuto la precauzione di far precedere ai loro atti codesta, comunque si fosse, qualifica di _hostes r. p._ addosso ai loro avversari.

3. L’uccisione è maggiormente lecita, continuava Cicerone, qualora gli esecutori vi siano autorizzati dal senato[289]: «_Senatui parendum de salute reipublicae fuit... utendum igitur consilio senatus_»[290].

Quest’onnipotenza dell’autorizzazione senatoria era probabilmente una sincera illusione dell’oratore, pervenutagli dalla reale strapotenza di quel consesso e dal suo difetto di precisione nel cogliere ogni idea astratta, che gli impediva di formarsi, pur essendo un causidico, uno scrupoloso senso della legge. Infatti, nel suo «_De legibus_», improntato all’ordinamento legislativo romano, egli stabiliva che, «_quaecunque senatus creverit populusve iussit, tot sunto_»[291].

Ma ciò accadeva nell’ideale republica ciceroniana. Nella romana — l’abbiamo visto — l’autorizzazione del senato non bastava a legalizzare tutti gli atti, che seguivano al _s. c. u._

Così se l’autore del «_De domo_», o Cicerone stesso che fosse, in un’occasione, nella quale gli tornava comodo, avea fatto dipendere dal senato il giudizio sulla vita delle persone,[292] ne era stato rimbeccato dall’A. del «_Pro Sestio_», secondo cui tale diritto competeva solo ai comizi centuriati[293].

4. Sentendo troppo debole l’appello alle leggi esistenti, Cicerone ricorreva ad una giustificazione, che poteva essere più seria al _mos maiorum_[294]. Poichè la misura datava da tempo remoto e le precedenti generazioni ne aveano usato più volte nell’esercizio del governo della republica, doveva essere concesso, giusta il dritto publico romano, continuare ad usarne pel presente e per l’avvenire. Cicerone si appellava così, per dirla in termini giuridici, a quell’altra importantissima fonte di dritto costituzionale: la _consuetudine_. Se non che codesta giustificazione à il torto originario di non giustificare quei casi, da cui appunto si era originata la consuetudine. Ma, come se questo non bastasse, essa non riesce valida per una seconda ragione. Il diritto consuetudinario è fondato sulla _voluntas populi_, sul _tacitus consensus omnium_[295]. E questo non parrebbe davvero il caso del _s. c. u._

Tutto ciò, senza tornare alla _vexata quaestio_, se nel diritto romano la consuetudine avesse o no forza di abrogare la legge[296].

5. «_Salus populi suprema lex esto_»[297], concludeva l’Arpinate. Vedremo più innanzi quanta ipocrisia si nasconda dietro questa sedicente invocazione della difesa del popolo, che si sarebbe assunta uno solo dei poteri dello stato, quello appunto a cui essa non competeva. Per ora terminiamo col notare come codesta ideale _lex_ della republica ciceroniana, per mala ventura dei ciceroniani conservatori di Roma, non si era mai votata, proprio nei comizi del popolo.

VI.

Rimane una questione. I _populares_ nelle loro proteste e nei processi intentati, dopo un _s. c. u._, non attaccarono che i magistrati, i quali aveano ordinato la repressione, o i cittadini che l’avevano eseguita. Perchè non porre piuttosto in istato d’accusa il senato?

Francamente, la ragione non è evidente, tanto più, quando si pensa che la cosa non subì nè eccezioni, nè discussione.

Se ragione legale ci fu, certo però sarà stata quella additataci dal Willems[298]. Per loro, il senato non poteva considerarsi che «come corpo consultivo, come consiglio dei magistrati». «La responsabilità dell’esecuzione incombeva sui magistrati, che l’aveano ordinata, o sui cittadini che vi aveano partecipato».

Ma era appunto in ciò che essi avevano torto, come centomila ragioni ebbero gli accusati nel difendersi, rovesciando sul senato la responsabilità dei propri atti[299]. La strage di Tiberio e dei suoi seguaci, perpetrata contro la volontà stessa del console, additava a chiare note i veri responsabili della reazione.

VII.

A tutti gli argomenti dei _populares_ qualche moderno potrebbe però contrapporre un’interrogazione.

Accusando d’illegalità l’agire, in qualsiasi caso, al di fuori della costituzione, non si veniva a ribadire il più cupo conservatorismo, e a volere canonizzata, come rispondente a tutti i bisogni sociali ed a tutti i tempi, una costituzione, che in realtà, non rispondeva, se non a quelli di un’età trapassata? Ed i sostenitori di una simile teoria, anzichè dei radicali, non dovrebbero in tale caso considerarsi come dei puri reazionari?

L’ipotetica interrogazione non l’avrebbero certo mossa i conservatori di Roma, i quali mostravano di ritenere tanto sacre le loro istituzioni, da considerare come un attentato alle medesime, non dirò l’opera dei Catilinari, ma persino quella tanto più blanda di Tiberio Gracco.

Ma, a chi ben guardi, non può nemmeno proporsela un moderno.

La costituzione deve bensì essere un organismo tanto liberale, da permettere la revisione di se medesima, senza consacrare, come, stando alla lettera degli statuti, avviene nella maggior parte dei regimi costituzionali odierni, la tirannia della propria inviolabilità; ma codesta revisione non può non essere compito del potere legislativo; e questo, in Roma, si considerava capace di radicali emendamenti.

Il torto quindi dei republicani del tempo consistette nell’avere strappato codesto dritto a chi esso realmente competeva, concedendolo, come vedremo, negli interessi di una sola classe, ai soli rappresentanti della medesima.