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CAPITOLO III.[145]

IL SENATUS-CONSULTUM-ULTIMUM.

I.

Il nome, con cui i moderni hanno designato l’eccezionale misura senatoria, è sconosciuto alla classicità. Nè può darsi diversamente, poichè esso s’è formato e fissato dagli epiteti, con cui qualcuno degli antichi l’à qualificato. Livio l’avea detto «_utimae semper necessitatis_»; Cesare «_extremum atque ultimum s. c._,» e i moderni l’hanno denominato l’«_estremo s. c._»: il _senatus consultum-ultimum_.

Il _s. c. u._ è votato nell’occasione di una guerra esterna, di un’agitazione politica interna, di un’insurrezione armata di qualche generale al di fuori della città, di una congiura, di una grave e pericolosa violazione delle leggi esistenti da parte di un magistrato civile, di una sedizione, etc.

Esso quindi, con le operazioni che inizia, colpisce nemici esteri ed interni, privati e magistrati civili o militari.

Essendo un _s. c._, soggiaceva a tutte le modalità del medesimo. Veniva inscritto e incorporato (_perscriptum_) insieme con gli altri,[146] depositato _nell’aerarium Saturni_[147], trascritto in un giornale officiale etc.

Se non che, pur essendo differente da quel genere di _s. c.ª_ i quali, perchè votati in seguito a plebisciti, che delegano al senato la decisione su date materie, non ammettevano intercessione di magistrati o di tribuni,[148] esso la esclude _a priori_.

Benchè di ciò non abbiamo attestazione teorica alcuna, nè lo potremmo, perchè non esiste legge, che autorizzi al _s. c. u._, ciò non pertanto, possiamo dire di possederne la sicurezza più indiscutibile. Lo comprova:

1. La costante assenza d’_intercessio_, persino in casi, nei quali i minacciati erano, per esempio, i tribuni insieme con gl’interessi dei rappresentati dai medesimi.

2. Il carattere, come vedremo, esecutorio, non già semplicemente consultivo del medesimo.

3. Il dritto, che il senato s’arrogava o conferiva agli incaricati di sospendere i magistrati sediziosi, nel cui novero sarebbero certo entrati gli intercessori.

4. La sospensione di guarentige, ancora più importanti, quali la _lex de provocatione_.

E mentre negli ultimi secoli della repubblica, che sono anche i più frequenti di _s. c. u.ª_, il semplice _s. c._ non diveniva esecutorio, se non dopo depositato nell’erario[149], il _s. c. u._ si considerava tale sin dall’istante della sua votazione.

Siffatta misura non moveva sempre dai rapporti ufficiali del potere esecutivo sulla situazione interna od estera dello stato.

Il più delle volte ci sfugge la persona, sulla cui domanda è stata indetta l’assemblea senatoria, e, quando si pensa che questa spesso votò dei _s. c. u.ª_, malgrado il sentimento dei magistrati, allora investiti dell’_ius agendi cum patribus_, i quali avrebbero avuto interesse di evitarne la decisione col non convocarla, non è ardito supporre che codeste sedute si siano tenute dietro iniziativa di qualche gruppo di senatori, forse dei _principes senatus_, i quali, ogni qualvolta si tratta di votazioni di _senatus-consulta ultima_, figurano tra le prime file dei combattenti.[150]

Tanto meno ci apparisce probabile che la convocazione sia stata indetta dai capi del potere esecutivo, in quanto che, non essendo le sedute senatorie regolate da un ordine del giorno qualsiasi, riesciva agevolissimo da ogni questione particolare sollevare, quando si fosse voluto, la domanda di votazione della temuta misura eccezionale.

Se, in tali casi, negli stati contemporanei, il potere esecutivo evita scrupolosamente la convocazione delle assemblee legislative, le quali, alla peggio, possono infliggergli un voto di biasimo, quanto più grave tale convocazione non doveva riescire nello stato romano, dove non solo l’onore, ma la vita del partito e degli amici politici dei magistrati convocatori potevano per un simile atto correre il più grave dei pericoli!

Mai però, è bene notarlo, la proposta partì direttamente da un magistrato o da persona estranea al senato.

Occorrendo votare il _s. c. u._ in momenti di pericolo, il senato poteva far ciò anche in ore estranee a quelle consentite dall’uso,[151] per esempio di notte, facendosi spesso custodire da una guardia ordinata all’uopo dal console,[152] nè curava che la sede dell’adunanza fosse, come di regola, un tempio.[153]

La sua formola ci viene riferita variamente («_Videant_» o «_dent operam consules etc. ne quid respublica detrimenti capiat_», «_ut consules etc. armis rempublicam tuerentur_»; «_ut consules etc. libertatem legesque manu defenderent_», «_ut cons. adhiberent operamque darent_», «_ut imperium populi romani maiestasque conservaretur_», «_ut cons. rempublicam defenderent_»[154] etc.), salvochè tutte queste formole, toltane la prima, non sono che rifacimenti o riferimenti sommari della genuina, e di ciò ce ne assicura a più riprese Dione.[155]

Il _s. c. u._ affida la difesa della repubblica a dei magistrati forniti d’_imperium_, ordinari e straordinari, quali il _magister equitum_[156] e i _tresviri reipublicae constituendae_, e, talvolta, con essi ai tribuni.[157]

Essi vi sono nominati in ordine gerarchico: consoli, pretori, tribuni etc. Se i consoli sono assenti,[158] si comincia dai pretori.

In mancanza dei consoli e dei pretori, vi si sostituisce l’_interrex_. Possono aggiungervisi i proconsoli e i propretori.

Alle volte, il senato, anzichè incaricare altri magistrati, oltre ai consoli, concede a questi la facoltà di aggregarsene.[159] Nel caso però che il _s. c. u._ sia diretto contro dei magistrati, i colpiti si ritengono esclusi dall’appello, che si fa al loro ordine.

Il senato può, insieme con l’incombenza della repressione, conferire ai magistrati una nuova carica, che essi, salvo il caso di un’ordinanza di _institium_, geriscono insieme con le loro specifiche attribuzioni dei tempi normali. E se si tratta di magistrature collegiali, può anche lasciare ai medesimi la scelta del collega. Così avvenne al 52, quando Pompeo nominò console Q. Scipione[160].

Se i magistrati, o il principale tra essi, è assente da Roma nel giorno della votazione, o, se la sicurezza della città lo richiede, il senato può testimoniargli la costanza dei propri propositi e dei propri desideri, riconfermandone l’incarico in una posteriore seduta, alla quale egli abbia agio di partecipare.

Possono i magistrati rifiutarsi di assumere l’incarico loro affidato, come lo possono rispetto al semplice _s. c._?[161]

È una questione, che ci è impossibile non lasciare insoluta, giacchè l’unico fatto, che possa risolverla, è il rifiuto del console Muzio Scevola al _s. c. u._, votato contro Tiberio Gracco, della cui realtà storica non possiamo però vantare una sicurezza superiore ad ogni dubbio.[162] Mario, piuttosto che venire a tale estremo, preferì sacrificare i suoi amici politici.[163] Se non che, il tentato _s. c. u._ contro Tiberio sta a provarci come un rifiuto del potere esecutivo non costituiva un ostacolo alla esecuzione dei decreti del senato, i quali perciò dimostrano di possedere quel valore esecutivo, che caratterizza la nostra misura. Può anzi dirsi che tutti i magistrati, sin dal giorno della votazione, vengano a stipulare il patto della loro servitù col consiglio senatorio.

Questo moltiplica le sue sedute, le trasporta, in prossimità della residenza dei generali, a cui à affidata la difesa della republica, vi si fa custodire da picchetti armati, diramando ordini perentori e inoppugnabili. Cosicchè tutti gli atti, successivi al _s. c. u._, procedono e dai magistrati incaricati e dal senato, in maniera che le attribuzioni degli uni vengono a confondersi promiscuamente con quelle dell’altro.

Quest’ultimo avoca a sè tutti i poteri dello stato, e, se non legifera, sospende le più salde guarentige della costituzione, e governa come in base a delle leggi, che non formula, ma che esegue.

Tanta onnipotenza scema nel caso che l’incombenza della difesa sia trasmessa a un generale. Allora questo, in realtà, s’impone al senato, e occupa nella direzione del governo un posto superiore ai magistrati civili.

Nè seguono conflitti di preminenza.

La sommissione a lui, che detiene la forza armata, si opera quasi consenzientemente.

II.

Le misure da usare differiscono a seconda dei casi. Ne esistono però di comuni. Votato il _s. c. u._, coloro, contro i quali tacitamente esso era diretto, possono, se cittadini, venire dichiarati _hostes publici_, con o senza riserva di riabilitazione, dietro resipiscenza entro un dato termine,[164] o minacciati di tale dichiarazione, se non avessero voluto sottomettersi agli ordini del senato[165].

Tale qualifica importava la messa al bando di tutte le garenzie dei cittadini insieme con la necessità di una persecuzione militare[166].

Mi sono espresso in maniera da mostrare che io non ritengo codesta misura inevitabilmente connessa al s. c. u., come fa il Willems[167], e ciò perchè noi conosciamo dei _s. c. u.ª_, pei quali i presunti colpevoli non furono punto dichiarati _hostes publici_, e delle dichiarazioni di _hostes publici_ senza precedente, (spesso senza conseguente), _s. c. u._

Non lo fu infatti C. Gracco, non Metello Nepote, non gli avversari di Milone, non Celio Rufo, non Ottaviano. Il _s. c. u._ non è votato perchè vi siano degli _hostes publici_, ma esservi degli _hostes publici_ ne è uno dei casi che lo motivano. Al 43, votatosi il _s. c. u._ contro Antonio, Cicerone si scalmanò invano fino alla XIVª Filippica perchè costui fosse, insieme coll’esercito, dichiarato _hostis publicus_.

Per contro, all’88, furono dichiarati _hostes publici_, senza preventivo o successivo _s. c. u._, Sulpicio e Mario insieme con altri dieci cittadini, Antonio dopo la sua prima campagna contro Bruto ed Ottaviano, quando ogni misura eccezionale era scaduta, Lepido prima della seconda guerra, che il senato affidava ad Ottaviano contro Antonio, senza farvi nemmeno precedere un _s. c. u._[168]. Spesso, sotto l’impero del _s. c. u._, si colpiscono colla dichiarazione di _hostes publici_ persone imputate di torti estranei a quelli, che aveano motivato la misura precedente. Tale fu il caso di P. Cornelio Dolabella al 43[169].

D’altro canto, dopo la dichiarazione di _hostes publici_ insieme con persone perseguitate secondo lo spirito di detta dichiarazione, noi ne troviamo delle altre, per cui i suoi effetti si estinguono, direi così, _lapsu memoriae_[170], ed altre, per cui ciò si ottiene solo previa una legge centuriata, introdotta da un _s. c._[171].

Oltre alle dichiarazioni d’_hostes publici_, il senato poteva far decretare dai capi del potere esecutivo l’armamento generale della cittadinanza, il così detto _tumultus_ (= ταραχὴ [Dio — XXVII, 31; XLI, 3; XL VI, 29]).

Il _tumultus_, nei primi secoli della repubblica, veniva ordinato o dal dittatore o dai magistrati ordinari, dietro un semplice _s. c._[172]. Nè questa consuetudine andò in disuso, come crede il Willems[173]. Ordinanze di _tumultus_, senza precedenti _s. c. u.ª_, ne furono votate, tra le altre, durante la guerra sociale[174], durante le ostilità del 43 fra Ottaviano ed Antonio[175], al 63 per la congiura di Catilina[176]. Esse precedono o seguono il _s. c. u._, senza regola prestabilita, e, se di consueto, coincidono con tali decisioni senatorie, ciò avviene perchè anch’esse segnano il sovrastare di un pericolo imminente.

Dopo il decreto, tutti i cittadini, indistintamente, anzichè al disarmo, sono costretti a indossare il costume militare, il _sagum_, e a pigliare le armi: i consoli, o chi per essi, ne dispensano nel foro[177], e gli arrolati sono inscritti a seconda che vengono a dare il nome. Dopo l’iscrizione, invece di prestare il giuramento personale (_sacramentum_), giurano in massa (_coniuratio_).[178]

Si costituisce una guardia civica permanente, le cui pattuglie, sparse per la città, sono comandate dai magistrati minori.

Il giuramento però non legava gl’inscritti che pel momento del pericolo: erano volontari, che tornavano a casa senza bisogno di congedo[179].

L’arrolamento poteva, anzichè da un magistrato, essere indetto da un privato, ed allora, invece del _tumultus_, si avea l’_evocatio_[180].

Il decreto di _tumultus_ poteva, come era avvenuto in altri tempi, accompagnarsi con quello di _iustitium_, che, colla sospensione d’ogni affare pubblico e privato[181], avea lo scopo di facilitare l’arrolamento. Ma questa seconda misura, forse per difetto delle fonti, non v’è caso di _s. c. u._, nel quale ci si presenti.

Se sovrasta il pericolo di una guerra estera, o v’è grave sedizione dell’esercito di un generale, deliberato a muovere contro Roma, il senato può, anzichè _tumultus_, decretare che c’è vero e proprio _bellum_[182], senza che questa differenza abbia più di un valore morale.

Da ultimo, il senato può vestire le gramaglie o decretare lutto pubblico[183].

Tutte queste misure particolari scadono contemporaneamente rispetto a se medesime e rispetto alla principale[184].

III.

A questi provvedimenti d’ordine generale ne seguono degli speciali, a seconda dei casi.

Se si tratta di una guerra estera, i magistrati incaricati ànno anzi tutto il dovere di affrontare in persona il nemico, ed accorrere in aiuto degli eserciti pericolanti.[185] Ma, se ragioni più gravi impongono la loro presenza in Roma, possono e debbono immediatamente surrogare a se medesimi i migliori generali, anche se pel momento questi siano semplici privati[186], conferendo loro l’_imperium_, senza intervento dei comizi, per recarsi al campo appena sia loro concesso.

Non diversamente occorre che i magistrati si comportino nel caso d’insurrezione dell’esercito di un generale romano. Indicono leve e arrolamento di mercenarii; il senato designa i generali, servendosi all’uopo di semplici privati, di pretori in funzione di governatori o di proconsoli, di ritorno in Roma e rivestiti quindi dell’imperium finchè non avessero varcato il _pomerium_[187]; ripartisce loro i vari comandi militari[188], conferendo spesso ai proconsoli un _imperium_, estendentesi a più _provinciae_ e superiore a quello dei governatori ordinari[189]; preannunzia ed impone tasse private o municipali d’armi e di denaro, espolia, occorrendo, i tesori dei templi[190]; mette l’erario a disposizione dei bisogni della guerra, e, se la città è in pericolo, trasmette direttamente le sue disposizioni ai soldati residenti in essa, ed a quegli altri che è possibile procurare[191].

Più inusitate e complesse erano le misure, che sarebbero occorse per un’agitazione interna (sedizione, insubordinazione di magistrati, congiura, agitazione elettorale).

Nel primo e nell’ultimo caso, dopo il _s. c. u._, il senato era deliberato a farla finita con la violenza.

I magistrati incaricati potevano in tal guisa contare sull’aiuto dei senatori come corpo armato[192], a cui s’aggiungeva spesso l’ordine equestre[193], senza che ciò li impedisse dall’emanare altresì un proclama, nel quale s’invitavano a seguirli i cittadini, che avessero voluto salva la republica[194].

Se il tempo non stringeva, potevano regolarmente indirsi nuove leve[195].

Sui capi dei ribelli veniva posta una taglia[196]. Quest’esercito improvvisato moveva contro i sediziosi insieme con le milizie, di cui disponeva il console. Se tra questi erano dei magistrati, potevano venire uccisi, coperti o no delle insegne della carica[197]. A strage compiuta, si poteva vietare la sepoltura dei morti, interdire il lutto alle mogli, privare i congiunti dei beni, dei dritti civili, e spesso della vita[198]. I loro uccisori ricevevano le promesse ricompense, e, se schiavi, il beneficio dell’affrancamento[199]. Dei vivi, gli arrestati potevano impunemente venire trucidati in prigione o sottoposti a ulteriore processo.

Passiamo quindi a studiare le modalità del giudizio, che in ispecial modo suscitano la curiosità di noi moderni.

IV.

Disgraziatamente non ebbero luogo che due soli processi, quello del 381 contro M. Manlio Capitolino e l’altro del 52 contro Clodiani e Miloniani, dei quali il primo, per l’età in cui seguì, il secondo, per le circostanze eccezionali, entro cui venne regolamentato, non possono ritenersi come tipo dei processi possibili sotto l’impero del _s. c. u._

Al 381 il giudizio fu, come in tempi normali, portato direttamente dinnanzi alle centurie.

Livio confonde, o meglio non distingue quale parte vi abbiano avuto i _tribuni plebis_ e i _tribuni militares consulari potestate_[200]. Noi però, fondandoci sulla pratica dei tempi ordinari, possiamo ritenere, che mentre i primi adunarono l’assemblea, furono i secondi a sostenervi l’accusa.

Questa fu di alto tradimento (_regni crimen_). Stante la gravità eccezionale della situazione, si fece quindi a meno della _quaestio_, ma fu rispettato l’_ius provocationis_. Manlio potè produrre testimoni a difesa, esporre le spoglie dei nemici vinti in guerra e le onorificenze riportate, recitare la sua autodifesa. Se non che i patrizi (siamo ancora nel cuore della lotta patrizio-plebea), prevedendo favorevole all’imputato l’esito della causa, «_prodicta die_»[201], tradussero, come vedemmo, l’accusato dinnanzi all’assemblea delle curie.

Le modalità del nuovo processo, che, per la sua novità ci avrebbe interessato molto più del primo, rimangono completamente oscure. A condanna pronunziata, Manlio fu dai tribuni, (non si sa se dai _militares c. p._ o dai plebei), precipitato dalla rupe Tarpea.

La sentenza implicò la demolizione delle case di Manlio[202], la confisca dei beni, la distruzione delle effigie e la cancellazione del suo nome, dovunque esso apparisse, insieme col divieto ai patrizi di abitare sul Campidoglio, ove già Manlio aveva abitato[203].

Al 52, l’incaricato della repressione era un generale, i cui sentimenti, non assolutamente benevoli verso il consesso e il partito, che gli avea conferito i poteri straordinari, erano allora poco noti. Egli[204] pensò dapprima a rivolgersi contro coloro, i quali, dopo essere stati causa dei tumulti, aveano poi voluto la repressione contro quegli altri, che ne erano rimasti vittime, e fece dal senato qualificare i fatti accaduti, (uccisione di Clodio, incendio della Curia, assalto alla casa dell’_interrex_), come reati «_contra rempublicam_», attentati cioè alla sicurezza dello stato.

Ascritto tale valore politico agli atti commessi, in una legge «_de vi_», che fece ratificare dal popolo, Pompeo stabilì che il tribunale giudicante e la forma del processo riescissero, nelle seguenti particolarità, diversi dagli altri ordinari e coesistenti pei medesimi reati: 1) il presidente dovea venire eletto nei comizi, ed essere un uomo consolare; 2) la scelta dei giudici dovea toccare al plenipotenziario che, in numero di 360, li avrebbe tratti dai tre ordini di cives, cui spettavano i giudizi (senatori, cavalieri, _tribuni aerarii_); 3) la procedura del giudizio dovea essere più sbrigativa della ordinaria; 4) le testimonianze e le prove doveano precedere le accuse e le difese, ed esaurirsi entro quattro giorni; 5) l’ultimo, il quinto, dovea riserbarsi al dibattimento e alla sentenza; 6) le orazioni d’accusa non doveano oltrepassare le due ore, tre quelle di difesa; 7) dovea limitarsi il numero degli oratori, e vietarsi le testimonianze generiche delle _laudationes_; 8) pena conforme al titolo del reato dovea essere l’esilio perpetuo e la confisca dei beni; 9) doveva infine, alle cause, contemplate dalla legge, esser concessa la precedenza sulle altre pendenti[205].

Il processo contro Milone, per l’uccisione di Clodio, il più importante, si svolse nel foro, il quale, a richiesta della difesa, fu, sin dal secondo giorno, custodito dalle milizie di Pompeo.

Milone era stato colpito da quattro accuse: due _de vi_, giusta la nuova legge di Pompeo e la legge Plauzia, una _de ambitu_ e una _de sodaliciis_. Fu citato contemporaneamente pel primo e pel secondo giudizio. Fattosi rappresentare da un amico, ottenne per quest’ultimo una proroga, mentre egli stesso si era recato al primo tribunale _de vi_.

Vi sostenevano l’accusa due nipoti del morto. Giusta le nuove disposizioni, le testimonianze precessero il dibattimento. Assisteva ogni giorno solo una parte dei giudici, che autenticavano con la loro firma le deposizioni, già raccolte per iscritto, ed i verbali delle sedute. L’ultimo giorno l’invito fu generale. Stavano apparecchiate tre urne corrispondenti ai tre ordini di giudici, e 360 schede, portanti i nomi dei medesimi, fra cui se ne estrassero 81.

Dopo il dibattito oratorio, si diede lettura del verbale di tutto il processo. Indi seguì la _reiectio_, cioè a dire lo scarto di 15 giudici per ciascuna delle parti, 5 per ogni ordine.

Ridotti così a 51, dopo avere giurato, segnarono ognuno il proprio voto su apposite tavolette, indicando con la lettera C la condanna, con A l’assoluzione.

Queste medesime norme eccezionali furono seguite nella procedura e nella costituzione dei tribunali per gli altri processi _de vi_, salvo quanto alla nomina del presidente, che Pompeo avea riserbato per sè, come del pari per gli altri _de sodaliciis e de ambitu_, da giudicarsi però rispettivamente colle ordinarie leggi _Licinia_[206], _Plautia_ e _Lutatia_[207], _Baebia_, _Calpurnia_, _Tullia_, e _Aufidia_[208].

La nuova legge pompeiana, che stabiliva le nuove modalità pei processi _de ambitu_, presentava altresì un valore retroattivo sino a diciotto anni. Tutti poi codesti tribunali eccezionali, conforme alla pratica ordinaria, e in opposizione, come vedremo, a quella del senato eretto ad alta corte di giustizia, emanarono sentenze contumaciali.

V.

Se si tratta di una congiura, la cosa corre un po’ diversamente.

Dopo avere diramato i loro confidenti, imposto la fuga ai capi dei sediziosi, consenziente il senato, munito di presidii la città, fatto promettere dallo stesso senato pene e premi ai delatori e ai disertori, comunicate quotidianamente al medesimo, e talvolta anche al popolo, le proprie informazioni[209], sventata la trama, i magistrati, investiti dei pieni poteri, convocano, quale alta corte di giustizia, il consiglio senatorio[210].

Chi lo presiede è il più elevato tra i medesimi, colui che à ricevuto le denunzie e le confidenze[211], seguito gl’indizi del complotto, ordinato perquisizioni[212], ed eseguito arresti per mezzo dei pretori[213].

Egli comincia col riferire gli ultimi resultati di questa sua opera di giudice istruttore e di capo del potere esecutivo. Presenziano la seduta i magistrati in carica, e, se ce n’è, i designati. Si viene quindi all’interrogatorio degli imputati e all’esame dei documenti e delle sole testimonianze a carico[214].

Quelle imputate di falso, (caso eccezionalissimo),[215] importano l’incarcerazione immediata da prolungarsi sino a nuove ricerche o alla confessione della colpa; le altre, le ricompense, già in antecedenza bandite, che vengono dispensate in pieno senato.

Se fra i presunti rei vi sono dei magistrati, il senato può destituirli, costringendoli a deporre i dritti e le insegne della carica e decretarne l’affidamento in custodia ai più noti del partito che à votato il _s. c. u._[216], mentre, in onore degli incaricati, benemeriti della repressione, il senato può decretare un voto di plauso e supplicazioni agli Dei[217].

Dietro incarico del presidente, alcuni tra i senatori redigono un quotidiano verbale[218].

Esauriti tali preliminari, egli chiede al senato quale titolo di reato creda di riscontrare negli atti, che s’addebitano agli imputati. In genere, è facile prevederlo, si decideva di trattarsi di delitti _contra rempublicam_. Nella stessa, o in una prossima seduta si veniva quindi alla sentenza finale.

Il presidente, seguendo l’ordine di prammatica, cominciava dall’interrogare il magistrato in designazione più elevato, discendendo gerarchicamente ai senatori[219]. La pena poteva variare dalla morte alla reclusione a vita, compresa la confisca e la interdizione dei pubblici uffici[220]. Quando la discussione era esaurita, il presidente stesso pigliava la parola per dichiarare a quale delle opinioni si rimetteva, e per quali ragioni, o ne svolgeva una sua propria. Era ammessa la replica e la modificazione delle proprie proposte.

Indi si veniva al voto. Se la pena approvata era la capitale, il console o i pretori s’incaricavano della traduzione degli arrestati nel carcere Mamertino, e quindi nel _locus_, che di poi si disse _tullianum_, riserbato alle esecuzioni. Queste, col solito mezzo dello strozzamento, venivano eseguite dai _tresviri capitales_. L’appello al popolo era negato[221].

Il senato, in questa sua opera giudiziaria, nè avea competenza su reati estranei a quelli, per cui il _s. c. u._ si era votato, nè emise mai sentenze contumaciali. Catilina stesso, il quale andò immune da ogni condanna, era già da L. Emilio Paolo stato accusato _de vi_[222], ma il consesso senatorio non si arrogò mai il dritto di giudicarlo per tale colpa, di cui del resto non si occuparono i tribunali ordinari. Il che ci dà altresì agio a notare come, in simili momenti eccezionalissimi, il reato minore potea essere trascurato, stante la necessità di prevenire gli effetti di uno maggiore[223].

VI.

Se si tratta di magistrati ribelli alla legge nell’esercizio delle loro funzioni, gl’incaricati del ristabilimento dell’ordine, purchè gerarchicamente superiori, ànno il diritto di sospenderli dalle loro funzioni, sostituirli con qualcuno dei loro colleghi, espellerli dal senato, vietar loro di difendersi in pubblico, sorvegliarli in previdenza di mene sediziose e impedirne l’uscita dalla città. Una punizione più grave non era d’obligo. Se il magistrato sospeso avesse voluto uscire dal _pomerium_, si sarebbe dovuto assoggettare alla scorta, impostagli dai magistrati plenipotenziari.

E, se in tali condizioni si fosse ribellato alla medesima, i magistrati superiori incaricati aveano il dritto di spedire delle milizie per trattarlo come nemico sino ad ucciderlo.

VII.

Abbiamo considerato gli effetti del _s. c. u._, rispetto al senato ed ai magistrati.

Esaminiamoli adesso, rispetto ai tribuni del popolo e ai comizi.

In realtà i tribuni, oltre al dritto di _veto_, perdono tutti gli altri, che loro competono in tempi ordinari, e, quando non figurano come bersaglio delle decisioni del senato, tacciono o si prestano, servili istrumenti dei magistrati incaricati. Si contano quattro eccezioni. Al 52, in pieno senato, essi poterono vittoriosamente intercedere contro una modificazione proposta da Ortensio alla legge _de vi_ di Pompeo, che non riuscì di lieve importanza[224]; al 49[225] e al 43[226] intercessero contro un _s. c._ o una proposta di dichiarazione d’_h. p._; e, al 63, durante la discussione in senato intorno alla pena da infliggere ai Catilinari, Cesare invocò sebbene inutilmente, l’_intercessio_ tribunizia contro la proposta di confiscare i beni degli imputati[227]. Ma questi casi ci stanno piuttosto a provare che, se l’_intercessio_ alla votazione del _s. c. u._ è impossibile, che, se in fatto ed in genere il dritto tribunicio del _veto_ è sospeso, non così accade rispetto a qualcuno di quei provvedimenti, che si considerano come effetti contingenti della misura eccezionale[228].

Nè di più possiamo affermare rispetto ai comizi. Al 52 ebbero luogo quelli legislativi, ma furono sospesi gli elettorali.

Al 63, accadde l’opposto[229]. Possiamo però ritenere che, trattandosi, come vedremo, di una misura contraria agli interessi dei _populares_, si preferisce imporre il silenzio alle assemblee politiche dei medesimi.

Finalmente, le nuove leggi, votate in codesti periodi straordinari, possono essere fornite di un carattere permanente, e proposte non solo dai magistrati incaricati, ma eziandio da quegli altri, che a costoro sia talentato di scegliersi quali colleghi[230].

VIII.

Alla repressione segue — e può anche precedere — la fuga dei colpiti. I magistrati però, e non solo gl’incaricati, ma anche i loro successori, hanno il dritto di iniziare delle istruttorie supplementari[231] contro i sospetti di collusione coi ribelli, e condannarli, anche se contumaci. In tale caso, l’incombenza è affidata più specialmente ai pretori, mentre il senato detiene le segrete liste di proscrizione, di cui ordina, se crede, la pubblicazione[232], e vota dei _s. c.ª_ preventivi contro i possibili futuri procedimenti dei partigiani dei colpiti all’indirizzo dei repressori[233].

Nessuna legge stabilisce la cessazione o la durata degli effetti del _s. c. u._ Essa deve quindi variare a seconda della durata del pericolo. Noi non abbiamo agio di precisarla per ogni singola occasione, e dobbiamo essere paghi delle notizie, che possiamo rintracciare per qualche singolo caso.

Il _s. c. u._ contro Silla dell’83 dovette durare dalla primavera dell’anno medesimo sino alla fine della guerra, che ne seguì, all’inverno cioè dell’82; quello per Catilina, dall’ottobre del 63 al gennaio del 62[234]; quello del 52, dalla fine del gennaio alla regolare entrata in carica dei nuovi consoli; quello del 49, dal gennaio all’aprile dell’anno seguente[235]; quello contro Antonio, dal gennaio alla fine dell’aprile del 43[236].

Un tempio alla Concordia chiudeva spesso la strage fraterna[237].

IX.

Vogliamo adesso, dopo l’esame particolareggiato di tutta la serie degli atti, che dipendono e si ricollegano al _s. c. u._, ricavarne i tratti caratteristici, confrontandolo con l’altra misura eccezionale della vita politica odierna: lo _stato d’assedio_.

Una differenza notevole risiede nella loro origine.

Il nostro stato d’assedio è proclamato dal potere esecutivo, il _s. c. u._ è imposto al medesimo da un potere consultivo.

Ma la differenza essenziale, che tocca lo spirito della misura, risiede nel fatto che il nostro stato d’assedio importa necessariamente uno stato di guerra e l’intrusione del potere militare nella vita civile e politica del popolo, mentre, al _s. c. u._, tale intervento non era punto necessario, e vi si poteva notare solo quando vi si fosse aggiunta un’ordinanza di _tumultus_.

Ma, anche in tale caso particolare, le due misure si differenziano per due nuovi caratteri, procedenti a loro volta dalle diverse condizioni politiche dei nostri stati rispetto al romano.

Mentre l’odierno stato d’assedio impone al tempo stesso il disarmo ai cittadini e un atteggiamento di guerra all’esercito permanente, raramente impegnato in imprese estere, l’ordinanza di _tumultus_, la quale cadeva tra un popolo, le cui legioni avevano il compito costante di fronteggiare il nemico, chiamava alle armi i cittadini non militari, e si serviva dell’esercito permanente solo nel caso di un’insurrezione armata di generali.

Così essendo, la condizione che il _s. c. u._, accompagnato dal _tumultus_, veniva a creare in Roma, assai più che quella imposta dai nostri stati di assedio, richiama l’altra, che le sommosse popolari creano nella moderna Inghilterra. Come in Roma, senza far entrare in ballo l’esercito, l’aristocrazia e la borghesia inglese si recano in tali casi alla sezione di polizia a prestare giuramento e ad armarsi per muovere contro i rivoltosi, non abbandonando i _policemen_ all’isolazione e al disprezzo della folla, che da noi termina col considerarli come i peggiori nemici dei propri diritti, mentre le classi sociali in lotta, i conculcati e i conculcatori, si scontrano, fronte a fronte a difendere i propri interessi, senza che sia creato uno squilibrio artificiale di forze tutto a danno di una delle medesime.

Per contro, del pari che nei nostri stati, nessuna legge prevedeva in Roma l’eccezionale misura; anzi si era, da questo lato, meno liberali od ipocriti, che dir si voglia, non chiedendosi nè prima, nè dopo, ratificazione dal potere legislativo.

Come ai giorni nostri si sospendono le assemblee legislative, le sole che potrebbero agitarsi contro l’applicazione della misura, come quelle che possono in certo modo accogliere rappresentanti di interessi affatto opposti a quegli altri, in omaggio dei quali la misura è stata applicata, così, in Roma, il senato, col vincolare alla tutela della patria i capi del potere esecutivo, e questi, a lor volta, con l’imporre il silenzio ai tribuni, investiti dell’_ius agendi cum populo_, aggiornavano indefinitamente i comizi elettorali e legislativi e strozzavano la voce dei _populares_.

Un disordine peggiore imperava nella procedura criminale, non regolata dalle norme ordinarie, nè da straordinarie, sì da potersi avere pressochè altrettanti tipi di processi per ogni _s. c. u._

A tale condizione di cose, più che a liberalità alcuna, deve, secondo me, ascriversi quel carattere, che noi abbiamo notato nei medesimi, la limitazione della procedura straordinaria ai fatti, che aveano provocato il _s. c. u._ Il che però non valse, neanco allora, ad evitare la conseguente illogica applicazione di pene ad atti precedentemente non incriminati.

Di autorizzazioni a procedere contro i magistrati non ne occorrevano, stante le norme del dritto pubblico, che stabiliva per essi una procedura identica a quella pei privati[238], ma, e qui fu il torto, non se ne richiesero nemmeno contro gli inviolabili tribuni[239]. Le modalità infine della purgazione delle sentenze contumaciali rimasero, come per noi, sino a poco tempo addietro, questione completamente trascurata.

Ma, se, per questo rispetto, i Romani concepivano il compito loro peggio di quello che non facciamo noi moderni, non così accadeva quanto all’indirizzo, che il _s. c. u._ veniva ad imporre alla politica contemporanea.

Con scrupolo costante, i Romani, dal fatto delle sommosse e delle transitorie agitazioni, distinsero recisamente la questione dell’inviolabilità delle loro libertà elementari.

Un solo _s. c. u._, il più liberale, quello del 52, vide, sotto il suo impero, la votazione di due leggi, che gli avrebbero dovuto sopravvivere, ma non si trattava se non di norme innocentissime, l’una vietante le candidature, poste durante l’assenza del candidato, l’altra, infrangente l’onnipotenza della censura[240].

Non scioglimento d’associazioni sovversive, come se ne erano viste in tempi normali[241], non strascico di leggi eccezionali, non prossimi e duraturi provvedimenti restrittivi.