parte i
tonni s’accostassero al lido. Indi l’uso metaforico frequente della parola: «Tu che hai conturbata la città, — dice il coro a Cleone nei _Cavalieri_, _e adocchj i nostri tributi come i pescatori dall’alto dello scoglio adocchiano i tonni_,» τοὺς φόρους θυννοσκοπῶν (Arist., _Caval._, 313. — Cfr. Teocr., _Idill._, 3).
[338] «Licurgo volle che i fanciulli fossero governati con ampia potestà da uno di coloro che sogliono essere eletti ai supremi magistrati: e a costui fu posto nome di _pedónomo_: e gli diede piena autorità di raunare insieme i fanciulli e di castigarli severamente, se avesse veduto alcun di loro far qualche cosa trista. Gli consegnò pure alcuni di quelli ch’eran vicini a metter barba da portargli dietro le sferze; acciocchè quando faceva bisogno li potessero castigare» (Senof., _Rep. Laced._, II). — Alla vigilanza del pedónomo (παιδονόμος) eran soggetti i giovani fino all’età dei vent’anni e in altissimo onore era tenuta quella dignità nello Stato (Cfr. Senof., _Rep. Lac._, IV; Esichio. — Müller, _Dorier_, II, 297).
[339] Nella costituzione data da Licurgo a Sparta (810 av. l’E. V.) il potere dei due _re_ o _arcageti_ (ἀρχαγέται) (in tempo di guerra esercitanti con facoltà illimitate il comando supremo dell’esercito; in tempo di pace investiti del supremo sacerdozio, presiedenti ai pubblici sagrificj, ai rapporti dello Stato col nume di Delfo, alla custodia degli oracoli, ai giudizî nelle cause civili, ecc.) trovavasi già limitato dalla istituzione del Senato (γερουσία), composto di ventotto cittadini o _geronti_, maggiori dei sessant’anni, eletti dal popolo a vita tra i vecchi più virtuosi. Il Senato, come potere amministrativo, discuteva insieme coi re le proposte da presentarsi all’assemblea del popolo (αλία, ἐκκλησία) — cui prendeva parte a ciascun plenilunio ogni spartano maggiore dei trent’anni — e le autorizzava con voto preventivo; come tribunale giudicava con diritto di vita e di morte in tutte le cause criminali, ed era anche investito della suprema sorveglianza sui costumi dei cittadini: nel che aveva molta analogia coll’Areopago di Atene. Però il Senato ed i re che di esso eran parte, esercitando insieme il diritto non solo di convocare e sciogliere a proprio grado l’assemblea del popolo, ma anco di annullarne le deliberazioni, — formavano unitamente un solo corpo, una sola aristocrazia dominante; ed erano essi stessi il vero perno della costituzione aristocratica dello Stato. È di fronte al Senato ed ai re che vediam sorgere in tempi posteriori — come un potere di sorveglianza e di controllo in _opposizione_ ad essi ed emanante dal popolo, — il magistrato dei _cinque Efori_ (ἔφοροι). La tradizione volgare vorrebbe assegnarne la origine alla prima guerra messenica (730-710 av. l’E. V.), dove essi sarebbero stati introdotti dallo stesso re Teopompo per provvedere al governo nell’assenza dei re partiti per la guerra. Ma più esatto è il cercare l’origine degli Efori in un antichissimo magistrato popolare, comune ai popoli dorici, ristretto in origine alla giurisdizione sui contratti e mercati, il quale, come è nella tendenza dei magistrati d’origine popolare, si venne man mano allargando, a spese degli altri poteri di origine opposta. Lo stesso modo di elezione degli Efori, scelti fra il popolo, e la loro rinnovazione d’anno in anno e la collisione finale col potere del re, a cui dovettero giungere tosto o tardi, attesta, contro l’opinione che vorrebbe farne istitutore il re Teopompo, la vera natura democratica di questo potere, la cui origine, affine a quella dei _tribuni_ di Roma, segna l’introdursi di un principio di _mobilità_ nel chiuso della costituzione stazionaria, aristocratica di Sparta: principio che riuscirà a scuoterne l’immutabilità secolare e a renderla accessibile alle successive trasformazioni del tempo. Fatto è che gli Efori, da semplici soprastanti ai mercanti e giudici nelle cause civili, crebbero man mano di potere, sino ad esercitare il sindacato ed il controllo su tutti i magistrati (tranne i geronti) con facoltà di sospenderli e destituirli, di chiamare in giudizio e di arrestare gli stessi re. Essi ebbero la sorveglianza sull’educazione della gioventù: e il diritto di convocare il popolo, raccoglierne suffragi, propor leggi: assunsero in ispecie l’alta direzione degli affari esteri e degli affari militari (ricevimento degli inviati dei nemici ed alleati, invio di ambasciatori, stipulazioni di trattati, dichiarazioni di guerra, leva di truppe, destinazione dei comandi dell’esercito, poter disciplinare sul medesimo, istruzioni ed ordini ai comandanti, facoltà di richiamarli a render conto, ecc.), nei quali casi essi agivano non tanto in nome proprio, quanto siccome rappresentanti dell’assemblea popolare. La loro autorità giunse poi al segno da poter condannare a morte chiunque senza assegnarne i motivi: e da essere pareggiata alla tirannia (ἰσοτὺραννος, Plat., _Leg_., IV). Le conseguenze di un potere così esteso, che modificava dalle basi l’antico ordinamento politico di Licurgo e ne preparava il rovesciamento, apparvero già profonde nelle lotte civili dell’età di Agide e di Cleomene (Vedi Plut., in _Lic_., _Agid_. e _Cleom_.; Senof., _Rep. Lac_.; _St. Ell_., 2, 3; Plut., _Instit. Lac_. — Cfr. O. Müller, _Dorier_, lib. III, c. 6, 7; Robinson, _Antiq. gr_.).
[340] In una palude della città (Limneo) era il tempio e l’effigie in legno di Artemide o Diana _Ortia_ (Ὀρθία). Oreste ed Ifigenia recarono, secondo la leggenda, dalla Tauride a Sparta la statua ed il culto della dea: detta _Ortia_ od _Ortosia_ da ὄρθιος, _erto_, _diritto_, perchè il suo simulacro fu ritrovato da due spartani (Astrabaco e Alopèco) in un campo, avviluppato fra vetrici per guisa che non piegavasi nè da una parte nè dall’altra. All’atto del ritrovarla i due spartani furon presi da insania. Raccoltisi i cittadini dei varj quartieri di Sparta (di Limna, di Cinosuro, di Mesoa e di Pitane) per sagrificare alla Dea, lo spirito di discordia li invase e vennero a rissa tra di loro. Gli uni cadono uccisi a piedi dell’altare, gli scampati al ferro sono spenti da occulto morbo. Su ciò consultato l’oracolo, rispose doversi sagrificare a Diana vittime. Il barbaro uso durò qualche tempo, fino a che Licurgo lo abolì, ordinando che in cambio si battessero all’ara di Diana _Ortia_ a colpi di sferza alcuni fanciulli spartani, sino a che il sangue ne grondasse. La sacerdotessa presiedeva alla flagellazione, detta _diamastigosi_, διαμαστίγωσις, tenendo in mano un piccolo e leggiero idoletto della Dea: se gli esecutori, presi da compassione, rallentavano i colpi, la sacerdotessa gridava di non poter più sostenere il peso della statuetta, e allora i colpi rinforzavano. L’educazione addestrava i giovanetti a fare di questi supplizj una prova di fortezza morale, gareggiando fra loro a chi meglio li sopportasse con anima serena e volto allegro. Evidentemente questo rito era la trasformazione elleno-dorica di un rito straniero, originariamente di umane vittime, importato dall’Asia Minore (Vedi sulla _diamastigosi_, e su Diana Ortia, Pausan., _Lacon_., 16; Plut., _Lic_., 18; _Inst. Lac_., p. 254; Aten., VIII, 350; Luciano, _Icaronem_. — Cfr. Müller, _Dorier_, lib. IV, 8).
[341] πυΘώχρηστοι, _emanate dall’oracolo_, solevano chiamare gli Spartani, a titolo di vanto, le loro leggi, ossia rétre (ρήτραι): dappoichè, per procacciare alle medesime autorità ed obbedienza, circondandole del prestigio religioso, Licurgo le avea poste — alla maniera di Mosè — sotto gli auspicj del Nume di Delfo, l’oracolo nazionale dei Dori, siccome ivi trasmessegli dallo stesso Dio. «E chiamò (Licurgo) le proprie ordinanze col titolo di _rétre_ (ossia _detti_, _responsi_) per far credere che fossero state dettate da Apollo medesimo e che fossero piuttosto oracoli che leggi» (Plut. in _Lic_.). «Avendo (Licurgo) fatta alcuna legge, prima portatala in Delfo, consultava s’ella fosse utile. La sacerdotessa, corrotta con denari, sempre rispondeva che sì. Perciò i Lacedemoni per paura del Dio ubbidirono alle leggi di Licurgo non altrimenti che ad oracoli» (Polien., _Strat_., I, 16). Così Tirteo nella _Eunomia_, citato dallo stesso Plutarco: «_Avendo udito la voce di Febo, da Pito riportarono i messi nella patria gli oracoli e le certissime parole del Dio_» (Plut. in _Lic_.; Tirt. ediz. mia, _Opere_, III, p. 79). Nel qual passo di Tirteo si allude ai _Pizj_, ossia ai quattro ambasciatori che i re ed il Senato di Sparta solevano spedire all’oracolo, e per l’intermediario dei quali i sacerdoti di Delfo conservarono come una specie di continua sorveglianza sulla costituzione lacedemone (Cfr. anche Senof., _Rep. Lac_., 8; Erod., I, 65: Pausan., _Lacon_., 2; Cic., _Divin_., I, 43; Val. Mass., I, 2; Giustino, III, 3).
[342] ἐθίζουσι αὐτοῦς καὶ κλέπτεν καὶ τὸν ἀλόντα κολάζουσι πληγα’’ς (Eracl. Pont., _Polit_.) — La famosa legge spartana sul furto, troppo spesso travisata dal pregiudizio volgare, non era, in fondo, a Sparta, se non una parte naturalissima dell’educazione militare della gioventù, in perfetta armonia, del resto, colle abitudini e colle idee di una stirpe conquistatrice, costretta a vivere, come i Dori nella Laconia, continuamente sulle difese, a guisa di esercito accampato fra popolazioni assoggettate colla forza dell’armi: e a fare dell’abilità e maestria in ogni arte della guerra la preoccupazione suprema dello Stato. A ciò son intese dalla prima all’ultima tutte le leggi di Licurgo, questa compresa, di cui Senofonte così parla: «Del cibo volle Licurgo che ogni fanciullo maschio avesse tanto da non esser gravato di soverchio, ma piuttosto che imparasse a soffrir qualche poco la fame. Nondimeno acciocchè non fossero molestati dalla fame oltre il dovere, concedette loro di potersi pigliare quel che faceva loro bisogno, ma non senza arte ed industria: permettendo solamente di rubar tanto quanto bastasse a sfamarsi. E son sicuro ch’ei permise questo non ad altro fine se non acciocchè chi non aveva altro modo di procacciarsi il vitto, con questa sorta di industria lo si acquistasse. Perchè è manifesto che colui il quale disegna di rapir alcuna cosa, bisogna di necessità che la notte vegli, il giorno tenda insidie ed inganni: e così egli ammaestrava i fanciulli a divenire più accorti, e per conseguenza più bellicosi. Ma, dirà alcuno, per qual ragione adunque, se egli pensava che il furto fosse un certo che di bene, ordinò che quel tale che veniva colto in fatto si castigasse acerbamente? Perchè, a parer mio, gli uomini castigano coloro che non fanno bene anco le altre cose che vengono loro insegnate; ancor essi punivano costoro che erano colti in fatto, quasi non sapessero rubar bene» (Senof., _Rep. Lac_.). Ancor più spiccata appare l’indole affatto militare di quella legge da un passo dell’_Anabasi_, ove Senofonte tien consiglio di guerra coi capi dell’esercito: «Sarà miglior consiglio tentar di occupare, se ci vien fatto, celatamente e senza che i nemici se ne accorgano, una qualche parte non custodita del monte. E parmi altresì che qualora fingiamo di assalirli da questa parte, troveremo il restante del monte sprovveduto... Ma a che parlo io di cose da far di soppiatto? mentre sento, o Chirisofo, che voi Lacedemoni, quanti siete del primo ordine (τῶν ὁμοίων), sin da fanciulli vi esercitate al rubare, e che non è turpe appo voi ma necessario il procacciarsi di furto quello che la legge non vieta: laonde poi, affinchè rubiate _quanto più è possibile e vi sforziate di rimaner celati_, è legge fra voi di esser battuti qualora siate sorpresi rubando. Or dunque, ti è data una bella opportunità di mostrare la tua educazione, avendo cura che non siamo sorpresi mentre prenderemo di furto la via dei monti» (Sen., _Anab_., VI, 4). — E Plutarco: «Furano i giovinetti ogni sorta di cibo sul quale possan metter le mani, ben esperti a tendere destramente insidie a quei che dormono o che la guardano con trascuranza: ma se colti sul fatto, oltre le percosse, n’hanno in pena lo star senza mangiare» (Plut., _Lic_., _Apoft. Lac_.; Sesto Empir., _Contr. Mathem_., III, 24; Aul. Gell., II, 18). Importa anco por mente all’idea debolissima che della proprietà avevasi fra un popolo ove delle cose dei vicini, di uso più comune, era lecito servirsi per il bisogno del momento, come di cose proprie, anche senza permesso del proprietario (Plut., _Apoft. Lac._), per poter apprezzare al giusto valore quella usanza; usanza derivata probabilmente dall’originario metodo di vita delle tribù doriche sui monti della Tessaglia, ivi costrette a procurarsi il sostentamento lottando di continuo coi fortunati possessori della parte piana e produttiva della contrada. La designazione d’altronde delle cose che poteano esser oggetto di questo esercizio di destrezza, limitata su per giù a quel tanto di cibi che ogni spartano, in caccia o in guerra, aveva già il permesso di prendere dalle provvigioni del suo compagno, toglie alla legge in massima