CAPITOLO II.
Ora io dovrei, e lungamente, parlare di quella imbrogliatissima collezione di norme e regole nei giudizii criminali che viene intitolata con le pompose parole di _Regolamento organico, e di procedura criminale_. Ma se io ciò facessi m’intricherei in un laberinto da cui non potrei riuscire. Ivi sono raccolte disposizioni contraddittorie, ordinanze incertissime, principii immorali, tranelli alla innocenza ed ogni sorta di nequizie, errori di diritto, di equità, di giustizia. Vi sarebbero, è vero, qua e là sparsi buoni ornamenti, vi figurano monitorii a non abusare, ad attenersi a certe norme, che in effetto sarebbero secondo le leggi del giusto; ma non vi sono minacce, non pene pei trasgressori, tanto che nella più parte de’ casi gli officiali ed i magistrati ed i ministri possono fare come fanno a posta loro, a capriccio, senza che per questo vengano o interdetti o puniti. Non posso però esimermi dall’accennare i precipui inconvenienti che con la semplice lettura di quel libro si fanno manifesti agli occhi anche di un volgare. Tali sono, a modo di esempio:
Il divieto della pubblicità dei giudizii, che è contro la sicurezza de’ prevenuti.
La validità delle deposizioni anche dei parenti in primo grado ne’ delitti di lesa maestà: infame abuso de’ soli governi tirannici e contrari alle leggi del Vangelo.
Il riunire nei giudici singolari il carico di costruire il processo nelle cause di loro competenza, ed il diritto di emanar sentenze nelle cause stesse. Essi diventano giudici e parte, ed il giudicio pel reo sarà sempre contrario, perchè nessun governatore, o assessore, o giusdicente vorrà condannar mai una propria produzione con un giudizio contrario allo scopo che si prefisse mentre costruiva il processo stesso.
L’inutilità dell’appello in certe cause minori di minima pena. Prefigge la legge un termine di dieci giorni per la revisione di una causa pretoriale. Se al prevenuto fu inflitta la pena di quindici giorni, tra per il tempo che accorda la legge al tribunal superiore per riveder la causa, e per i giorni che si consumano negl’intìmi, nelle dichiaratorie ed altre formalità, la pena è scontata per intero: per cui si rende inutile qualunque diritto di appellabilità. E se il giudizio fu ingiusto, un innocente avrà dovuto subire una pena per l’imprevidenza della legge.
Il non essere obbligatorio ai giudici di conformarsi al parere giurato dei periti, quando questo ha luogo nelle cause maggiori, o minori. Qui il pontefice legislatore sembra che voglia far partecipi i giudici della infallibilità che a lui solo accorda Gesù Cristo, o almeno li crede enciclopedici. A che serve, dirò io, il voto delle persone dell’arte, se, dopo che è stato invocato per un giudizio, i giudici non vi si debbano attenere?
L’esser sufficiente ai giudici il convincimento morale per sentenziare della vita, o della libertà de’ rei. Questo paragrafo è stato sempre cagione di risa ai sapienti.
L’accordare l’impunità pei soli delitti di lesa maestà. Infame abuso anche questo, proprio dei soli governi tirannici.
E non finirei mai se volessi seguitare ad enumerare i mali maggiori di codesto regolamento; ond’è che io faccio fine, inculcando fervorosamente anche adesso al dotti italiani di pubblicare quelle norme utili e saggie che mirano al migliore andamento della procedura criminale.