Chapter 9 of 18 · 570 words · ~3 min read

CAPITOLO IX.

CARCERI.

Quando si dice da noi che un individuo rimane sostenuto sulle prigioni, tosto subentra un’idea di un patire grandissimo, e si grida alla tirannide, all’abuso. Già altrove notammo che le prigioni ed i luoghi di condanna nello Stato pontificio sono luoghi orridi, malsani, oscuri, obbrobriosi all’umanità.

Ora è da avvertire che in codeste sucide carceri sono sempre confusi il reo coll’innocente; un primo delinquente col delinquente abituato; l’uomo educato con quello della plebe; il reo di grave delitto col reo di lieve colpa.

Senza poter pretendere che il Governo adotti un sistema penitenziario, quale lo vogliono le colte nazioni d’oggi, mi par giustizia che i sudditi possan chiedere una riforma notabile su questo proposito; che le carceri debbano essere salubri; che vi sian da per tutto case di correzione per gli eccessi d’insubordinazione; che debban esser distinti i rei dagli accusati, quelli che già furono condannati da quelli che nol sono.

La carcere pei meri accusati debbe essere un luogo di reclusione comodissimo, lauto il trattamento, molta la libertà, con la cautela di sorveglianza per non informare il processo, ed altre condiscendenze. Poichè se dalle risultanze del processo avesse poi a dichiararsi la innocenza di un inquisito, con qual giustizia si sarà potuto aggravare sopra la persona di questi un soverchio rigore; e così anche pei condannati? Minore indulgenza sarà d’uopo per essi, ma locali sani, vitto salubre, abbondante, nettezza nel vestiario, nelle persone, nelle cose.

E quello che non ho notato nel capitolo sul regolamento organico e di procedura, noterò adesso, cioè la necessità d’una maggiore speditezza nei giudizi, colla istituzione dei tribunali criminali esclusivi, poichè ogni giorno di carcere che subisce un accusato, il quale poi fosse dichiarato innocente, è un’ingiustizia che grida vendetta avanti il cospetto di Dio. Io credo che non possa esservi cosa più orribile ad un uomo di vedersi rinchiuso, e malamente trattato, fra persone delittuose, colla coscienza della propria innocenza. E perchè il legislatore non ha da immaginare quadri così luttuosi e di abbominazione? forse sono poco frequenti i casi d’individui che furono rinchiusi per mesi ed anni o per arbitrio delle polizie, o per negligenza di processanti, o per incuria di tribunali, che poi non furono rinvenuti rei, anzi furono dichiarati innocenti.

E in questo articolo, sebbene dovesse avere un posto particolare, mi piace aggiungere che i delinquenti i quali subirono una condanna, nell’uscir che fanno dalle prigioni non arrivano mai a godere dei diritti civili, o per mancanza del Governo o per il pregiudizio della società. È quindi ben necessario che il sovrano istituisca lui, o favorisca la istituzione de’ patronati, la quale è diretta a far proteggere gl’individui che uscirono dal carcere, a sorvegliarli paternamente, a sovvenirli, a procurar loro occupazioni, impieghi, a prevenire insomma, che, stretti da necessità e scontenti della mala accoglienza che ricevono, ritornino a commettere delitti e a diventare malvagi e pericolosi cittadini.

Credo che la carceri del santo Ufficio siano attualmente le ordinarie prigioni dei vescovi o quelle governative. Da che non usan più gli auto-da-fè, io non presto fede alle fandonie che si raccontano rispetto ai carcerati per delitti religiosi. Comunque, è obbligo del Governo, finchè non abbia abolito interamente il santo Ufficio (ciò che deve far presto) d’impossessarsi di quei prigioni, sostenerli nelle carceri ordinarie, e punirli proporzionatamente secondo i loro delitti, essendo giusto che in materie religiose debba esser tolleranza da parte del Governo, ma rispetto sommo dal lato dei sudditi.