III.
COMMISSION FOR THE ARREST OF HERETICS, ISSUED BY VICEROY RIBAGORZA, JANUARY 14, 1509.
(Chioccarello MSS., Tom. VIII).
(See p. 56).
Joannes de Aragonia Mag^{co} Viro, U. J. D. Antonio de Baldaxino regio fideli nobis carissimo, gratiam regiam et bonam voluntatem. Perche secondo avemo inteso ad esto si commette in aliquibus partibus Apuliæ certa eresia che lo venerdi Santo gl’uomini e donne di questi luoghi insieme con candele accese e dapoi di certa predica estinguono le candele e gl’uomini con le donne usano carnalmente taliter che usano li Padri colle figliuole ed altri colle sorelle, e questo en disservizio di nuestro Sig^{re} Dio e contra la fede nostra Cattolica. E volendo noi estirpare et radicitus abolire tal eresia e cose mal fatte e nefande ed ancora punire e castigare li tali eretici delinquenti. Pertanto a voi della fede, probità, perizia e scienza della quale molto confidamo, dicemo, ordinamo e comandamo quod præsentibus acceptis personaliter vi debbiate conferire in partibus Apuliæ vel in qualunque città, Terra, castello e luoghi del presente Regno, tanto demaniali quanto de Baroni ed Ecclesiastiche persone, dove parerà e sarà bisogno, e pigliar informazione esattamente di tutte le cose predette, e quelli trovarete colpabili pigliarete di persona e conducerete da noi, perche vista detta informazione possano quelli punirsi e castigarsi giusta loro demeriti, e se vi parerà dover annotare li beni di tali delinquenti, lo farete, e quelli pro tuitione Regiæ Curiæ ponerete in loco tuto, adeo che volendo quelli li possiamo avere, perche noi per tenore della presente circa præmissa per voi agenda et complenda vi commettemo e conferimo voces et vices Regias atque nostras plenumque posse et locum nostrum, e perche meglio possiate eseguire questa presente nostra commissione ordinamo e comandamo à tutti e singoli Prencipi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, Lou^{ri} Regii ed altri officiali maggiori e minori ed altri quai siano sudditi della Cattolica Maiestà che circa l’eseguire per voi e complire delle cose predette non vi debbiano ponere ostaculo ne dare impaccio seu impedimento alcuno, immo vi dobbiano assistere e dare ogni ausilio, consilio, aiuto e favore opportuno, sempre che da voi saranno ricercati, e volemo vi debbiano provedere di stanza, letto e strama senza pagamento alcuno, e d’ogni altra cosa e ragione sotto pena della Regia disgrazia e di docati mille al Rº fisco applicandi. Datum in Castro novo civitatis Neapolis, die 14 Januarii 1509. El Conde Lugart^{e} General. V^{t} Montaltus R., V^{t} de Colle R., Dominus Locumtª Gen^{lis} mandavit mihi Petro Lazaro de Exea. In Curiæ Locumtenentis 3º Comitis Ripacursiæ fol. 209 à tº.