Chapter 1 of 18 · 4184 words · ~21 min read

CAPITOLO I.

E poichè mi è caduto in acconcio di nominar poco sopra il codice criminale, io voglio, senza pretendere di farne un’analisi filosofica, enumerare alcuni principali difetti, seguendo in ciò, non già la mia particolare opinione, chè non avrebbe valore alcuno, ma quella di giurisprudenti dottissimi, tanto nazionali, che stranieri. E qui, come che quello che io sto per dire non appartenga strettamente al codice stesso, bensì al regolamento di procedura criminale, è il luogo veramente da mostrare come una stranissima legge vieta che le sentenze emanate dai tribunali collegiali di prima istanza sieno sempre inappellabili, tranne quelle di pena capitale, che possono venir nuovamente discusse in un tribunale d’Appello. Notate mostruosità di legislazione! Un reo può richiamarsi da una sentenza pretoriale che gl’infligge la pena di un mese di detenzione, e deve chinar la testa e tacersi alla condanna di una galera perpetua. Si dirà che un giudice singolare potea errare, potea non applicar bene la legge, ed essere impossibile che un tribunale collegiale, composto di quattro individui, possa esser tratto in errore da danneggiar la vita del reo. Senza opporre a questa obbiezione validissime ragioni di diritto, che pur ve ne sarebbero moltissime, piacemi di addurne una sola materiale e semplice, alla portata anche di un volgare, e dirò che: se nelle cause civili di diritto e di fatto, siano pur anche di una piccolissima somma, un giudizio contrario, benchè unanime, può venire appellato, riappellato, visto, rivisto, da far dibattere anche un mezzo secolo avanti tutti i tribunali dello stato una causa qualunque; vi sarebbe maggior rettitudine e giustizia di accordare l’appellabilità nelle cause criminali, le di cui sentenze affliggono il morale ed il fisico degl’individui, che in vero è un po’ più delle sostanze e di alcuni diritti privati.

So che gli autori di quel regolamento hanno addotte anche altre ragioni a sostegno di questa pratica criminale; ma per mia fè, niuna di esse regge al paragone del fatto che ho accennato io, in confronto del quale tutte le cose che essi hanno dette sono di un valore minore assai, e non possono aver mai trionfo su di quello. Quindi faccio fine su quest’articolo, che io ho trattato, come tratterò gli altri che gli verranno dietro, in una maniera popolare, perchè bramo essere inteso dai più.

Esaminati in cumulo ed in particolare i titoli del codice criminale, sonvene alcuni che bastevolmente corrispondono agli attuali bisogni del popolo, e reggonsi su buoni principii di diritto. Ma non v’è capo dove non sia incastonata, dirò così, quasi gioiello della tirannide, una pena improvvida, un’ingiustizia, una legge fuori dell’attualità, e sproporzionata all’epoca.

Tu vedi nel primo titolo al paragrafo 7.º sanzionati i tribunali ecclesiastici, ed il privilegio ai preti ed a taluni altri di eccepire al foro sacro.

Tali prerogative sono state dimostrate ingiuste. I tribunali ordinari devono servire per tutti, ed è tempo che nuove bolle e nuove costituzioni apostoliche deroghino a quelle che accordano cotali esenzioni, poichè una sola legge, una sola norma deve regolare ogni ceto, ogni condizione, ogni casta di uno stato. Nulla di più assurdo e ridicolo di quello di accordare ai preti un grado minore di pena, come se nella natura del prete fosse insita di necessità e sempre qualche qualità sgravante il grado di un delitto. Io stimo che il prete debbasi nelle punizioni considerare come qualunque altro cittadino, e se vi dovesse esser mai una diversità di grado nella pena che gli s’infligge, questa dovrebbe consistere anzi in un aumento; poichè la colpa è sempre più orrida nell’uomo del santuario, il quale si presume debba essere puro, addottrinato, civile, in istato insomma da essergli facile lo evitare un delitto e saperne prevenire le cagioni.

Nel titolo della estinzione dei delitti e delle pene si accorda qua e là a caso e capricciosamente la prescrizione anche a delitti atroci; ma al paragrafo 47.º si dichiara, che questa non ha mai luogo nei delitti contemplati al lib. 2.º, tit. 1.º e 2.º —

Basta aver fior di senno per indovinare a che cosa si riferiscano cotali numeri. Gregorio XVI, non meno efferato di quell’altro Gregorio XII che sempre sclamava col Profeta: _maledictus homo qui prohibet gladium tuum a sanguine_, avrebbe più facilmente rinunziato al papato, che sacrificare il piacere della crudeltà contro di coloro che osarono o con parole o con fatti mostrarsi nemici del governo de’ preti.

Senza che io parli degli altri inconvenienti compresi in tutti i titoli del libro 1.º, ciò che hanno fatto e possono meglio fare i criminalisti scrittori, passo al libro 2.º del codice che si riferisce ai delitti in ispecie ed alla loro punizione, e mi occuperò quasi esclusivamente del titolo 2.º, quello precisamente che ha dato luogo alla formazione di questo _modello corpo_ di leggi criminali. «L’attentato alla vita del sovrano, ancorchè non segua l’effetto, è punito colla morte di esemplarità,» così il § 83.º

Io voglio esser tanto generoso con quel leggidatore da menargli buona la pena di morte per chi attenta alla vita del sovrano. Ma, per amor del cielo, che non la prodigalizzi poi tanto, perchè io non gli verrò già fuori colle teoriche del Beccaria, che potriano aver del rancido ed esser sospette, gli potrò inculcare di leggere un recente scrittore cattolicissimo, più cattolico per avventura dei preti stessi di Roma, il quale asserisce, senz’andar troppo per il sottile, «che la pena capitale è certo equa e legittima quando è assolutamente necessaria alla salute della Repubblica; ma aggiunge accordarsi oggi tutti i giudiziosi nel reputarla dannosa, non che superflua, rispetto ai delitti che si attengono alle politiche opinioni.» E se sapeste poi quante innumerevoli e difficili condizioni si richiedono perchè possa quella pena dichiararsi assolutamente necessaria, voi vi smarrireste nelle ricerche, e trovereste che mai, o quasi mai, si verificherebbe cotale necessità. Tuttavia, perchè l’attentare alla vita del sovrano è un fatto, più che una opinione politica, io a malincuore sì, ma convengo esser giusta la pena capitale, sempre però che il delitto sia provato più che matematicamente e giudicato da un tribunale ordinario per escludere quella ribaldaglia di Commissioni, di cui il nome deve essere sempre aborrito e spregiato da ogni buon cattolico ed onesto cittadino.

Infatti, come soggiunge il nominato: «Tutti oggi convengono che, quando la pena del capo è richiesta, essa non può esser giustamente inflitta fuori di quegli ordini giudiziali che assicurano all’innocenza la maggior guarentigia possibile, e rimuovono dalla coscienza pubblica il gravissimo scandalo che nascerebbe quando l’effusione del sangue non fosse appieno giustificata nell’opinione universale. Altrimenti la morte data anche all’uomo più facinoroso del mondo non è un atto di giustizia, ma un assassinio: perchè assassino si chiama l’uccisore di un uomo la cui reità non è chiarita e certificata giuridicamente mediante il concorso di quelle moltiplici cautele, che non sono mai troppe quando il piato riguarda la vita e la morte dei cittadini.»

«E perciò que’ tribunali straordinari subitanei, fatti o per dir meglio abborracciati a furore, e composti di giudici ignoranti, inesperti, parziali, venderecci, prezzolati, avvezzi a menar le mani, a far sangue, e abili a trattar la sciabola anzichè la bilancia della giustizia; quei processi occulti e senza regola; quei costituti subdoli e insufficienti; quei modi sommarii e precipitosi, che si costumano fra i barbari orientali, sono reputati iniqui ed infami dai popoli cristiani e civili.» Mi esimo di parlare più a lungo delle Commissioni militari o miste, dopo questo fedelissimo quadro del Gioberti, e perchè spero che i miei lettori conoscano anche il libriccino dell’italianissimo Azeglio, in cui di codeste infamissime Commissioni si parla come ogni galantuomo ed Italiano deve discorrerne.

«E la società ha anche ragione ad esigere, prima che la legge si valga del funesto diritto di sangue, che si abbia l’occhio all’età, all’educazione, all’indole, alla professione, alla vita preterita del delinquente, agli aggiunti del delitto, ed a tutte le circostanze che possono scemare la gravezza, e render per qualche verso chi l’ha commesso degno di scusa e di compatimento.» Che è quanto dire co’ principii della vera scuola criminale, che le pene inflitte a quei delitti, che un governo savio non seppe prevenire, sono pene ingiuste, la cui infamia sta in quelli che le danno, non in coloro che le ricevono, e si risolvono esse stesse in altrettanti delitti di violazione privata e pubblica, ed ingiustizie enormissime. Ora lascio io giudicare ai più indifferenti: se il governo papale sa prevenire con un onesto regime il desiderio di ribellione ne’ suoi popoli, o se invece non sarebbe giustificata una rivoluzione ogni giorno.

«Sono puniti con la morte di esemplarità coloro che promuovono o sostengono la sedizione o insurrezione, ec.» § 84.º Regolamento, ec.

Vi sono nelle umane società certi momenti, certi estremi in cui un popolo ha tutto il diritto a ribellarsi ad un sovrano, o a cambiare stato, o a dimandar quei miglioramenti che sieno proporzionati al grado del proprio incivilimento. Io non debbo sviluppare codeste dottrine, ed entrare in certe disquisizioni. Trattarono questo argomento scrittori più che ortodossi, e quando queste teorie giovavano all’interesse della santa Sede, essa medesima le lodava e sanzionava. Oggi è utile alla teocrazia di Roma di esercitare con sicurezza la tirannide, e condanna nel capo gli autori diretti o indiretti di qualunque ammutinamento. Ma il _jus sanguinis_ nel caso nostro _non est in jure_, e la maggior parte delle cose dette nell’articolo superiore appoggiano anche troppo la mia opinione, perchè io debba ripetere quelle massime, ed aggiungerne altre a convalidar l’argomento.

«Il condannato pei delitti contemplati nei due articoli precedenti perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio, ec.» § 85.º

Eccoci alla confisca dei beni. A quella pena che fa soffrire all’innocente l’ammenda del reo, e che pone nell’innocente stesso la disperata necessità di commetter delitti. Checchè abbiano detto alcuni accigliati criminalisti sulla convenienza della confisca, nè io, nè alcun uomo che abbia in cuore un po’ di rettitudine potrà patire che per la pretesa cattiveria di un padre debbano i figli trovarsi nella miseria, e scontare essi la pena di un delitto che non commisero e che non avrebbero potuto evitare.

Se i legislatori presero norma dall’Esodo, dove trovano scritto che Dio punisce le colpe de’ padri ne’ figli, talora fino alla terza e quarta generazione, oh ben s’illusero essi!!

Le cose di Dio sono imperscrutabili ad occhio umano; forse le parole del santo libro sono dirette a dipingere con enfasi orientale l’orrore della colpa, e quel giudice che volesse prender norma dai giudizi divini per giudicare gli uomini, addimostra una tracotanza che oltraggia la natura e la divinità. E poi, nella nuova legge di Gesù Cristo, quando la mercè della santa redenzione gli umani furono tolti dalla captività di satanno, non si umanizzò tutto quaggiù, non fu bandito il rigor delle pene, non s’inculcò dalla legge evangelica la carità, la moderazione, la mitezza de’ giudici?....

E da ultimo occorre che i legislatori alla perfine si uniformino alle sentenze della moderna filosofia, le quali stabiliscono che le pene per un sol delitto, in un solo individuo, non possono, non debbono esser multiplici ma sempre _uniche_ e proporzionate alla qualità, al grado della colpa.

Il § 86.º inclina ad esser più umanitario, e diminuisce di due ed anche di tre gradi la pena a coloro che furono sedotti a cospirare, ec.

La seduzione vera importa, il più delle volte, estrema accortezza nel seduttore, e somma esperienza nel sedotto. Però in questo caso era più consentanea alla giustizia una pena correzionale ed una ammonizione ad esser più cauto, di quello che limitarsi alla diminuzione della pena.

«Quelli che nella sedizione o spontaneamente o all’ordine del magistrato o all’intimazione della forza si sono ritirati, e depongono le armi restano esenti da pena, _ad eccezione de’ capi, o complici principali_.» Qui la resipiscenza viene calcolata per alcuni, rimane inutile per gli altri. Quando la legge è autorizzata a far calcolo e dare un valore al pentimento di un delitto incominciato, non deve aver luogo distinzione di sorta; tutti debbono esser compresi nella santa legge del perdono, e più quelli che, per esser capi o complici principali di un fatto contro il governo, dovettero naturalmente fare uno sforzo maggiore per persuadere a loro stessi d’intralasciare un’impresa che era già radicata ne’ loro cuori, e piena di speranze e di probabilità. Quindi si deve supporre in loro più ingenuità nel pentimento e più costanza nel perseverare nel bene.

«I §§ 88.º e 89.º puniscono con la pena di morte l’attentato (quand’anche non ne segua l’effetto) alla vita de’ cardinali, o ai capi magistrati in odio di ufficio, ec.»

Eccovi prodigalità inaudita di decapitazione, e infame abuso di forza e di potere governativo. Poi nei seguenti articoli non si discorre altro che di ammazzare, di galere perpetue, di galere a vent’anni, a quindici, a dieci, a cinque, a tre, e si è adoperata un’arte diabolica, insidiosa a cercar trame da per tutto, a sognar società in ogni riunione, a punire un atto, un pensiero, uno scherzo inconsiderato, una parola incauta, un sorriso innocente. E persone illustri, civili, scienziate, educate ad una vita comoda, agiata, si condannano a portar ferri, ai lavori pubblici, accanto al ladro, all’assassino, al parricida, fra uomini malvagi, rozzi, ineducati, abbietti; nel lezzo delle galere pontificie, umide, malsane, ove si dà un vitto insalubre, nauseante, scarso, che farebbe ribrezzo agli stessi animali. E queste sentenze si danno, invocato prima il santissimo nome di Dio, a nome di Sua Santità, successore di san Pietro, vicario di Gesù Cristo in terra, che dovrebbe figurare nel mondo come simbolo di pace, di carità, di umiltà.

Io ho raccattato su in un periodo tutto l’infame titolo dei delitti di lesa-maestà, perchè mi mancò il cuore, e fui nauseato dal farne un’accurata analisi, che avrebbe condotto ad una noiosa lungaggine ed indispettito troppo il lettore. Ognuno può di per sè stesso gittare un’occhiata su quel codice _Modello_, promesso con tanta pomposità di parole, e la morte mi colga in mal punto, se la lettura di esso non produce in un cuore un poco delicato quel fremito e quella indignazione che ognuno suol provare alla vista di una forza prepotente, che altro diritto non ha per nuocervi, all’infuori della forza materiale che prepondera.

Dal titolo 3.º al titolo 9.º inclusive sono raffazzonate molte leggi fra buone, cattive e pessime, che abbisognano di una radicale riforma. Starà al nuovo papa il commetterne lo studio a persone probe ed intelligenti, che non mancano sicuramente nello stato pontificio. Nè bisogna col consueto egoismo ritenere che il privilegio della scienza sia rinchiuso nella sola città di Roma. Certo nella capitale non mancano persone oneste e dotte, il cui consiglio può riputarsi gravissimo in materie sì fatte. Ma nelle provincie sonvi sapienti modesti, che intendono molto bene le cose pel verso loro, ed è ormai tempo che quando si tratta di ben pubblico vengano chiamati i consiglieri più idonei, senza tanto riguardo ai pretesi privilegi de’ giuristi della regina Roma. Ma tornerò su questo argomento a suo luogo, e farò vedere in un apposito titolo dove arrivi la sfrontata tracotanza del governo nel conferimento degli impieghi. Ora mi preme di dare un’occhiata al titolo 10.º del codice _Modello_ sui delitti contro i buoni costumi e contro l’onestà.

L’indecente abuso di lasciar libera alle donne la scelta del tribunale ove discutere una causa di stupro ed ingravidamento ha portato che bagasce d’ogni genere (approfittando dell’ignoranza de’ preti e della loro condiscendenza nel favorire il puttanesimo), appena si avvedono di portare in seno un illegittimo frutto de’ loro diversi amori, corrono avanti ai tribunali ecclesiastici ad incolpare di uno stupro il più delle volte violento, quello fra’ tanti che torni meglio al conto de’ loro cattivi desiderii, di un buon dotamento cioè, o di un probabile matrimonio. Basta che una svergognata sgualdrinella, accusando qualunque per autore del di lei spulcellamento, possa giungere a provare che quel male avventurato praticasse nella di lei casa, ed amoreggiasse con seco, perchè i tribunali ecclesiastici, senz’altro cercare, lo condannino a tre anni di opera pubblica, o a dotare, o sposare la zambracca svergognata.

Qui, come avverte saviamente Filangeri, un delitto commesso in due viene punito nel maschio, premiato nella femmina. Quanto è necessaria però una radicale riforma su questa legge proteggitrice della bricconeria di cotali bertucce!

I tribunali ecclesiastici se devono bandirsi, come dicemmo in principio, per ogni sorta di quistioni civili e criminali, molto più sono da abolirsi in questo caso, in cui la cognizione scandalosa di certe disoneste materie appena è tollerabile dai laici, i quali pure dovrebbero trattarle con la maggior verecondia. Quindi i §§ 168.º, 169.º del codice _Modello_ devono cancellarsi, sostituendone uno più mite assai per punire coloro che saranno senza dubbio chiariti stupratori violenti, e quando la semplicità e specchiata condotta della stuprata sarà apertamente manifesta, non già dai documenti parrocchiali, soliti ad essere menzogneri in ciò, ma da ripetute ed esatte informazioni e deposizioni, dalle quali risultino la irreprensibile condotta, la seduzione e la violenza. Senza questa riforma i piati di tal genere saranno frequentissimi innanzi ai tribunali, e diventerebbe troppo svergognata la protezione che la legge accorderebbe a coloro che, giusta il dir del Piazzoni, _multoties sibi dotem lucrantur et repetito mercatu porcum suum vendunt_. Conchiudo che lo stupro debbasi punire quando vi è aggiunta una provata violenza, e che negli altri casi non ha luogo alcuna inflizione di pene, e solamente una correzionale per guarentigia del buon costume, comune però ad ambedue i complici maschio e femmina insieme.

Gli altri paragrafi componenti il titolo di cui ci occupiamo, sono tutti o quasi tutti meritevoli di riforme, o modificazioni proporzionate allo stato attuale de’ costumi e delle presenti cognizioni.

«Se i vindici della giustizia, allorchè hanno a trattare di un infanticidio, quella scrupolosa diligenza che adoprano nello scrutinare le prove del fatto, l’adoprassero insieme nell’indagare e comprendere tutte le cause morali che possono avere influito sull’animo dell’imputata, prima o nell’atto ch’essa divenne colpevole, e queste ponessero in giusta bilancia cogli effetti, io son certo che un buon terzo fra le infanticide diventerebbero presso loro più oggetti di commiserazione che di pena; un’altra terza parte potrebbe essere con più rettitudine inviata ad un ospizio di dementi, che sul patibolo; nell’ultime finalmente assai poche troverebbero che fossero state guidate al delitto per assoluta immanità. Imperocchè non le più cupe immagini di Dante, non i più tetri pensieri di un Byron basterebbero a dipingere l’orribile strazio d’una infelice giovanetta che, resa vittima d’un fuggevole delitto, sia in sul punto di doverne emettere dalle viscere proprie l’illegittimo frutto, di trovare il mezzo di nasconderlo per sempre alla vista degli uomini. Spaventose idee a infamia perpetua, di miseria, di carcere, di carnefice, di morte; una religione che la condanna come colpevole ad eterno supplizio, uno stato che minaccia ad ogni istante con dolori atrocissimi la vita, una folla di teneri sentimenti materni, che quanto più dolci al cuore, altrettanto avversi ed abborriti insorgono alla ragione, che li teme e con violenza li soffoca, una solitudine orribile, una privazione assoluta di soccorsi, uno sfinimento mortale di forze: questi sono i primi e veri testimoni del delitto, che i giudici dovrebbero consultare, e riflettere poscia per sè medesimi se così strane e diverse torture di corpo e di mente siano piucchè bastevoli a togliere ogni discernimento e giudizio, e qual valore dinanzi alla legge debba darsi ad una colpa che il più delle volte è commessa nello smarrimento dei sensi e dell’intelletto.»

Io non ho potuto resistere al desiderio di trascrivere letteralmente questo commovente quadro del professore Pucinotti, il quale senza altri argomenti mi deve bastare per dichiarare soverchiamente rigorosa la pena che al capo 276.º § 7.º, la legge infligge a quelle madri che, spinte da una terribile riunione di circostanze, si determinarono a commettere un atroce delitto qual è l’infanticidio. Il cielo non voglia che alcuno avesse a credere che io volessi scusare un eccesso così mostruoso nell’umana società. Ma siccome è certo che le spinte a cotal delinquenza furono e debbono essere sempre formidabili, la legge dovrebbe esser più umana nella maggior parte de’ casi, e solo conservarsi severissima in quelle circostanze in cui potesse manifestissimamente provarsi, che non ebbe luogo il concorso di tante imperiose impulsioni morali, che non fu insomma irresistibile la tendenza a delinquere. Vero è che la legge in parte considerò le cose anzidette, e volle che non vi andasse la pena del capo per quella madre che commise l’infanticidio onde occultare per sentimento di onore un parto illegittimo: ma la reclusione perpetua è, a parer mio, troppo soverchia, e a sentimento di dottissimi filosofi dovrebbe essere un poco diminuita.

Non so poi perchè nel titolo 21.º, al capo 308.º, la legge ordini che nell’esposizione di un infante, la pena si aumenti di due gradi, quando l’esposizione fosse fatta dai genitori. Ciò starà bene allorchè l’esposizione fu fatta da genitori legittimi, per certe ragioni, che, qualunque esse siano, non sono mai attenuanti il delitto. Ma se intende parlare di esposizione di figliuoli illegittimi, questo, io penso, è stimolo a far commettere più facilmente l’infanticidio, il qual delitto essendo di facile occultazione e di prove difficili, una madre sarà meglio tentata ad uccidere il figlio sulla speranza di totale impunità, di quello che ad esporlo col timore di una pena lunghissima. Ed oltre a ciò sono di opinione che la madre che espone il figlio lo faccia colla speranza che le venga rinvenuto e raccolto ed assicurato; con che avendo essa voluto evitare un delitto maggiore, merita in vece una pena minore, non già che venga aggravata di due gradi, siccome poco filosoficamente si è fatto nel codice _Modello_.

Nel titolo 23.º, dove si parla delle ferite, è a considerare che il codice adotti una riforma basata sui principii esposti dal professore Pucinotti, che è stato il primo a render filosofico un trattato il quale fino ai nostri giorni fu troppo grettamente considerato. I governi sani non debbono esser ritrosi ad accettare i miglioramenti che presentano progressivamente le scienze; ma il nostro, non v’è chi possa negarlo, è sempre l’ultimo a risentire l’influenza del progresso, ed il più delle volte s’induce al meglio non tanto per il desiderio del buono, quanto perchè ve lo costringe la necessità.

In questo medesimo titolo, al capo 217.º, vuol punire le ferite tendenti a suicidio colla detenzione sotto sorveglianza da uno a tre anni. Dio perdoni questo goffo svarione legale a quell’inesperto che lo consigliò. Egli non previde che tanta punizione esacerberà sempre più l’anima di quello sciaurato che tende ad uccidersi; che se anche non riuscirà a eludere la sorveglianza per effettuare ciò che va meditando, darà piena esecuzione al proprio proponimento appena avrà subìta la ingiusta pena. Gl’individui che tentano di uccidersi, tutti i criminalisti ne convengono, meritano, più che pene, compassione. Occorre apprestar loro medicine morali, che tranquillizzino il loro spirito turbato, e farli sorvegliare; e qualora in qualche caso dovesse aver luogo una punizione, questa deve limitarsi a misure correzionali di polizia, e nulla più.

Mi credo autorizzato a risparmiarmi qualunque osservazione sul titolo 25.º dei furti, perchè tutti gl’intelligenti convengono nella necessità di costruirne un nuovo, atto a punir con più giusta proporzione un genere di delitti tanto nocivi all’umana società. Si è accordato soverchio favore a’ ladri, e si è detto loro apertamente che quando abbiano a rubar mille scudi, meglio è che ne rubino diecimila, ventimila, poichè la pena o è quella medesima, o vi è tanta poca differenza da compensar molto bene un furto grandioso, tale che possa costituirsi in ricchezza, allorchè saranno dopo dieci o quindici anni usciti dai luoghi di condanna. Nei furti qualificati poi la condiscendenza che accorda la legge è anche più indulgente, poichè la pena massima di quindici o venti anni inflitta a chi ruba cinquecento, non viene aumentata quand’anche il ladro rubasse scudi diecimila.

Pongasi il caso di un domestico che goda la piena confidenza di ricchissimo padrone: lo deruba di un’enorme somma. Viene condannato a quindici o venti anni. Egli sarà entrato giovanissimo nella galera, ne verrà fuori fatto adulto, e potrà godersi le ricchezze derubate o in luogo straniero, o adoperando nel luogo stesso del delitto poche cautele che bastino a farlo comparir tale da non essere in caso o di restituire o di rifare il danno. Condannino pure di trivialità queste osservazioni, ma io avrò sempre parlato di fatti probabilissimi, suscettibili ad essere intesi ed apprezzati da tutti.

Queste poche cose ho io creduto di dire intorno al codice criminale vigente nello stato pontificio. Dissi da principio che avrei fatto osservare solamente i mali maggiori che in esso si contengono, e ben mi sono io strettamente attenuto alle promesse. Chi avesse e volontà e mente di fare opera pietosa ai sudditi pontificii, dovrebbe con ogni impegno studiarne parte a parte ogni articolo, ed accennare quelle riforme e modificazioni che una sana teorica di diritto criminale sa proporre. Il successore di Gregorio XVI, chiunque egli sarà per essere, non vorrà certo isfuggire a que’ miglioramenti che menti illuminate e scevre da pregiudizii gli proporranno. Se egli sarà geloso della propria gloria, e se considererà che una incancellabile infamia cadde sulla memoria dell’antecessore, vedrà che sarà più vantaggioso per sè, essere amato piuttosto che odiato dal proprio popolo.